Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28047 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28047 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
OTTEMPERANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24944/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘AVV_NOTAIO, e rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
, -resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 1813/2021, depositata il 23/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima, la C.t.r, adita ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, ha rigettato il ricorso del contribuente per l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria agli obblighi de rivanti dalla sentenza n. 4109 del 2016 emessa dal medesimo organo giudicante, con la quale l’ Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALE somma di € 8.161,15 , oltre interessi, pari al 90 per cento RAGIONE_SOCIALE imposte versate per il triennio 1990-1992 in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’Ufficio dava esecuzione solo parziale alla sentenza. Di conseguenza, il contribuente, ritenendo che il pagamento solo del 50 per cento del l’ importo dovuto a titolo di rimborso Irpef non costituisse piena ottemperanza alle decisioni sopra richiamate, adiva nuovamente la C.t.r.
Quest’ultima , con la sentenza impugnata, rilevava che l’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 aveva modificato l’art. 1, comma 665, legge 190 del 2014 stabilendo che ai rimborsi doveva provvedersi mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di euro 160.000.000,00, ma che era è rimasto inalterato il sesto periodo che stabiliva che alle erogazioni doveva applicarsi la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, salvo eventuali residui e secondo le direttive del Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti. Per l’effetto, affermava che , anche ove fosse stato accertato il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dirette versate, l’importo concretamente erogabile non poteva che
essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citato, ovvero verificando la sufficienza RAGIONE_SOCIALE risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando le riduzioni previste
L’RAGIONE_SOCIALE, che non si è costituita con tempestivo controricorso, ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazion e RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. proc. civ., in relazione al combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., siccome applicabili ai sensi degli artt. 49 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al l’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ss. ed agli artt. 3 e 23 Cost.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro determinata a titolo di rimborso di maggiori imposte dirette indebitamente pagate e passata in cosa giudicata una norma sopravvenuta che limita il diritto al rimborso, ma relativa a diversa fattispecie, priva di efficacia retroattiva e, comunque, costituzionalmente illegittima, ove non interpretata in conformità alla Costituzione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014.
Censura la sentenza impugnata per non aver accertato, omettendo di pronunciarsi sulla relativa eccezione, la carenza di prova utile a
dimostrare l’esistenza dei presupposti di diritto per l’effettiva applicazione RAGIONE_SOCIALE norma sopravvenuta limitativa del diritto al rimborso.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. in relazione al combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. siccome applicabil i ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 e 70, d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di ottemperanza del capo di una RAGIONE_SOCIALE sentenze oggetto di esecuzione recante la condanna alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori e, dunque, per un totale di euro 2.486,65. Precisa sul punto che nelle more RAGIONE_SOCIALE decisione l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto la somma di euro 1960,00, residuando un debito di euro 526,85.
Il primo ed il secondo motivo sono fondati.
4.1. Preliminarmente, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.
In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui all’art. 70 del D.Lgs. n.546/92 – a mente RAGIONE_SOCIALE quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento” -va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il “dictum”
costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. 01/12/2004, n. 22565; conformi, ex plurimis , Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass. 28/09/2018, n. 23487). Ebbene, nel caso di specie l’ogget to del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere – dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
4.2. Venendo al merito del ricorso, la questione centrale è se il rimborso del 90 per cento RAGIONE_SOCIALE imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere falcidiato nella misura del 50 per cento a titolo definitivo.
Nel caso di specie risulta, infatti, incontestato che il rimborso non è stato corrisposto al contribuente nella misura integrale in cui era stato riconosciuto, bensì nella misura RAGIONE_SOCIALE metà.
4.3. Sulla questione si è già pronunciata questa Corte che ha affermato il principio di diritto, ormai consolidatosi, secondo cui «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lg s. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dal l’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del
giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertata» (Cass.19/05/2022, nn. 16289 e 16290 Cass. 24/05/2022, n. 16830).
4.4. La Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 16octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi – non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300).
4.5. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva).
4.6. Si è chiarito sul punto che i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte”, Cass. 13/04/2022, n. 15789).
In buona sostanza il delineato ius superveniens , attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sull’ammontare del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass11/10/2018, n. 32758, Cass. 27/09/2018, n. 28172, Cass. 22/11/2017, n. 29900).
4.7. Una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato.
Invero, l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16octies d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare
RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che « a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso in sede amministrativa, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’aven te diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, co sì come accertato ormai irrevocabilmente
4.8. Deve escludersi che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione (con gli effetti di cui al paragrafo che precede) RAGIONE_SOCIALE‘art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazi one del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale.
Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ an e sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e
(per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% RAGIONE_SOCIALE‘imposta) 3 Cost.
Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di specie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell’aspettativa di intangibilità RAGIONE_SOCIALE relativa normativa, tanto meno in settori ( quale quello fiscale) in cui è necessario – e di conseguenza ragionevolmente prevedibile – che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni RAGIONE_SOCIALE congiuntura economica ( cfr. Cass. 24/02/2020, n. 4848; Cass. 20/02/2020, n. 4411 e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione).
Infine, attraverso il complesso RAGIONE_SOCIALE normativa di attuazione de qua , il legislatore, preso atto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimen tale che, operando l”effettuazione’ dei rimborsi in considerazione non solo RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ma anche del complesso RAGIONE_SOCIALE domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario.
Fermo restando che, come si è detto, la limitazione RAGIONE_SOCIALE specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude definitivamente l’attuazione.
4.9. Rimane peraltro da chiarire quali siano i criteri con i quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata.
Invero il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, è stato ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza di ottemperanza, presuppone che sia « allegato dall’ Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15.03.2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall’art. 16octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza.» (Cass. 23/03/2021, n. 8380, in motivazione).
Tuttavia, tali conclusioni vanno coniugate con la peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa e RAGIONE_SOCIALE stesso giudizio di ottemperanza.
Deve innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti.
Deve inoltre considerarsi la peculiare natura attuativa del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione) tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perch é́ il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta
attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Ci ò comporta che, se da un lato, il potere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pu ò̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, pu ò – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016).
La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, pu ò enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, pu ò avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire).
In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza pu ò̀ compiere un’attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è , invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.
E’ dunque in tale contesto RAGIONE_SOCIALE‘attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16octies d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale.
Si tratta del resto, RAGIONE_SOCIALE medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua , nella quale si sostituisce quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta .
Peraltro, proprio l’esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati -in luogo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge – tutti quei provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, rende necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo RAGIONE_SOCIALE stessa attuazione.
4.10. L’ eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘ effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provv edimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo.
A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta , allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre
1997, n. 30 ( ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesori ere (Banca d’RAGIONE_SOCIALE), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripi anamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione.
L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pi ù possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività’ amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche.
La pr ocedura può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Può, quindi, concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia
fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vsRAGIONE_SOCIALE), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. RAGIONE_SOCIALE).
4.11. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi in quanto ha affermato che il rimborso del 50 per cento RAGIONE_SOCIALE somme dovute possa intendersi come corretta ottemperanza al giudicato, dovendo invece essere corrisposto ai contribuenti l’intero importo del rimborso loro riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Anche il terzo motivo è fondato.
5.1. Nel ricorso per ottemperanza il contribuente aveva espressamente precisato di avere diritto all’integrale saldo del residuo spettantegli e che, pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era ancora debitrice, oltre che RAGIONE_SOCIALE somma a titolo di sorte capitale, anche di quanto liquidato a titolo di spese, in € 1.710,00, oltre accessori di legge a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., e così complessivamente pari ad € 2.486,45 .
5.2. La C.t.r. nulla ha statuito con riferimento alle medesime, omettendo altresì di verificare la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza anche a seguito del pagamento parziale intervenuto in corso di giudizio per la minor somma di € 1.960,00.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché, quale giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, proceda a nuovo giudizio, volto ad assicurare attuazione al giudicato, nel rispetto dei principi esposti e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.