Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 901 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24763/19 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e sottoscritta in originale, dall’AVV_NOTAIO del foro di Firenze ed ivi elettivamente domiciliato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ. STACCATA CATANIA – n. 1186/05/19, depositata in data 26 febbraio 2019.
Ottemp. istanza
rimborso imp. 1990
– DATA_NASCITA
Udita la relazione svolta nell ‘udienza pubblica del 06 dicembre 2022 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi la C.t.p. di Ragusa, il silenzio rigetto dell’RAGIONE_SOCIALE relativo ad un’istanza di rimborso per il 90% dell’IRPEF pagata dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, residente in un comune colpito dal sisma dell’anno 1990.
La C.t.p., ove si costituiva anche l’Ufficio, accogliendo il ricorso, riconosceva in capo al contribuente il diritto al rimborso per un importo di € 6.23 1,25 oltre interessi.
L’agenzia proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 1318/17, respingeva l’appello dell’ufficio confermando le statuizioni del giudice di prime cure, così condannando l’Agen zia al pagamento integrale di € 6.231,21 oltre interessi.
Alla medesima C.t.r. -in ottemperanza -ricorreva il contribuente, per ottenere il pagamento di cui alla sentenza suddetta oltre che la condanna alle spese dell’Ufficio.
Il giudice dell’ott emperanza accoglieva il detto ricorso con sentenza n. 1186/05/19, depositata in data 26/02/2019, in quanto non risultava che l’RAGIONE_SOCIALE avesse materialmente ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1319/13/17, e nominando il Commissario ad acta.
6 . Avverso la sentenza della C.t.r., l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Con ordinanza n. 18526 depositata il 30 giugno 2021, la Sesta sezione civile, preso atto che non ricorrevano le condizioni di cui
all’art. 375 cod. proc. civ., rinviava alla quinta sezione dando mandato alla segreteria per gli opportuni adempimenti. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 06 dicembre
2022, per la quale non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’error in iudicando , nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha circoscritto la co ndanna nei limiti di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. Deduce che la disposizione novellata, cui l’amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017, sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata, e non rechi alcuna differenza tra istanze presentate in sede amministrativa e titoli giudiziali, dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza e contestando la pronuncia relativa al l’onere della prova gravante sull’amministrazione.
2. In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. Sul punto questa Corte ha chiarito che detta disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal
giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. 26/07/2022, n. 23379; 19/05/2022, n. 16289; Cass. 28/09/2018, n. 23487).
Nel caso di specie, il motivo -se pure proposto in re lazione all’art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – in realtà censura l’error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il difettoso esercizio del potere-dovere di integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si era adeguata.
L’unico motivo di ricorso è fondato, nei termi ni di seguito riportati. 3.1. Questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 16octies d.l. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale -essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi – non incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e che le eventuali questioni sui provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate rilevino soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass. 22/02/2018, n. 4291).
3.2. Lo ius superveniens non attiene quindi alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione, il che significa quindi, sul versante processuale, che
la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio di ottemperanza, nel quale esso viene attuato, il che esclude una violaz ione dell’art. 24 della Costituzione con riferimento ai contribuenti che non avevano versato ab origine il 90 per cento dell’imposta .
3.3. Questa Corte, poi, ha già avuto modo di chiarire come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione (Cass. 15/03/2019, n. 7368, in motivazione, richiamata da Cass. 19/05/2022, n. 16289 e dalle altre decisioni sopra citate) e che «in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore» (Cass. 14/10/2021, n. 28108).
3.4 In merito a quali siano i criteri con i quali il giudice dell’ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata, questa Corte, infine, ha precisato che, si tratta della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza, alla quale si sostituisce quindi il giudice dell’ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta , con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività, attenendo al procedimento di esecuzione del comando giudiziale, non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti. Pertanto, è necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nell a sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione, per dare completa esecuzione
alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31/12/1996, n. 669 convertito nella legge 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell’ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione dello Stato può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (B anca d’Italia), al quale chiede di anticipare le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 7/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716).
4. Tanto premesso, nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato in radice l’applicabilità dell’art. 16 -octies d.l. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile -nei modi e con gli effetti sinora chiariti – in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introd otto il 6 marzo 20129, dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa). Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
5. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda in conformità al principio per cui «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale o rdine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati».
Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.