Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Giudizio di ottemperanzaCassazione della sentenza oggetto di ottemperanzaConseguenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8475/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 1860/2023, depositata il 23 febbraio 2023;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 6 giugno 2025, del consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 11478/04/2021, depositata in data 28/12/2021, rigettò l ‘appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che, in relazione alla domanda di rimborso del 90 per cento delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992, proposta da NOME COGNOME l’aveva accolta quanto all’Irpef e rigettata quanto all’IVA.
Il contribuente, deducendo l’inerzia dell’Agenzia nell’effettuare il rimborso, propose giudizio di ottemperanza, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che, con sentenza n. 1860/2023 depositata in data 23/02/2023, accolse la domanda.
3 . Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi mentre il contribuente (al cui difensore nel giudizio di merito il ricorso è stato notificato, a mezzo p.e.c., in data 19/04/2023) non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 6/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia dell’entrate, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. deduce la violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell’art. 70 d.lgs n. 546 del 1992, lamentando che la sentenza della CTR azionata non era passata in cosa giudicata, poiché era stata oggetto di ricorso per cassazione, iscritto al n. RG 17117/2022.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., deduce la violazione dell’art. 69, comma 5, nonché dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies , comma 1, lett. a), b), c) del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017, e
successivamente dall’art. 29, comma, 1, d.l. n. 162 del 2019, conv. con modificazioni dalla l.n. 8 del 2020, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 e dell’art. 111 Cost. Formula, infine, istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze n. 706 e 707 del 17 ottobre 2022 depositate il 18 ottobre 2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
La lite deve essere scrutinata prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso.
Occorre brevemente evidenziare in fatto che, come evidenziato dalla difesa erariale ricorrente, la sentenza n. 11478/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, oggetto di ottemperanza, è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate, con ricorso iscritto al n. RG 17117/2022, chiamato nella stessa adunanza camerale del 6 giugno 2025; ne consegue che tale sentenza non può evidentemente essere considerata passata in cosa giudicata.
In diritto va osservato che questa Corte ha già in diverse occasioni evidenziato che in tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esperibile nei confronti delle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68 (Cass. 15/05/2025, n. 12585; Cass. 6/05/2024, n. 12270; Cass. 10/04/2024, n. 10610; Cass. 12/04/2022, n. 11908; vedi anche per il regime precedente Cass. 4/09/2020, n. 18418).
Ciò premesso, il giudizio (iscritto al n. RG 17117/2022) avente ad oggetto il ricorso contro la sentenza a sua volta oggetto di ottemperanza (n. 11478/04/2021 depositata in data 28/12/2021), è stato contestualmente deciso con la cassazione della sentenza stessa e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame, con conseguente venir meno del titolo posto a fondamento del giudizio di ottemperanza.
Ne deriva l’applicazione del principio, posto dall’art. 336 , secondo comma, c.p.c. (applicabile anche al giudizio tributario, ex art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992), per cui la riforma o la cassazione della sentenza impugnata estendono i loro effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, per cui non appena sia pubblicata la sentenza di riforma o di cassazione, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. 19/07/2005, n. 15220; Cass. 21/06/2023, n. 17755).
La sentenza resa nel giudizio di ottemperanza va quindi cassata senza rinvio.
Le spese del l’intero processo possono essere integralmente compensate in ragione della sopravvenienza processuale in base alla quale esso viene deciso.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese processuali tutte. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.