Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
Oggetto: Tributi – Giudizio di ottemperanza
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 28544/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale allegata al ricorso per cassazione;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1182/02/2022, depositata il 27.04.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Bari, con distinte sentenze, rigettava i ricorsi proposti in separati giudizi dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dai soci COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso distinti avvisi di accertamento, con i quali veniva rideterminato il reddito societario ed accertato un maggiore reddito di capitale nei confronti dei soci, per gli anni d’imposta dal 2009 al 2013;
la CTR della Puglia, con sentenza n. 207/02/2021 del 22.01.2021, previa riunione e previo espletamento di una CTU, accoglieva parzialmente gli appelli proposti dai contribuenti, disponendo il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE basi imponibili da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellata, sulla base della seconda ipotesi di calcolo contenuta a p. 67 della relazione di consulenza tecnica disposta nel giudizio;
i contribuenti proponevano ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza della sentenza della CTR della Puglia n. 207/02/2021, depositata in data 22.01.2021 e passata in giudicato per mancata impugnazione, chiedendo che fosse ordinata l’immediata cancellazione RAGIONE_SOCIALE iscrizioni a ruolo in eccesso rispetto alla decisione definitiva e l’emanazione dei conseguenti provvedimenti, ivi compresa, se necessario, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 70, la nomina di un proprio componente o del commissario;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava il ricorso per ottemperanza osservando, in sintesi, che il dictum della sentenza n. 207/2021, a cui l’Ufficio aveva ottemperato con i relativi e distinti atti di sgravio allegati in atti, riguardava solo la determinazione dell’imponibile IRES ed IRAP, dato che nulla era stato deciso con riferimento all’IVA e ad altro;
i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione degli artt. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR male interpretato il dictum della sentenza n. 207/2021 con riferimento al recupero dell’IVA, posto che l’accertamento del giudice di appello circa la legittima producibilità in giudizio della documentazione contabile non poteva non estendere i suoi riflessi anche nell’ambito dell’IVA, non essendo desumibile da tale decisione, neppure implicitamente, un rigetto ai fini dell’IVA; evidenzia che la sentenza di appello non si era limitata a recepire lo schema contenuto a p. 67 della relazione di consulenza ai fini IRES ed IRAP, ma aveva anche precisato che tale rece pimento doveva intendersi ‘ con ogni conseguenza in relazione agli atti di accertamento impugnati ‘, avendo il consulente proceduto, peraltro, anno per anno, a verificare anche la correttezza dei rilievi ai fini IVA;
il motivo è fondato;
-preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, non avendo i contribuenti chiesto un riesame nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni, ma l’esatta esecuzione del giudicato;
sul piano sistematico occorre premettere che, come ha evidenziato la Corte costituzionale (sentenza n. 406 del 1998) , ‘ lo speciale (per oggetto e la procedura) giudizio ex art. 27, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi sul Consiglio di Stato) era concepito con specifico riguardo alle sentenze dei tribunali ordinari ed è stato esteso a tutte le decisioni di organi giurisdizionali, compresi quelli della giustizia amministrativa, prima dalla giurisprudenza e poi espressamente, per quanto riguarda il giudicato degli organi di giustizia amministrativa, dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel regolare la distribuzione della competenza tra tribunale amministrativo
regionale e Consiglio di Stato. Mentre solo con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è stata enucleata – salvo quanto previsto per la esecuzione forzata dal cod. proc. civ. – una particolare procedura di “ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie” purché “passata in giudicato”, attribuita alla competenza RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, laddove in precedenza la giurisprudenza, sia pure in modo non uniforme, aveva ammesso l’azionabilità del giudizio avanti al giudi ce amministrativo’;
– la Corte costituzionale ha altresì precisato che ‘il giudizio di ottemperanza, secondo l’attuale elaborazione giurisprudenziale, ricomprende una pluralità di configurazioni (in relazione alla situazione concreta, alla statuizione del giudice e alla natura dell’atto impugnato), assumendo talora (quando si tratta di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro esattamente quantificata e determinata nell’importo, senza che vi sia esigenza ulteriore di sostanziale contenuto cognitorio) natura di semplice giudizio esecutivo – come tale assoggettabile alle limitazioni proprie RAGIONE_SOCIALE “azioni esecutive” nei confronti degli enti locali dissestati – e quindi qualificabile come rimedio complementare che si aggiunge al procedimento espropriativo del codice di procedura civile, rimesso alla scelta del creditore. In altri casi il giudizio di ottemperanza può essere diretto a porre in essere operazioni materiali o atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza; in altri ancora ha l’obiettivo di conseguire una attività provvedimentale dell’amministrazione ed anche effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto della impugnazione; inoltre può essere utilizzato, in caso di materia attribuita alla giurisdizione amministrativa, anche in mancanza di completa individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l’amministrazione, laddove invece l’esecuzione forzata attribuita
al giudice ordinario presuppone un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile’;
come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 11908 del 2022), il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esperibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze passate in giudicato e, per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze immediatamente esecutive, di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997, che richiamano il suindicato art. 68. In particolare, è stato precisato che il giudizio di ottemperanza è previsto e disciplinato allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di conseguire l’attuazione degli obblighi derivanti dalle sentenze del giudice tributario ogni qualvolta debba farsi va lere l’inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell’atto posto in essere dall’Amministrazione rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire. Tale giudizio è, infatti, ri volto a rendere effettivo, mediante l’individuazione di idonei provvedimenti, l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, atteggiandosi, pertanto, come giudizio strettamente connesso con quello principale, di cui costituisce la realizzazione e l’integrazione (Cass. n. 16569 del 2019);
lo scopo del giudizio di ottemperanza è, quindi, quello di dare concreta attuazione all’ordine contenuto in sentenza, anche in assenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili per delimitare la portata precettiva della sentenza (Cass. n. 10570 del 2020);
il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie è consentito, a sua volta, unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una
contro
versia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire (Cass. n. 28286 del 2013);
ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può -e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 16569/2019 cit.; Cass. n. 15827/2016);
va altresì precisato che, poiché il giudizio di ottemperanza è finalizzato ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza e adottare i provvedimenti in sostituzione dell’Amministrazione finanziaria inadempiente (Cass. n. 4126/2014), lo stesso non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso che porta unicamente all’annullamento dell’atto impugnato, atteso che in tal caso non si pone alcun problema di esecuzione, essendo tale tipo di sentenza auto -eseguibile co n l’eliminazione dell’ atto dal mondo giuridico; diversamente nei casi – come quello in esame – in cui oggetto del giudizio è l’ an o il quantum dell’imposta, la sentenza di accoglimento del ricorso non si limita ad annullare l’atto impugnato, ma lo sostituisce (cfr. Cass. n. 10299 del 2019);
il giudizio di ottemperanza è, dunque, consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire (Cass. n. 16735 del 2019);
la sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni
che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile. In questo contesto il giudice dell’ottemperanza ha il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare (Cass. n. 33898/2023);
nella specie, l’ attività di verifica che doveva svolgere il giudice dell’ottemperanza riguardava l’avvenuto ricalcolo, da parte dell’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE basi imponibili sulla scorta della seconda ipotesi di calcolo contenuta nella relazione di consulenza tecnica; di conseguenza, tale verifica comprendeva necessariamente anche l’individuazione e il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE imposte in ordine alle quali aveva inciso la rideterminazione, in sede giudiziaria, del maggiore reddito accertato nel corso della verifica fiscale;
fra le imposte da ricalcolare era compresa necessariamente anche l’IVA, posto che anche la detraibilità dell’IVA è correlata all’inerenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni da cui scaturiscono le poste detraibili e i costi rispetto alla specifica attività d’impresa ;
-depone in tal senso l’indicazione effettuata dai giudici di appello, riportata a p. 20 del ricorso per cassazione, laddove affermano che: ‘ Può invece essere considerata solo l’ipotesi di calcolo effettuata sulla base dei costi documentalmente supportati, ovvero la ‘II ipotesi’ indicata dal consulente e con le relative conclusioni contenute nello schema di pag. 67 dove è riportato, anno per anno dal 2009 al 2013 la base imponibile ai fini ires e ai fini irap, con ogni conseguenza in relazione agli atti di accertamento impugnati. Pertanto la base imponibile dovrà essere ricalcolata sulla base di detti importi. ‘;
-poiché i giudici di appello hanno demandato all’RAGIONE_SOCIALE il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE basi imponibili sulla base della seconda ipotesi indicata dal CTU, con ogni conseguenza in relazione agli atti di accertamento impugnati, tale operazione, in mancanza di una espressa esclusione da parte della CTR, doveva includere anche la rideterminazione dell’IVA, essendo stata riconosciuta in giudizio la deducibilità di costi che in sede di accertamento non erano stati considerati ; anche l’indetraibilità dell’IVA, rilevata negli atti impositivi, si fondava sulla mancata esibizione RAGIONE_SOCIALE fatture passive e dei documenti contabili e, quindi, sulle stesse ragioni sottese al disconoscimento dei costi ai fini IRES e IRAP; l’annullamento del recupero dell’IVA, del resto, era compreso nella domanda, avendo i contribuenti chiesto, anche in sede di gravame, l’integrale annullamento degli avvisi di accertamento per tutti gli anni di imposta interessati;
la sentenza n. 207/2021 è stata, pertanto, erroneamente interpretata in sede di ottemperanza, limitandone gli effetti alle sole imposte IRES e IRAP;
con il secondo motivo deducono la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di
pronunciarsi sulla doglianza dai contribuenti di non avere sgravato le posizioni dei due soci in relazione all’anno d’imposta 2012;
con il terzo motivo denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente la stessa censura mossa con il secondo motivo;
il secondo motivo è fondato con conseguente assorbimento del terzo motivo;
-a seguito della produzione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, degli atti di sgravio allegati alle controdeduzioni depositate nel giudizio di ottemperanza, i contribuenti rilevavano, con memoria, il mancato sgravio in relazione al reddito dei due soci per l’anno 2012;
sul punto occorre rilevare che la sentenza da eseguire, nel rettificare il reddito imponibile a carico della società a ristretta base azionaria, ha, seppure implicitamente, rettificato anche quello dei soci ad esso strettamente correlato (cfr. Cass. n. 34462 del 2021);
-il giudice dell’ottemperanza ha, tuttavia, omesso di verificare se vi fosse stata o meno inottemperanza da parte dell’Amministrazione finanziaria anche con riferimento al reddito di capitale dei soci per l’anno d’imposta 2012 ;
la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla specifica eccezione in tale senso formulata dai contribuenti e, pertanto, va sul punto annullata;
in conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, assorbita la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta in controricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME