Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28949 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
OGGETTO: Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 -Rimborso del 90% Convalida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – Corresponsione nella misura del 50% -Ottemperanza -Mancata soddisfazione integrale -Impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito EMAIL, presso cui il ricorrente ha dichiarato di eleggere domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
l’o rdinanza n. 941, con la quale è stata pronunciata la chiusura del giudizio di ottemperanza dal giudice unico RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, provvedimento pubblicato il 15.2.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME, a seguito del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua domanda di rimborso, nella misura del 90% dei contributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002), proponeva ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie e, al termine del giudizio di merito, conseguiva dalla CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, la sentenza dep. il 30.5.2016, n. 2115, che ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore del contribuente RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 24.969,19. L a decisione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello è divenuta definitiva, a seguito RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 12418 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione. L’Amministrazione finanziaria corrispondeva a NOME COGNOME il 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, oltre accessori del credito.
Non avendo conseguito integralmente il pur deliberato rimborso, il contribuente ha proposto ricorso in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, al fine di ottenere il versamento del residuo 50%. Il giudice monocratico RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sez. staccata di Catania, reputava fondata la domanda del contribuente e, ritenuti integrati i presupposti di legge, nominava un commissario ad acta perché provvedesse agli adempimenti necessari al fine di assicurare attuazione al giudicato, con sentenza n. 214, depositata il 12.1.2021.
Successivamente, però, il medesimo giudice, acquisita d’ufficio certificazione degli Uffici finanziari circa l’indisponibilità di fondi utilizzabili al fine di procedere al pagamento dei rimborsi in
misura superiore al 50%, riteneva ricorrere un’ipotesi in cui, nei confronti RAGIONE_SOCIALE debitrice Amministrazione finanziaria, doveva riscontrarsi la ‘sopravvenuta oggettiva impossibilità di corrispondere la restante metà’ (ord. CT R, p. 2) RAGIONE_SOCIALE somme dovute al contribuente, sebbene il diritto fosse stato riconosciuto per effetto di una decisione passata in giudicato. In conseguenza il giudice, con la ricordata ordinanza n. 941 del 2022, dichiarava la chiusura del giudizio di ottemperanza.
Avverso quest’ultima decisione adottata dalla CTR ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore, che ha pure depositato memoria, nonché istanza di trattazione del giudizio in pubblica udienza, ed anche il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia di chiusura del giudizio di ottemperanza, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014, come mod., e come integrato con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.9.2017, per avere il giudice impugnato, pronunciando al di fuori dei suoi poteri, adottato un provvedimento che nega definitivamente al ricorrente il diritto al rimborso integrale richiesto, che pure gli era stato riconosciuto con decisione passata in giudicato.
Occorre preliminarmente rilevare, attesa l’espressa istanza di cui alla memoria di trattazione in pubblica udienza depositata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che ‘il collegio giudicante può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni
aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). In ogni caso, si è anche affermato che la sede RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass. 26/10/2022 n.31679)’, Cass. sez. V, 3.7.2023, n. 18644. Nel caso di specie, sulle questioni da esaminare in questo giudizio questa Corte regolatrice si è pronunciata ripetutamente, proponendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che si ritiene di dover confermare.
3. Occorre quindi ricordare che, in generale, il provvedimento di chiusura del giudizio di ottemperanza, finalizzato alla mera presa d’atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la pronuncia cui occorre assicurare esecuzione, non risulta impugnabile. Tuttavia questa Corte regolatrice ha avuto di recente occasione di chiarire, condivisibilmente, che ‘in tema di giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, l’ordinanza di chiusura, pronunciata all’esito dei provvedimenti attuativi previsti dal comma 8 RAGIONE_SOCIALE medesima norma, non è impugnabile, salvo che da essa emergano contenuti decisori, modificativi RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza di ottemperanza, nel qual caso, per la sua abnormità, essa è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.’, Cass. sez. V, 27.9.2022, n. 28059.
Nel caso di specie ricorre proprio l’ipotesi in cui il giudice, mediante il provvedimento di chiusura del giudizio di ottemperanza, ha modificato quanto deciso nella sentenza cui era chiamato ad assicurare esecuzione. La CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, con la sentenza n. 2115 del 2016, divenuta definitiva, ha disposto che il rimborso richiesto dovesse essere corrisposto al contribuente in
misura integrale. Il giudice ora impugnato ha disposto con ordinanza la chiusura del giudizio di ottemperanza, sebbene non sia stata assicurata attuazione al giudicato, essendo stato corrisposto il rimborso soltanto nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute con sentenza divenuta definitiva. L’impugnazione RAGIONE_SOCIALE decisione proposta dal ricorrente è pertanto ammissibile.
Tanto premesso, occorre ribadire che, nel caso di specie, risulta definitivamente accertato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso integrale RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, nella misura del novanta per cento degli esborsi sostenuti.
4.1. Occorre però valutare se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano.
4.1.1. Occorre quindi osservare che presentava evidenti interferenze, con la materia oggetto del presente giudizio, la questione sottoposta alla Corte costituzionale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 9 ottobre 2020. La Consulta si è pronunciata con sentenza del 25.7.2022, n. 190, e può quindi procedersi alla definizione del giudizio.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che la controricorrente ha contestato l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME. Nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanzia ria, in primo luogo, la pronuncia RAGIONE_SOCIALE cui ottemperanza si dibatte non è una sentenza di condanna. Inoltre, sostiene l’RAGIONE_SOCIALE, ‘la sentenza di ottemperanza può qualificarsi come viziata dalla violazione del giudicato quando … il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza abbia adottato
statuizioni antinomiche rispetto al dictum consacrato nel giudicato RAGIONE_SOCIALE cui esecuzione si tratta’ (controric., p. 5), fenomeno che non ricorrerebbe nel caso di specie. L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘avverso ricorso dipenderebbe, poi , dall’essere ‘l’ordinanza impugnata fondata su più ragioni autonome ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla’ (controric., p. 8). Infine, non sarebbe utilizzabile nel caso di specie ‘l’istituto del conto sospeso attesa l’asse nza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di spesa’ (controric., p. 9).
Le critiche di inammissibilità introdotte dall’Amministrazione finanziaria non sono da valutarsi fondate.
5.1. Sembra opportuno ricordare che è in contestazione in ques ta sede l’ordinanza che ha disposto la chiusura del giudizio di ottemperanza, e non la sentenza di ottemperanza. Tanto premesso, la decisione RAGIONE_SOCIALE CTR cui occorre assicurare ottemperanza ha statuito il pieno diritto del contribuente a conseguire l’integra le rimborso. Il giudizio di ottemperanza è finalizzato proprio ad assicurare attuazione al giudicato, fino al conseguimento RAGIONE_SOCIALE piena soddisfazione da parte del contribuente, rimanendo a tal fine irrilevante la questione, puramente teorica, RAGIONE_SOCIALE natura che si intenda attribuire alla pronuncia da eseguire.
5.2. Si è già evidenziato che concludere il giudizio di ottemperanza senza aver assicurato piena soddisfazione al contribuente significa adottare una statuizione in contrasto con il giudicato.
5.3. L’ ordinanza in discussione in questa sede si fonda su un’unica ragione, la ritenuta impossibilità sopravvenuta di adempiere da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria. Del resto, la ricorrente invoca l’individuabilità di una pluralità di ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, ma non ha cura di indicare in che cosa esse consistano.
5.4. Lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso è istituto previsto (anche) per ovviare proprio alla mancata disponibilità di
risorse per corrispondere il rimborso dovuto dalla Pubblica Amministrazione sul pertinente capitolo di spesa. Ove le risorse siano disponibili sul capitolo, non vi è ragione di ricorrere all’ordine di pagamento in conto sospeso.
La questione centrale che occorre comunque esaminare nel caso di specie, su cui insiste l’Amministrazione finanziaria e sulla quale le parti si sono confrontate, è se il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere ‘falcidiato’ nella misura del 50% a t itolo definitivo, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie stanziate per far fronte ai rimborsi.
6.1. La CTR, adita in sede di ottemperanza, ha statuito con chiarezza sul punto e, ricordato che il contribuente ha già conseguito il rimborso del 50% RAGIONE_SOCIALE somme che gli sono dovute, ha chiarito che doveva essergli corrisposto anche l’ulteriore 50%. In conseguenza il giudice RAGIONE_SOCIALE CTR ha nominato il Commissario ad acta incaricato di dare attuazione all’integrale rimborso.
In materia questa Corte di legittimità si è espressa ripetutamente, ed ha recentemente statuito, con la decisione Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, adottata in analoga vicenda, che, ‘come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di
un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI-V, 13.4.2022, n. 15789.
7.1. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierno ricorrente, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VI-V, 22.11.2017, n. 29900).
7.2. Pertanto, ‘una volta premesso che la disciplina in que stione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passata in giudicato. Invero l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute», e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede
una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente , nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al ri mborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente …
L’ eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘ effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, ne l limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesim a norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi ammRAGIONE_SOCIALE (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa.
La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pi ù possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile
blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività ammRAGIONE_SOCIALE, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione , non solo è costituzionalmente orientata , per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo , rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia)’ (evidenza aggiunta).
7.2.1. Al fine di sintetizzare le conclusioni RAGIONE_SOCIALE valutazione espressa ed innanzi riportata, Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, ha quindi dettato il principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto d i benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure
particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso , non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (evidenza aggiunta, conf. cfr., tra le altre, Cass. sez. VIV, 15.12.2022, n. 36705).
7.3. Nel caso di specie, erra pertanto l’RAGIONE_SOCIALE ad affermare la tesi secondo cu i la mera ‘convalida’ del rimborso, e la sua corresponsione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, come accertate con sentenza definitiva, possano intendersi quale compiuta ottemperanza al giudicato.
Altrettanto errata risulta quindi la decisione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, che ha ritenuto di poter dichiarare chiusa la procedura quando non si era ancora conseguita la piena attuazione del giudicato e la completa soddisfazione del contribuente.
In definitiva la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha nominato un commissario ad acta perché assicuri integrale attuazione al giudicato, risulta corretta, mentre l’ordinanza che ha dichiarato la chiusura del giudizio di ottemperanza prima che il diritto del contribuente fosse pienamente soddisfatto non è invece conforme a diritto.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di cassazione.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, disciplinando anche le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 28.9.2023.