Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3097  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15708/2021 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  nella  qualità  di  Direttore  responsabile  RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO  STATO  che  la  rappresenta  e difende;
-ricorrente-
 contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  Palermo  n.  1386/2021, depositata il 31/03/2021 e notificata tramite pec in pari data;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che :
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Palermo, con la sentenza n. 5158/2014, accoglieva il ricorso di NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per omessa dichiarazione dei  redditi  di  partecipazione  a  società  di  persone  per  l’anno  di imposta 2008 e condannava l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
con la sentenza n. 08/2018, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e la condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
il  difensore  di  NOME  COGNOME,  anziché  notificare  la  sentenza  n. 108/2018 all’RAGIONE_SOCIALE, si rivolgeva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per chiedere le copie RAGIONE_SOCIALE sentenze nn. 5148/2014 e 102/2018 munite RAGIONE_SOCIALEa formula esecutiva di cui all’art. 475 cod.proc.civ. allo scopo di procedere al recupero coattivo RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rifiutava il rilascio RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE sentenze munite di formula esecutiva, perché, a seguito del d.lgs. n. 156/2015, il contribuente non ha il diritto di procedere ad esecuzione  forzata  civile  in  forza  RAGIONE_SOCIALE  sentenze  emesse  dalle Commissioni tributarie, dovendo utilizzare esclusivamente il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 54671992;
NOME COGNOME presentava ricorso, ex art.  745 cod.proc.civ., al Presidente  del  Tribunale  di  Palermo,  il  quale,  con  decreto  del  23 aprile 2018, ordinava al responsabile RAGIONE_SOCIALEa Segretaria RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  il  rilascio  di  una  copia  in  forma esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 102/2018;
ottenuta la copia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza, NOME  COGNOME notificava  la  sentenza  alla  RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE  provvedeva  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese legali in forza RAGIONE_SOCIALE sentenze n. 5158/2014 e n. 108/2018;
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Giudice di pace di Palermo NOME COGNOME, nella sua qualità di Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare personalmente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod.civ., al risarcimento del danno sofferto per il rifiuto di rilascio di copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita di formula esecutiva, costituito dalle spese e dai compensi legali, quantificati in euro 714,57, sostenuti per promuovere il giudizio dinanzi al Presidente del Tribunale;
il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria e condannava NOME  COGNOME  al  pagamento  di  euro  714,57  a  favore  di  NOME COGNOME,  oltre  alle  spese  di  giudizio,  ritenendo  accertata,  dalla decisione  adottata  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Palermo  con  il decreto  del  23  aprile  2018,  la  ricorrenza  di  un  comportamento illecito da parte RAGIONE_SOCIALEa convenuta;
assumendo  la legittimità del rifiuto di rilasciare la formula esecutiva ex art.  475  cod.proc.civ.,  NOME  COGNOME  si  appellava  al Tribunale  di  Palermo,  il  quale,  con  la  sentenza  n.1386/2021,  ha ritenuto un ostacolo illecito all’esercizio del diritto all’azione esecutiva  il  rifiuto  di  rilasciare  una  copia  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  con apposizione RAGIONE_SOCIALEa formula esecutiva;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto che :
1) con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60, 743, 744, 745 e 475 cod.proc.civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 bis del d.lgs. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 156/2005, artt. 69 e 70 del d.lgs. 546/1992, come modificati, rispettivamente, dall’art. 9, comma 1, lett. gg), e lett. ii) del d.lgs. 156/2005, art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod.civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;
premesso che il decreto del Presidente del Tribunale di Palermo non è suscettibile di passare in giudicato, secondo la ricorrente il Tribunale di Palermo sarebbe incorso nella violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale in materia di esecuzione RAGIONE_SOCIALE decisioni commissioni tributarie, contenuta nel capo IV del d.lgs. 546/1992, che, prevalendo sul codice di rito, avrebbe imposto l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione; in particolare: secondo l’art. 67 bis del d.lgs. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 156/2015, le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal capo IV del d.lgs. 546/1992, il quale non contiene alcun riferimento alla spedizione in forma esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza in base all’art. 475 cod.proc.civ. ed ha soppresso le parole ‘salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna costituente titolo esecutivo’ contenute nell’art. 70 del d.lgs. 546/1992;
la  ricorrente  aggiunge  che  il  legislatore,  anche  considerando  la relazione introduttiva che ha accompagnato il d.lgs. 156/2005, ha inteso  considerare  il  giudizio  di  ottemperanza  come  esclusivo sistema di esecuzione di tutte le sentenze tributarie, perché: i) le sentenze emesse nel procedimento tributario richiedono l’espletamento  di  un’attività  d’ufficio  per  il  calcolo  RAGIONE_SOCIALE  somme
dovute  al  contribuente  a  titolo  di  rimborso  RAGIONE_SOCIALE  imposte  e  la necessità di una garanzia per le condanne a favore del contribuente superiori  a  10.000,00  euro  per  il  rilascio  RAGIONE_SOCIALEa  formula  esecutiva non  esigibile dalle segreterie; ii) il giudizio di  ottemperanza consente di ottenere in termini relativamente brevi l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione; iii) l’ordinaria procedura esecutiva non garantisce sempre il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse del contribuente;
il motivo va accolto;
questa Corte ha avuto occasione di affermare che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015 (recante misure per la revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega n. 23 del 2014), è stata eliminata la possibilitàper il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamente prevista, sicché ‘il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE sentenze tributarie nel caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione’ (Cass. 12/04/2022, n.11908);
detto giudizio presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, ‘dal quale si differenzia perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza’ ( Cass. 4/06/2020, n. 10570 in motivazione);
atteso  che,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  67 bis del  d.lgs.  n.  546/1992, introdotto  dal  d.lgs.    n  156/2015,  le  sentenze  RAGIONE_SOCIALE  Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive non è necessario dotarle di uno strumento giuridico per rendere effettivo quel comando;
l’art.  67 bis dianzi  evocato  prevede  che  “Le  sentenze  RAGIONE_SOCIALE commissioni  tributarie  sono  esecutive”,  precisando,  subito  dopo, “secondo quanto previsto dal presente capo”;
ora ‘posto che tale riferimento deve intendersi effettuato al D.Lgs. n. 546 del 1992, capo IV, concernente “L’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie”, e non già al capo III, relativo a “Le impugnazioni” ove l’art. 67bis è collocato (come evidenziato in modo pressoché unanime dai commentatori RAGIONE_SOCIALEa novella), è alle disposizioni di tale capo che occorre fare riferimento l’immediata esecutività è espressamente riconosciuta dall’art. 69 con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali. Quanto alle sentenze che accolgono in tutto o in parte il ricorso avverso gli atti impositivi di cui all’art. 68, l’esecutività era già insita nella disciplina che riconosceva al contribuente la possibilità di chiedere il rimborso del tributo versato in eccesso. Per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla novella del 2015, entrambe le disposizioni ora richiamate, inoltre, riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la possibilità di chiedere l’ottemperanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, (art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5)’: così Cass. 12/04/2022, n.11908;
questa Corte ha già avuto occasione di affermare -Cass. 7/04/2022, n. 11286 -che ‘In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento’;
a tale conclusione questa Corte è giunta dopo aver rilevato che con ‘la novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016 Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, prevede il comma 4, RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza medesima’;
ne  consegue  l’erroneità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  impugnata  per  avere ritenuto il giudizio di ottemperanza concorrente con l’espropriazione  forzata  in  sede  civile  (p.  4  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza)  e  di conseguenza per avere  considerato necessario per il contribuente che abbia optato per l’espropriazione forzata l’ottenimento di una sentenza  munita  RAGIONE_SOCIALEa  formula  esecutiva,  considerando  illecita  il diniego RAGIONE_SOCIALEa relativa apposizione;
2) in via subordinata, la ricorrente ritiene con il secondo motivo che  il  Tribunale  abbia  violato  e/o  falsamente  applicato  l’art.  28 Cost., degli artt. 22, comma 1, 23, comma 1, del d.p.r. 3/1957, 60 e  744  cod.proc.civ.,  in  riferimento  all’art.  360,  1°  comma,  n.  3, cod.proc.civ.;
la responsabilità civile dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEo Stato nei confronti dei terzi  postula  la  ricorrenza  del  dolo  o  RAGIONE_SOCIALEa  colpa  grave,  oltre  alla ricorrenza di un danno ingiusto, insussistenti nel caso di specie;
3)  in  via  ulteriormente  subordinata,  la  ricorrente  deduce,  con  il terzo  ed  ultimo  motivo,  la  violazione  e/o  falsa  applicazione  degli
artt-  2043,  2056,  1223  e  1227,  2°  comma,  cod.civ.,  in  relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;
la scelta del difensore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente di rivolgere prima alla segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e poi al Presidente del Tribunale di Palermo l’istanza di rilascio RAGIONE_SOCIALEa formula esecutiva non richiesta né dalla legge né dall’RAGIONE_SOCIALE, anziché notificare direttamente la sentenza all’RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere in via bonaria il pagamento del dovuto, non ha cagionato un danno alla controricorrente, la quale dovrebbe imputare a se stessa, la responsabilità di avere scelto di farsi rappresentare da un legale che l’ha esposta ad esborsi inutili;
 i  motivi  secondo  e  terzo  sono  assorbiti  dall’accoglimento  del primo motivo;
 la  Corte  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  al  motivo accolto,  non  essendo  necessari  ulteriori  accertamenti  in  fatto, dispone  l’annullamento  RAGIONE_SOCIALEa condanna  a  carico  RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente contenuta nella sentenza gravata;
 dispone  la  compensazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  lite  dei  giudizi  di merito e anche del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti.
Cassa senza rinvio  la  sentenza  impugnata in  reazione  al  motivo accolto  e,  per  l’effetto,  dispone  l’annullamento  RAGIONE_SOCIALEa  condanna  a carico RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente contenuto nella sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite sia dei giudizi di appello sia di quello di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023 dalla