Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso 14714/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal l’ AVV_NOTAIO (PEC: )
e dall’AVV_NOTAIO.
NOME
COGNOME
(PEC:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata – proposto avverso la sentenza n.1939/5/2022 della COMM.TRIB.PROV. di COSENZA, depositata il 12/4/2022;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria provinciale di Cosenza con sentenza n. 1939/5/2022 depositata il 12/4/2022 rigettava il ricorso per ottemperanza proposto da NOME COGNOME relativo alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 6127/5/2016.
Il giudizio di ottemperanza derivava dal fatto che in data 30.12.2010 l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2005, con il quale veniva accertato ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600/73, un maggiore imponibile, con conseguente maggiore imposta IRES, IRAP e IVA, interessi e sanzioni, impugnato avanti alla CTP di Cosenza e accolto con sentenza n. 706/5/12. In pendenza dell’appello l ‘RAGIONE_SOCIALE emetteva un provvedimento di autotutela con il quale annullava parzialmente l’originario avviso di acce rtamento e la CTR della Calabria con sentenza n. 253/01/2015, divenuta definitiva, statuiva: « l’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di avere emesso provvedimento di autotutela parziale, così sostituendo il precedente
avviso (avente natura giuridica equivalente), basato su analoghe motivazioni ma riportante una pretesa tributaria minore. Detto provvedimento, emesso nelle more del presente giudizio di appello ha annullato ab origine l’atto impugnato con conseguente venir meno della pretesa in esso contenuta; ove risulti accertato che l’amministrazione avvedutasi di un errore, deve ritenersi che il processo concernente l’impugnazione dell’atto sostituito non debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottener e una pronuncia sull’impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela. Consegue da ciò che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .».
I n data 9.2.2016 l’a gente della riscossione notificava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000004000 che a sua volta richiamava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, nella quale veniva riportato anche l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto di precedente annullamento. Tale comunicazione veniva impugnata dalla società e con la sentenza n. 6127/5/2016, divenuta definitiva e oggetto del giudizio di ottemperanza, la CTP dichiarava l’illegittimità della cartella di pagamento presupposta, nonché della pretesa tributaria, annullando, quindi, l’atto impugnato ed ordinando la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
In data 23.07.2019, l’agente della riscossione notificava una nuova intimazione di pagamento, richiamando sempre la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, impugnata dalla società; con sentenza n. 4437/2021 la CTP annullava anche la nuova intimazione di pagamento, in forza dei precedenti giurisprudenziali ormai definitivi. Sulla base RAGIONE_SOCIALE impugnate intimazioni di pagamento sopra descritte, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva anche alla notifica della nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
NUMERO_CARTA, la quale richiamava sempre la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA. Anche in questo caso, la CTP con sentenza n. 5404/8/2021 annullava l’atto impugnato citando il suo precedente n. 6127/2016, depositato in data 5.12.2016 ed ormai definitivo.
La contribuente agiva per l’ottemper anza della sentenza n.6127/2016 e, da ultimo, la CTP con sentenza n. 1939/5/2022 rigettava il ricorso per ottemperanza.
Contro questa decisione la contribuente ricorre per cassazione per due motivi, che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -deduce la violazione e inosservanza degli artt.70 d.lgs. n.546/1992 anche in combinato disposto con gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per essere la sentenza impugnata gravemente viziata per error in procedendo , avendo la CTP di Cosenza, deciso in aperto contrasto con il procedimento dettato dall’art. 70 cit., nonché con le norme che regolano gli effetti sostanziali del giudicato, essendosi il giudice provinciale espresso sulla illegittimità della pretesa tributaria, con autonoma ‘ratione decidendi’, idonea a definire l’intero giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente -in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -deduce la violazione e inosservanza degli artt. 70 d.lgs. n.546/1992 e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CTP ha travalicato i limiti stessi del giudizio di ottemperanza, rendendo una pronuncia ultra petita .
I motivi non possono trovare ingresso, ostandovi la consolidata giurisprudenza della Corte.
9.1. In generale, in tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19346 del 20/07/2018.
9.1.1. Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria ha una duplice natura, di merito, in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell’Amministrazione finanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiettivo di verificare se vi sia stata o meno l’inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l’adozione dei necessari provvedimenti: ne deriva che detto giudizio non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso né quando la stessa annulla l’atto impugnato, trattandosi di pronuncia “autoesecutiva”, né ove ridetermini il “quantum” dell’imposta, poiché in quest’ultimo caso la decisione non si limita ad annullare l’atto impositivo ma lo sostituisce ( Sez. 5 – , Ordinanza n. 10299 del 12/04/2019, Rv. 653652 -01; conforme Sez. 5 – , Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018, Rv. 652055 – 01).
10. Nel caso di specie , per quanto il reiterato comportamento dell’Amministrazione in sede amministrativa sia scarsamente comprensibile, la sentenza oggetto di ottemperanza (n.6127/2016) ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo e , dunque, si tratta di una sentenza autoesecutiva.
In conclusione, la decisione impugnata, nel rigettare la domanda di ottemperanza rectius inammissibile -, risulta nel suo esito sfavorevole alla richiesta della parte in linea con i principi di diritto che precedono, mentre la motivazione della sentenza va corretta ex art.384, comma 4, cod. proc. civ. nei termini che precedono.
11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso eccezionalmente non segue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, bensì la loro compensazione, sia in considerazione della condotta amministrativa defatigante, tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della contribuente nella presente fattispecie, sia della sostanziale correzione della motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso in data 14 settembre 2023