Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33898 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 3545/2020 depositata il 30/06/2020;
OTTEMPERANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4316/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.
La C.t.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso , proposto dal contribuente ex art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3314 del 2016 , resa dalla medesima C.t.r. Quest’ultima aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso, nella misura del 90 per cento, dell’Irpef versata in eccedenza, negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La RAGIONE_SOCIALE assumeva che la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza non conteneva alcuna statuizione di condanna avendo solo confermato la sentenza di primo grado che a propria volta, era una sentenza di mero accertamento essendosi limitata ad accertare il diritto al rimborso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver male interpretato il dictum della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza e per aver ritenuto, erroneamente, che si trattasse di una sentenza di mero accertamento.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e de ll’ art. 111, secondo comma, Cost.
Censura la sentenza impugnata per aver deciso sull’inammissibilità del ricorso in assenza di eccezione di parte e senza sottoporre la questione al contraddittorio.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
3.1. Con riferimento agli aspetti tipici del giudizio di ottemperanza del giudicato in materia tributaria, la Corte ha precisato che i limiti al rimborso spettante al contribuente per il credito fiscale di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, ed integrano, piuttosto, RAGIONE_SOCIALE modalità attuative di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti, stante la precipua natura attuativa del giudizio di ottemperanza, e in particolare di quello tributario. (Cass. 23/05/2022, n. 16654, Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione).
Il giudizio di ottemperanza presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche ove non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva d ella sentenza. (Cass. 18/01/2012, n. 646, Cass. 24/09/2010, n. 20202, Cass. 01/03/2004, n. 4126). Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed
ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può -e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. 20/06/2019, n. 16569, Cass. 29/7/2016, n. 15827).
La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi san citi dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.
In questo contesto il giudice dell’ottemperanza ha il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare.
3.2. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, perché fondato su una sentenza di accertamento e non di condanna, risulta erronea in quanto
si discosta dai princìpi di diritto sopra enunciati (nello stesso senso cfr. Cass. 12/07/2023, n. 19957, Cass. 23/05/2022, n. 16654).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.