Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33407 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Oggetto: Ici – Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16917/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale f.f., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, n. 463/2018 depositata il 1° marzo 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto il ricorso avverso la sentenza emessa in un giudizio di ottemperanza proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi odierna ricorrente) da NOME COGNOME (d’ora in poi odierno controricorrente);
il ricorso originario era volto ad impugnare un provvedimento di iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di tre cartelle esattoriali per l’importo complessivo di € 91 .448,59;
la CTP, infatti, con sentenza passata in giudicato (n. 274/07/12), ha disposto il parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati con esclusione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento recanti un credito INPS, per le quali ha dichiarato la propria incompetenza;
la sentenza è passata in giudicato e, a seguito di un atto di costituzione in mora inviato dall’odierno controricorrente, l’odierna controricorrente ha provveduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, ma non all’annullamento della sottesa cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA);
la CTR nel giudizio di ottemperanza, con la sentenza oggi impugnata, ha disposto l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA nei limiti di quanto statuito dalla sentenza non eseguita; ha, poi, nominato un commissario ad acta per l’esecuzione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza;
la ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 101 cod. proc. civ. Si duole dell’omessa notifica del
ricorso p roposto dall’odierno controricorrente per l’ottemperanza , evidenziando come il relativo giudizio si sia svolto in assenza di contraddittorio.
1.1. Il motivo è infondato. Il procedimento di ottemperanza è regolato dall’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede una disciplina diversa da quella ordinaria. Il ricorrente deve, infatti, depositare il ricorso presso la segreteria della commissione che si occuperà, poi, di comunicarlo alla controparte. Quest’ultima può entro 20 giorni trasmettere RAGIONE_SOCIALE proprie osservazioni alla commissione tributaria (art. 70, comma 5, cit.). Non è, pertanto, prevista la notifica del ricorso alla controparte , come supposto dall’odierna ricorrente, ma solo una comunicazione da parte della segreteria della commissione tributaria. Non coglie, pertanto, nel segno la censura in esame che non risulta affatto incentrata sul l’ome ssa comunicazione da parte della segreteria.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art . 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente deduce di avere ottemperato al giudicato nei limiti RAGIONE_SOCIALE proprie possibilità, provvedendo a sospendere sine die le iniziative connesse all’attività di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme richieste . L’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento non rientrerebbe, ad avviso della ricorrente nelle proprie competenz e, essendo solamente l’ente impositore l’unico soggetto legittimato ad emettere un provvedimento di cancellazione dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art . 70 del d.lgs. n. 546 del
1992. Censura l’illegittimità della decisi one impugnata laddove ha disposto l’annullamento del ruolo , in quanto ha travalicato i limiti del giudicato. Precisa che la sentenza passata in giudicato aveva disposto solo l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento, ribadendo di non avere nessuna legittimazione per intervenire sull’efficacia e sulla validità del ruolo. Evidenzia che la controparte avrebbe dovuto chiamare in giudizio l’ente creditore e che , in mancanza, il giudicato ottenuto può essere posto in esecuzione nei limiti RAGIONE_SOCIALE competenze attribuite alla stessa ricorrente.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art . 91 cod. proc. civ. Contesta l’applicazione della regola della soccombenza con la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Deve, innanzi tutto, essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dal controricorrente, sulla base del dato letterale di cui all’ultimo comma dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 che consente il ricorso per Cassazione avverso le sentenze di ottemperanza soltanto «per inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento».
L’eccezione , riguardante la violazione dell’ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza, è infondata.
In proposito il Collegio intende richiamare il principio consolidato in sede di legittimità, per il quale la disposizione di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per « violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento», va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte, non soltanto, la violazione RAGIONE_SOCIALE
norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo. In particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass., Sez. 5, n. 22565/2004, Rv. 578607 -01; Sez. 5, n. 3057/2008, Rv. 601990 -01, Sez. 5, n. 8830/2014, Rv. 630773 – 01).
Si sostiene, infatti, da tempo in sede di legittimità che la corretta interpretazione della norma citata non vale a limitare il campo del ricorso in cassazione alle violazioni del rito previsto per il giudizio di ottemperanza, comprendendo, invece, tutte quelle violazioni in procedendo compiute dal giudice di quel giudizio nell’espletamento dei compiti propri.
È stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che il giudizio di ottemperanza deve tendere a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un’integrazione e un compimento. Esso mira a garantire un’azione amministrativa conforme a una decisione vincolante soprattutto allorché questa non contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo.
Esso, pertanto, è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia della p.a. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell’atto posto in essere dall’Amministrazione rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (Cons. Stato 992/98), e ciò indipendentemente dall’attivazione di altra eventuale procedura esecutiva.
Il giudizio di ottemperanza, in quanto rivolto a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un’integrazione ed un compimento (Circ. Min.: n. 98/E del 23.4.1996) deve ritenersi complementare (Cass. S.U. n. 1593/1994, Rv. 485376 – 01) ad eventuale procedimento esecutivo, senza che possa ipotizzarsi una anteticità pregiudiziale dell’esecuzione forzata rispetto al giudizio di ottemperanza, il quale mira a garantire un’azione amministrativa conforme ad una decisione vincolante soprattutto allorché questa non contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo (Cons. Stato 535/90; 650/91; 711/91), come accade nel caso di sentenze aventi ad oggetto un facere , ovvero di disposizioni relative ad adempimenti prodromici ad un pagamento. È infatti proprio il comportamento della P.A. inerte, elusivo, o peggio contrario al giudicato a costituire condizione dell’azione di ottemperanza al giudicato (Cons. Stato 652/84; 779/95; 328/96).
In tal senso il giudizio di ottemperanza ulteriormente si differenzia rispetto al concorrente giudizio esecutivo civile, posto che il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, quanto, piuttosto, quello di rendere effettivo quel comando, qualora sia privo dei caratteri di puntualità e precisione, tipici del titolo esecutivo.
Non a caso l’ art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone: «Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può chiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza …».
Proprio la natura sui generis di tale giudizio, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, impone che il giudice dell’ottemperanza prioritariamente verifichi il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valuti quindi la portata di tale dispositivo in una con la motivazione, e solo successivamente svolga la tipica attività di merito dell’ottemperanza (Cass. Sez. 5, n. 4126/2004, Rv. 570690 – 01).
Dai principi ora esposti consegue che anche l’erronea interpretazione del giudicato, come sembra opinare la ricorrente, configura una “violazione RAGIONE_SOCIALE regole del procedimento” in parola.
Sotto un altro profilo si osserva, inoltre, che, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde RAGIONE_SOCIALE conseguenze della lite».
Va qui, in proposito, ribadito l’orientamento di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 14566/2021, Rv. 661364 – 01 ) , secondo cui da tale previsione deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell’agente riscossione all’ente impositore e, conseguentemente l’operatività nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l’agente della riscossione, indipendentemente dalla denuntiatio litis all’RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima potrà, infatti, unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 (sulla scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario e sulle conseguenze processuali di tale configurazione si erano già pronunciate Cass.,
Sez. 1, n. 1748/1975, Rv. 375393-01, Cass, Sez. 1, n. 3328/1979, Rv. 399726-01).
Ne consegue che le pronunce rese nei giudizi instaurati contro l’agente della riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere certamente sollecitata dall’agente a norma dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, ma non costituisce requisito per l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE statuizioni.
Diversamente opinando, per considerare inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione al giudizio dell’ente impositore, occorrerebbe ipotizzare un litisconsorzio necessario tra quest’ultimo e l’agente della riscossione, ma ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dare continuità, secondo cui l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (Cass., Sez. U, n. 16412/2007 Rv. 598269 -01; nello stesso senso Sez. 6 – 5, n. 21220/2012, Rv. 624480 -01, Sez. 1, n. 9016/2016, Rv. 639535 -01, Sez. 1, n. 13929/2019, Rv. 654264 -01, Sez. 1, n. 24589/2019, Rv. 655338 -01, Cass. Sez. 6 – 3, n. 29798/2019, Rv. 656156 -01, Sez. 5, n. 14991/2020, Rv. 658358 -01).
Sul piano sostanziale, poi, a volere intendere diversamente, si giungerebbe al paradosso per il quale, mentre, l’ente impositore può fare proprio l’esito favorevole della lite, allo stesso sarebbe inopponibile quello sfavorevole, con conseguente impossibilità per il contribuente di porre in esecuzione sentenza a lui
favorevole, pena la proposizione di un ulteriore giudizio nei confronti dell’ente creditore .
Con riferimento alla sollevata eccezione di inammissibilità deve, pertanto, essere formulato il seguente principio di diritto: «E’ ammissibile il giudizio di ottemperanza, emesso nei confronti dell’agente riscossore che non abbia provveduto nel giudizio sotteso a chiamare in causa l’ente creditore e che sia rimasto inerte rispetto al comando giudiziale; il giudizio di ottemperanza, infatti, deve tendere a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un’integrazione e un compimento, qualora sia privo dei caratteri di puntualità e precisione, tipici del titolo esecutivo».
I motivi secondo e terzo che, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito esposti.
Nel caso di specie, la sentenza passata in giudicato, per la cui esecuzione è stato proposto l’odierno giudizio , ha parzialmente accolto l’originario ricorso dell’attuale controricorrente con annullamento degli atti impugnati, fatta eccezione per le cartelle di pagamento recanti un credito INPS per le quali ha dichiarato la propria incompetenza.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza l’odierna ricorrente ha provveduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria ed ha disposto la sospensione sine die RAGIONE_SOCIALE iniziative connesse alla riscossione della cartella in oggetto.
La sentenza resa nel giudizio di ottemperanza oggi impugnato, ha disposto l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento nei limiti di quanto statuito dalla sentenza non eseguita e nominato un commissario ad acta per
l’esecuzione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
L ‘oggetto del giudizio di ottemperanza è stato, dunque, l’esecuzione di una sentenza di annullamento.
Ritiene il Collegio, in proposito, di aderire all’ orientamento di legittimità, secondo cui il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria, disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è ammesso unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire e solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, mentre non è configurabile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive”. (Cass., Sez. 5, n. 28286/2013, Rv. 629560 -01; Sez. 5, n. 26433/2018, Rv. 651400 -01; Sez. 5, n. 31601/2018, Rv. 652055 – 01).
6.1. Nel caso in esame il giudizio riguardava l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e la CTP, passata in giudicato, ha disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle .
L’ iscrizione ipotecaria, poi, è stata correttamente disposta successivamente al passaggio in giudicato, a seguito della costituzione in mora della ricorrente, in quanto l ‘annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate ne ha determinato.
Sulla base di quanto esposto, non era, pertanto, ammissibile un giudizio di ottemperanza di una sentenza di annullamento di una cartella di pagamento.
Né, poi, avrebbe potuto entrare nel giudizio di ottemperanza il provvedimento di sospensione sine die della cartella di pagamento emesso dalla ricorrente, in quanto non facente parte
del giudicato rimasto ineseguito, trattandosi di un atto successivo a quel giudizio. Sul punto va richiamato il principio sopra ricordato, secondo cui giudice dell’ottemperanza deve prioritariamente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare quindi la portata di tale dispositivo in una con la motivazione, e solo successivamente svolgere la tipica attività di merito dell’ottemperanza (Cass. Sez. 5, n. 4126/2004, Rv. 570690 -01, cit.).
La disciplina prevista dall’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, infatti, circoscrive i provvedimenti adottabili dal giudice dell’ottemperanza a quelli che costituiscono strumento per l’attuazione di quanto, e solo di quanto, espressamente statuito dal giudice del merito. La ratio della disciplina va individuata nel principio per cui il titolo giudiziale, qui rappresentato da una sentenza passata in giudicato con la quale viene disposto l’annullamento degli atti impugnati, può trovare esecuzione, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 474 c.p.c., solo nei limiti in cui si è formato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22565 del 01/12/2004, Rv. 578607 -01).
Altri, pertanto, sono i rimedi, eventualmente di carattere risarcitorio, che l’odierno controricorrente avrebbe dovuto porre in essere per ottenere la cancellazione della cartella di pagamento.
Il quarto motivo, volto ad eccepire la violazione della regola sulle spese di lite, è inammissibile, in quanto con il giudizio di ottemperanza è precluso ogni accertamento volto a rimettere in discussione il contenuto della sentenza ineseguita.
Alla luce di quanto esposto, segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per l’ottemperanza .
Le spese del giudizio sono compensate.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2023