Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30335 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Catania ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 7626 pronunciata, in sede di ottemperanza, dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 17.6.2021, e pubblicata il 7.9.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Rimborso Irpef – Ottemperanza – Importi da restituire non esattamente determinati -Poteri del giudice.
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME COGNOME, a seguito del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua domanda di rimborso, relativa al 90% dei tributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002), per un importo di Euro 249.010,04 (controric., p. 1), proponeva ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie e, al termine del giudizio di merito, conseguiva dalla CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, la sentenza dep. il 21.9.2018, n. 3924, divenuta definitiva, con la quale il giudice dell’appello ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rimborso in suo favore RAGIONE_SOCIALE somme richieste, ma solo con riferimento alle imposte pagate in conseguenza della prestazione di lavoro dipendente (sent. CTR ott., p. I), rigettando la domanda con riferimento a quanto richiesto in relazione al reddito conseguito mediante attività economica ed al tributo dell’Ilor. L’Amministrazione finanziaria corrispondeva al contribuente la somma di Euro 16.235,20.
NOME COGNOME introduceva procedura di correzione di errore materiale, affermando la non corrispondenza della motivazione con il dispositivo della decisione n. 3924/2018 della CTR, perché in motivazione il rimborso era stato escluso solo in relazione ai redditi da attività economica (redditi d’impresa e da lavoro autonomo), mentre in dispositivo era stato implicitamente escluso anche il rimborso dell’Ilor. La CTR dichiarava inammissibile l’introdotta procedura.
Quindi, sostenendo di non aver conseguito integralmente il pur giudizialmente riconosciuto rimborso, NOME proponeva ricorso in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. Come
anticipato, risulta peraltro incontestato che l’Ente impositore ha versato al contribuente la somma di Euro 16.235,20 (sent. CTR ott., p. I).
La CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania, in funzione di giudice dell’ottemperanza, rigettava il ricorso, affermando che non era possibile, in base agli atti di causa, determinare l’esatta somma dovuta al contribuente quale rimborso, nella misura del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate in relazione alle sole somme percepite quale lavoratore dipendente.
Avverso la decisione adottata dalla CTR ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’ottemperanza rigettato la sua domanda, anziché provvedere a determinare quale fosse l’esatto importo dovutogli in restituzione.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’ottemperanza ritenuto corretta la liquidazione del rimborso come operata dall’RAGIONE_SOCIALE, che però non ha assicurato alcuna prova di aver ‘dato integrale esecuzione al giudicato’ (ric., p. 10).
Con il primo motivo di ricorso il contribuente critica la decisione adottata dalla CTR per aver rigettato il suo ricorso, omettendo però di accertare quale fosse l’esatta somma da corrispondergli in attuazione del giudicato, al fine di poterla confrontare con il minor importo effettivamente corrispostogli dall’Amministrazione finanziaria.
3.1. Sostiene la controricorrente RAGIONE_SOCIALE che il ricorso introdotto dal contribuente è infondato, perché il contribuente non ha assicurato la prova, che su di lui gravava, relativa all’ammontare del rimborso dovutogli, inoltre ‘l’Ufficio ha quantificato il rimborso erogato proprio sulla base del giudicato e la CTR, interpretando tale giudicato, ha ritenuto satisfattivo il pagamento già effettuato dall’Ufficio’ (controric., p. 7).
Scrive la CTR che ‘il ricorso in esame non può essere accolto, non emergendo dalle risultanze processuali l’importo RAGIONE_SOCIALE somme dovute dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTR n. 3924/2018 … è stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso del 90% dell’Irpef pagata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal NOME nel triennio 1990-DATA_NASCITA, il cui importo non è in alcun modo desumibile dagli atti del processo e ciò non consente di considerare satisfattivo o meno il pagamento fatto dall’Ufficio di euro 16.235,20, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE afferma di avere corrisposto quanto dovuto in ottemperanza della sentenza’ (sent. CTR ott., p. II).
La tesi dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto ‘satisfattivo il pagamento già effettuato dall’Ufficio’ risulta pertanto infondata, perché il giudice dell’ottemperanza, diversamente, ha ritenuto che non potesse stimarsi detto versamento satisfattivo, o meno, non emergendo dagli atti di causa quale fosse l’esatto importo dovuto in restituzione.
Occorre quindi ricordare che la CTR è stata chiamata dal contribuente ad assicurare ottemperanza alla sentenza RAGIONE_SOCIALE stesso organo giudicante n. 3924/2018, divenuta definitiva, con la quale, pacificamente, era stato affermato il suo diritto al rimborso del 90% dell’Irpef versata in relazione agli anni dal 1990 al 1992.
Come segnalato dal contribuente, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che ‘in materia tributaria il giudizio
di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione. (Fattispecie nella quale la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell’ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione)’, Cass. sez. V, 20.6.2019, n. 16569.
In conseguenza ha errato il giudice impugnato ad affermare che la mancanza, negli atti di causa, della esatta quantificazione dell’importo dell’Irpef da restituire precludesse in ogni caso l’ottemperanza al giudicato, essendo suo compito servirsi di ogni potere riconosciutogli per verificare se fosse possibile determinare esattamente l’importo dovuto.
5.1. In proposito merita di essere ricordato come questa Corte abbia già chiarito che il giudice tributario ‘deve fare riferimento alle prove acquisite agli atti ed a quelle ottenibili, se necessarie, mediante richiesta ad altri uffici della P.A. ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ., la cui applicabilità nel processo tributario, stante il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è esclusa dall’avvenuta abrogazione del comma 3 dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto legislativo’, Cass. sez. V, 22.6.2010, n. 14966.
6. Il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente risulta pertanto fondato, e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado di Palermo, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell’ottemperanza, perché proceda a nuovo giudizio.
Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in funzione di giudice dell’ottemperanza che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procederà a nuovo giudizio e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26.10.2023.