Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12585 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
Sisma Sicilia Ottemperanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15380/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ. DIST. SIRACUSA n. 496/2023, depositata in data 17 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva dinanzi alla C.g.t. di secondo grado della Sicilia, ex art. 70 d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, per domandare l’esecuzione della sentenza della C.t.r. Sicilia n. 5203/04/2022, depositata il 13 marzo 2022, recante la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% delle imposte dalla stessa pagate negli anni 1990, 1991 e 1992. Il rimborso in questione era riconosciuto, ex art. 9, comma 17, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 496/04/2023, depositata in data 17 gennaio 2023, la C.g.t. di secondo grado della Sicilia accoglieva il ricorso della contribuente.
Avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992. Mancanza del requisito di ‘cosa giudicata’ per azionare il giudizio di ottemperanza» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.g.t. di secondo grado ha ritenuto il mancato passaggio in giudicato della sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza non fosse di ostacolo all’accoglimento dello stesso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dell’art. 69, comma 5, nonché dell’art. 70, commi 7 e 10, del D.Lgs n. 546/1992 in relazione all’art. 1, comma 665, L. 23.12.2014, n. 190, come modificato, dapprima, dall’art. 16octies ,
comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, e dell’art. 111 Cost. in combinato disposto tra loro» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando e l ‘error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.g.t. di secondo grado ha riconosciuto in toto il rimborso e non nella forma dimidiata prevista dall’art. 16 -octies , del D.L. n. 91 del 2017, stante la sussistenza del presupposto dell’insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle istanze di rimborso presentate (e, quindi, alle somme richieste).
2. Il primo motivo è infondato.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 12/04/2022, n. 11908) quello secondo cui, in tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esperibile nei confronti delle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68.
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r ha fatto buongoverno dei principi declinati laddove ha opinato che è stata attribuita immediata esecutività alle sentenze delle corti tributarie e ciò ha determinato la possibilità di esperire il ricorso in ottemperanza anche per l’esecuzione (art. 69 D.Lgs. n. 546/92). ‘In particolare, è possibile richiedere l’ottemperanza: – delle decisioni, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio (a decorrere dall’1 giugno 2016); – delle sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o
totalmente favorevoli al contribuente (a decorrere dall’1 giugno 2016); – delle sentenze relative a dati impositivi che comportano, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni, corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole (decorrenza 01/01/2016); dell’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ex art. 44, c. 21’.
Tale ricostruzione del quadro normativo afferente all’esecuzione delle sentenze tributarie, si ripete, coincide con quella ripetutamente illustrata da questa Corte.
Il secondo motivo è, parimenti, infondato.
Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte il principio secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (cfr. Cass., Sez. trib., 23 maggio 2022, n. 16647. Negli stessi termini v., ex plurimis¸ Cass., Sez. trib., Ord. 10 ottobre 2022, n. 29501;
Cass., Sez. trib., Ord. 10 ottobre 2022, n. 29501; Cass., Sez. trib., 22 settembre 2022, n. 27710; Cass., Sez. trib., 7 ottobre 2022, n. 29341; Cass., Sez. trib., 19 maggio 2022, n. 16290; Cass., Sez. tirb., 19 maggio 2022, n. 16289; Cass., Sez. trib., 24 maggio 2022, n. 16830; Cass., Sez. trib., 7 giugno 2022, n. 18358; Cass., Sez. trib., 9 giugno 2022, n. 18683; Cass., Sez. trib., Ord. 5 settembre 2023, n. 25872; Cass., Sez. trib., Ord. 25 luglio 2023, n. 22408; Cass., Sez. trib., Ord. 19 luglio 2023, n. 21164; Cass., Sez. trib., Ord. 20 luglio 2023, n. 21556; Cass., Sez. trib., Ord. 30 giugno 2023, n. 18603; Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2023, n. 20803; Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2023, n. 20796; Cass., Sez. trib., Ord. 5 settembre 2023, n. 25872). 29501; Cass., Sez. trib., 22 settembre 2022, n. 27710; Cass., Sez. trib., 7 ottobre 2022, n. 29341; Cass., Sez. trib., 19 maggio 2022, n. 16290; Cass., Sez. tirb., 19 maggio 2022, n. 16289; Cass., Sez. trib., 24 maggio 2022, n. 16830; Cass., Sez. trib., 7 giugno 2022, n. 18358; Cass., Sez. trib., 9 giugno 2022, n. 18683; Cass., Sez. trib., Ord. 5 settembre 2023, n. 25872; Cass., Sez. trib., Ord. 25 luglio 2023, n. 22408; Cass., Sez. trib., Ord. 19 luglio 2023, n. 21164; Cass., Sez. trib., Ord. 20 luglio 2023, n. 21556; Cass., Sez. trib., Ord. 30 giugno 2023, n. 18603; Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2023, n. 20803; Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2023, n. 20796; Cass., Sez. trib., Ord. 5 settembre 2023, n. 25872). In proposito, si è sapientemente affermato che «la soluzione interpretativa prescelta, che esclude la falcidia del credito accertato, così come la sua incerta dilazione, non soltanto è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (conf. Corte EDU, in casi
Arnaud vs. Francia e RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (Corte EDU in caso Di Belmonte vs. Italia)» (cfr. Cass., Sez. trib., 23 maggio 2023, n. 16647).
3.1. Nel caso di specie, la C.t.r. ha correttamente deciso laddove ha ritenuto di accogliere il ricorso ‘previa verifica: 1) disporre la restituzione di quanto richiesto pari ad € 448.061,75, dedotte, le somme spettanti ai dipendenti che hanno fatto richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; 2) provvedere all’emissione dei titoli di pagamento previo rilascio da parte della società RAGIONE_SOCIALE di un’idonea garanzia fidejussoria a copertura della somma corrispondente all’importo determinato secondo i criteri di cui sopra. Pertanto, l’Amministrazione dovrà provvedere entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione; con espressa avvertenza che in mancanza questo giudice provvederà alla nomina di un commissario.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.800,00 oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME