Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33292 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5165/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania, depositata il 27 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
OTTEMPERANZA
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania, ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 4147/5/2016, passata in giudicato, con la quale la medesima commissione tributaria aveva riconosciuto in favore del contribuente, residente in una RAGIONE_SOCIALE province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, il rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.
Il giudice dell’ottemperanza, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso e nominava un commissario ad acta .
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con unico mezzo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, e successivamente dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019, convertito dalla l. n. 8 del 2020, del provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del 26 settembre 2017, nonché dell’art. 111 Cost., per non avere la CTR considerato in sede di ottemperanza i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla normativa in materia.
Va preliminarmente rilevato che il controricorrente, con la memoria depositata, ha rappresentato e documentato che l’RAGIONE_SOCIALE ha dato completa esecuzione nelle more del giudizio alla sentenza oggetto di ottemperanza corrispondendo al contribuente la complessiva somma riconosciuta in sentenza. Ha chiesto, quindi, il
rigetto del ricorso, essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Secondo questa Corte «Il versamento in favore del contribuente, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in sede di giudizio di ottemperanza non integra i caratteri della pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, come tale preclusiva del diritto di impugnazione, rappresentando esso un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e la esecuzione forzata» (Cass. n. 18526 del 2005).
Esclusa quindi la rilevanza processuale del pagamento in questione in termini di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, la sua rilevanza sul piano sostanziale deve essere vagliata nel contesto del merito della questione controversa. Infatti, il pagamento integrale dell’importo oggetto della sentenza da ottemperare deve presumersi conseguente ad una legittima azione amministrativa, che abbia assicurato il reperimento dei fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile.
Non è quindi necessario, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo affinché adotti, specificando le modalità di attuazione, i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza in luogo dell’Ufficio, il quale ha comunque già provveduto.
Il ricorso va allora rigettato, essendo necessario e sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11871 del 2023).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.875,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.