Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2795/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del leg. rappr. p.t.
-intimata- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende
-resistente-
Avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 2895/2019 depositata il 14/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato all’RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’adozione di provvedimenti opportuni per dare ottemperanza alla sentenza della CTP di Palermo n. 2789/11/17 del 2 maggio 2017, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente. La CTR della RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e ordinato a RAGIONE_SOCIALE di procedere al rimborso della somma erogata dalla contribuente, oltre interessi, rinviando a nuovo ruolo per la verifica del pagamento effettuato. La fondatezza del ricorso per ottemperanza è stata ritenuta in riferimento al disposto dell’art. 68, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che prevede, qualora sia stato corrisposto un tributo in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, la restituzione dell’eccedenza al contribuente, d’ufficio, entro novanta giorni, decorsi i quali il contribuente è legittimato ad agire in ottemperanza.
Il ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata al pari del contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità del procedimento e della sentenza per ultra petizione e prevaricazione dei limiti del
giudicato e per violazione degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c. e 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per avere il giudice dell’ottemperanza ordinato all’agente della riscossione il rimborso di somme indebitamente pagate, in tal modo travalicando il limite del giudicato dell’ottemperanza e, quindi, l’oggetto della controversia, definita con il solo giudicato di annullamento della cartella, senza ulteriori statuizioni.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la nullità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 68, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, n. 2 e n. 3, c.p.c., avendo il giudice dell’ottemperanza recepito acriticamente le difese della contribuente, erroneamente ritenendo applicabile nel caso di specie -pagamento spontaneo di somme a deconto in pendenza di giudizio di opposizione a cartella per meri vizi formali -il disposto dell’art. 68, co. 2, anzidetto, che invece trova applicazione per la diversa fattispecie di riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio nei casi legislativamente previsti.
Ritiene il Collegio che la causa -per la quale diviene essenziale verificare in che termini si correlino, e si rendano reciprocamente compatibili, il principio di non esperibilità del giudizio di ottemperanza, regolato dall’art.70 del d.lgs. n.546 del 1992, al fine di dare attuazione alle sentenze di annullamento, e l’istituto contemplato dall’art. 68, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992 (nella versione “ratione temporis” applicabile), che prevede il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza dal contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ne ha accolto il ricorsoinvesta problematiche di rilievo nomofilattico che ne suggeriscono la rimessione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della sua trattazione in pubblica udienza. Dispone l’acquisizione a cura della Cancelleria
del fascicolo relativo al giudizio di ottemperanza dinanzi alla CTP di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione