Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7950 Anno 2024
Oggetto:Tributi
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA-
INAMMISSIBILITA’ –
SENTENZE AUTOESECUTIVE
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5780 del ruolo generale dell’anno 201 6, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE– incorporante RAGIONE_SOCIALE– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del dell’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
NONCHE’
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno, n. 6057/01/2015, depositata in data 10 dicembre 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore , proponeva dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno separati ricorsi avverso diversi avvisi di pagamento – per assunta mancata notifica RAGIONE_SOCIALE relative propedeutiche cartelle di pagamento – che, con sentenze n. 454/1/2010, n. 453/01/2010 e 452/01/2010, venivano accolti;
– la suddetta società proponeva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE , dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno, separati ricorsi per l’ ottemperanza RAGIONE_SOCIALE sentenze n. 454/1/2010, n. 453/01/2010 e n. 452/01/2010, passate in giudicato per mancata impugnazione, chiedendo ritenersi annullate anche le cartelle esattoriali sottese agli avvisi di mora, disponendone lo sgravio e il rimborso e/o la compensazione degli importi versati in esecuzione di un provvedimento di rateizzo in corso di pagamento, nel quale erano state incluse erroneamente alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle in questione; si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo la parziale incompetenza per materia della CTP adita per essere alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle riferite a contributi previdenziali, l’inammissibilità /improcedibilità del giudizio di ottemperanza avverso sentenze, come nella specie, c.d. autoesecutive, e, in ogni caso, la validità dell’accordo di rateizzo successivamente stipulato; si costituiva altresì
l’RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per ottemperanza, non preceduto, nei confronti dell’Ufficio, dall’atto di messa in mora e, rilevando, in via gradata, il difetto di legittimazione passiva;
-la CTP di Salerno, con la sentenza n.6057/01/2015, depositata in data 10 dicembre 2015, previa riunione, accoglieva i ricorsi per ottemperanza dichiarando l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di provvedere, entro un certo termine, ad eliminare dalle proprie pretese i crediti riportati nelle cartelle esattoriali riferite agli avvisi di pagamento annullati con le sentenze della CTP di Salerno n. 454/1/2010, n. 453/01/2010 e n. 452/01/2010;
-in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTP ha ritenuto che l’avvenuto annullamento, con le sentenze n. 454/1/2010, n. 453/01/2010 e n. 452/01/2010, degli avvisi di pagamento per mancata prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE propedeutiche cartelle esattoriali, aveva travolto l’intera pretesa RAGIONE_SOCIALE con conseguente inesigibilità dei crediti riportati nelle cartelle e necessità di sgravio RAGIONE_SOCIALE relative somme dal ruolo;
-avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso illustrato con memoria; è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio e la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato d i cui all’ art. 112 c.p.c., per non avere la CTP pronunciato sulle eccezioni sollevate in sede di controdeduzioni da RAGIONE_SOCIALE di inammissibilità/improcedibilità dei ricorsi di ottemperanza, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/92, in relazione ai suoi presupposti (mancanza, nella specie, di una sentenza di condanna) nonché alle forme e relativi termini per l’instaurazione del giudizio ( mancata notifica della sentenza ex art. 38 del d.lgs. n. 546/92; mancato passaggio in giudicato della sentenza per effetto dello spirare del termine breve, mancata notifica all’Ufficio della sentenza avente formula esecutiva unitamente all’atto di messa
in mora, adempimento necessario, decorsi trenta giorni dal quale, sarebbe stato possibile il deposito del ricorso in cancelleria).
Il motivo è, in parte infondato, in parte inammissibile.
2.1.Quanto alla denuncia di error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi <> (Cass. 20311/2011, 24155/2017; Cass. 7927/2021); nella specie, l’impugnata sentenza, pur non statuendo espressamente sulle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dei ricorsi di ottemperanza per difetto dei presupposti e per violazione RAGIONE_SOCIALE modalità di instaurazione degli stessi, è pervenuta ad una pronuncia di accoglimento dei ricorsi medesimi, implicitamente disattendendo le dette eccezioni preliminari. 2.2. Inammissibile è, invece, la denuncia di ‘omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio’, in quanto, in disparte l’avere evocato il n. 4 in luogo del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis ), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass. n.n. 12481 del 2022; 2268/2022, 22397/2019, 14802/2017).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo , per violazione degli artt. 21, 69 70 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTP dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi di ottemperanza sebbene fossero stati proposti avverso sentenze non già di
‘condanna’ dell’Ufficio ma c.d. autoesecutive, di annullamento degli avvisi di pagamento, non contenenti specifiche prescrizioni da eseguire da parte dell’Amministrazione con conseguente necessità di proposizione da parte della società, una volta venuto meno il titolo posto a fondamento della pretesa RAGIONE_SOCIALE, di un’apposita domanda di rimbor so RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente versate in forza del titolo caducato; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTP avrebbe pronunciato oltre i limiti dei giudicati di cui era stata chiesta l’ottemperanza, andando oltre la mera pronuncia di annullamento degli avvisi di pagamento contenuta nelle sentenze n. 454/1/2010, n. 453/01/2010 e n. 452/01/2010, e, in particolare, facendo discendere la conclusione non statuita dalle sentenze di primo grado, dell’annullamento anche RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle esattoriali, alcune RAGIONE_SOCIALE quali erano state inserite nel piano di rateizzo; con ciò, la Commissione avrebbe, peraltro, statuito su crediti riportati nelle cartelle che esulavano dalla competenza del giudice tributario per essere alcuni di natura extra-RAGIONE_SOCIALE (crediti di lavoro), andando ol tre l’oggetto della controversia decisa con il giudicato.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Giova premettere che il sistema di esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie disciplinato dagli artt.68 e ss. d.lgs. n.546/92 prende in considerazione la possibilità che il contribuente, nel corso del processo, abbia corrisposto talune somme relative alla pretesa fiscale secondo le scansioni indicate nell’art.68 d.lgs. cit.
E ‘ poi l’art.69 ad aggiungere che “…se la RAGIONE_SOCIALE condanna l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2.” Aggiunge poi l’art.70 d.lgs.ult.cit. che “… Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE passata in giudicato mediante ricorso da depositare
in doppio originale alla segreteria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, alla segreteria della RAGIONE_SOCIALE“. Aggiunge il secondo comma che “Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dall’ufficio del RAGIONE_SOCIALE o dall’ente locale dell’obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto”. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie, regolato dall’art.70 del d.lgs. n.546 del 1992 è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l ‘ inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell ‘ atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire. Esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente e, per alcuni versi, concorrente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specificamente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass.n.646/2012; id.n.20202/2010); ne discende che se, per un verso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d carattere chiuso del giudizio di ottemperanza) ; per altro verso, può e deve essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (v.Cass. n.15827/2016) E’ stato, altresì, chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28286 del 18/12/2013) ” in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire”.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un atto impositivo in base al quale era stata richiesta dal contribuente la restituzione del rimborso stesso. Ora, deve escludersi che l’ottemperanza di cui si è detto possa intendersi come meccanismo di esecuzione della sentenza (che ancora l’art.46 d.lgs.n.546/92 chiama “decisione”) resa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non contenga una statuizione di condanna proprio perché oggetto del giudizio non era il diritto al rimborso del contribuente, né la richiesta di condanna dell’Amministrazione al rimborso, se appunto si accede ad una lettura sistematica dell’art.70 con il precedente art.69, nel quale è chiaro il riferimento alla “condanna” dell’ufficio. In altri termini, in caso di accoglimento del ricorso proposto avverso un atto reso dall’amministrazione fiscale e ritenuto dallo stesso illegittimo, il contribuente non può attivare il giudizio di ottemperanza anche in caso di mancata statuizione di condanna per le somme medio tempore versate; invece, ottenuta la sentenza che ha riconosciuto l’illegittimità parziale o totale dì una pretesa fiscale adempiuta per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni che prevedono il pagamento in corso di causa di parte dei carichi tributari richiesti art.68 d.lgs.n.546/92, il contribuente deve avanzare istanza di rimborso e, all’esito dell’ulteriore inottemperanza, promuovere un’azione innanzi “al giudice tributario per far dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto”. Detto contegno non può che trovare giustificazione nella circostanza che il giudizio precedente aveva ad oggetto un’azione di annullamento sulla quale il giudice era chiamato a pronunziarsi limitatamente alla validità o meno dell’atto, a differenza del giudizio nel quale il contribuente faccia valere il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte e sollecita, per l’effetto, la condanna dell’amministrazione al pagamento dei relativi importi dopo avere sperimentato inutilmente il meccanismo dell’istanza di rimborso.
In definitiva, sembra doversi ritenere che la disciplina prevista dall’art.70 cit. si rivolge esclusivamente alle ipotesi in cui la sentenza del giudice tributario abbia accolto, in via definitiva, il ricorso inteso ad ottenere il rimborso di un tributo corrisposto mediante versamento; tale ipotesi nettamente differenziandosi da
quelle in cui si è in presenza dell’impugnazione di un atto impositivo, rispetto al quale il contenuto della sentenza è costituito dall’accoglimento dell’impugnazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso di somme versate, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un atto impositivo (Cass. n. 28286 del 18/12/2013 26433 del 19/10/2018; n. 31601 del 06/12/2018; n. 10299 del 12/04/2019).
In questa direzione, del resto, sembra orientare la lettura di Corte cost.n.316/2008. Senza dire che detta soluzione si pone in armonia con le vicende che possono presentarsi nell’ambito del processo civile, quante volte la sentenza d’appello non contiene una pronuncia restitutoria di cui all’art. 336 c.p.c., richiedendosi la proposizione di un autonomo giudizio (cfr. Cass. n. 9287/2012; Cass. n.15461/2008) Questa Corte, con indirizzo condiviso, infatti, ha rilevato che, in via pregiudiziale di rito ex art. 382 cod. proc. civ.: ” Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenza di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive ” (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l’ammontare indicato nella cartella all’Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un “commissario ad acta” -Cass. n. 31601 del 2018; v. anche Cass. n. 26433 del 2018; Cass. n. 28286 del 2013; Cass., sez. 5, n. 11045 del 2021; Cass., sez. 5, 3234 del 2021-).
4.2. Nella specie, la CTP, in violazione dei principi di diritto richiamati, ha accolto i ricorsi di ottemperanza sebbene gli stessi fossero inammissibili avendo ad oggetto sentenze di mero annullamento degli avvisi di pagamento, c.d. autoesecutive, non contenenti alcuna statuizione di ‘condanna’ dell’Amministrazione . In ogni caso, la CTP ha anche superato i confini definiti dall’oggetto della controversia con le sentenze passate in giudicato (n. 454/1/2010, n. 453/01/2010 e n. 452/01/2010) oggetto dei ricorsi di ottemperanza per avere, in accoglimento degli stessi, disposto sostanzialmente
l’annullamento anche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali non contenuto nelle dette sentenze.
5.In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ottemperanza avverso le sentenze passate in giudicato della CTP di Salerno n.n. 454/1/2010, 453/01/2010 e 452/01/2010.
6.Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito, dichiara inammissibili i ricorsi di ottemperanza; compensa le spese di lite del grado di merito e condanna la società controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023