Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 680 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8723/2023 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania INDIRIZZO. Indirizzo PEC EMAIL.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della CORTE RAGIONE_SOCIALE SICILIA SEZ. STACCATA CATANIA n. 8219/2022, depositata in data 4 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Din. Rimb. IRPEF 1991 – 1992
In data 30 dicembre 2004 la dott.ssa NOME COGNOME presentava all’Agenzia delle Entrate di Catania istanza di rimborso delle maggiori imposte IRPEF, ILOR e IVA da lei versate per gli anni 1991 e 1992, motivando tale richiesta sulla base dell’art. 9, comma 17, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva disposto per le popolazioni residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990 il pagamento del 10 per cento delle imposte dovute per tali anni, con una riduzione del 90 per cento. L’Ufficio rigettava l’istanza, sostenendo che il legislatore riservava la definizione agevolata ai soli contribuenti che non avevano ancora provveduto a pagare, in tutto o in parte, le imposte dovute.
Avverso il provvedimento di diniego ricorreva la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Catania, con sentenza n. 371/14/2008, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 42/34/2013, depositata in data 16 gennaio 2013, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della contribuente.
Stante il mancato pagamento delle somme, la contribuente ricorreva alla C.t.RAGIONE_SOCIALE Sicilia per l’ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del giudicato relativo alla citata sentenza n. 42/34/13; si costituiva anche l’Ufficio, dichiarando di aver sospeso il rimborso a seguito della decisione della Commissione UE che dichiarava l’aiuto in oggetto incompatibile con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.
Con la sentenza n. 8219/13/2022, depositata in data 4 ottobre 2022, oggetto del presente ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Error in procedendo – Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ.; in relazione all’art. 360 all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha motivato in maniera soltanto apparente, non rinvenendosi nella decisione alcun argomento in ordine alle condizioni che sarebbero mancate per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e giustificare così il rigetto del ricorso; di contro, si è spinta all’esame di questioni e circostanze del tutto estranee alla fattispecie oggetto di giudizio, in palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Error in procedendo -Illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2024, n. 190, come modificato dall’art. 16 octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e dal D.L. n. 162 del 2019, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha omesso di disporre sulle modalità di attuazione del rimborso,
conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, così rubricato: « Error in procedendo : violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento agli artt. 107 e 108 TFUE e art. 11, par. 1, del regolamento CE n. 659 del 1999, della Decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, degli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, dell’ordinanza del 15 luglio 2015, causa C -82/14 della Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha statuito che non poteva occuparsi dell’applicazione del regolamento de minimis in quanto il giudizio di ottemperanza aveva ad oggetto sentenza passata in giudicato, e ciò contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
I due motivi di ricorso principale proposti, da trattarsi congiuntamente stante la stretta affinità delle censure sollevate, sono fondati; con essi, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha motivato in maniera solo apparente, omettendo di pronunciarsi in merito alle condizioni da aversi per ottenere l’esecuzione del diritto già giudizialmente accertato in via definitiva.
3.1. Invero, orientamento consolidato di questa Corte ha chiarito che: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi
dell’art. 16 -octies , d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/22).
3.2. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva).
3.3. La C.g.t. di II grado nella decisione qui impugnata ha anche richiamato alcuni dei principi poc’anzi affermati, ma non ne ha tratto, successivamente, le coerenti conclusioni (rigettando il ricorso in ottemperanza). Dunque, va chiaramente stabilito come la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di
spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta in questo modo conforme ai superiori principi costituzionali ed eurounitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.
L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate è anch’esso fondato; con esso l’Ufficio si duole della sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha statuito che non poteva occuparsi dell’applicazione del regolamento de minimis in quanto il giudizio di ottemperanza aveva ad oggetto sentenza passata in giudicato, in questo modo contravvenendo a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
4.1. Gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14 agosto 2015 C(2015) 5549 final . Sebbene detta decisione sia stata resa nel 2015, la Commissione aveva già avviato la procedura per l’esame con decisione del 17 ottobre 2012
Decisione C(2012) 71287128 final con la quale aveva, altresì, ingiunto la sospensione di tali aiuti fino al momento della decisione finale. La decisione della Commissione del 17 ottobre 2015 stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di
esenzione). Diventa, pertanto, dirimente accertare se il contribuente abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi per ritenere il beneficio concesso in linea con detto regolamento.
4.2. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, depositata in data 16 gennaio 2013, è passata in giudicato in un momento in cui non vi era ancora la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato; tuttavia, era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione.
La questione va affrontata sotto una duplice prospettiva, dovendosi tener conto, oltre che degli effetti della ingiunzione di sospensione, anche delle caratteristiche proprie del giudizio di ottemperanza.
4.3. E’ principio consolidato quello secondo cui l’efficacia diretta delle norme comunitarie nell’ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l’incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l’invalidità e/o l’inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. n. 35984/2021 e Cass. n. 22318/2010). Attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto, ne vanificherebbe la competenza esclusiva. L’ingiunzione di sospensione adottata con decisione del 17 ottobre 2012 -era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, Deutsche Lufthansa).
4.4. Va aggiunto, in proposito, che nemmeno una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione può avere l’effetto di regolarizzare le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione (Corte giustizia, 23/01/2019, C-387/17, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, Corte giustizia 19/03/ 2015, C-627/13 OTP Bank; Corte giustizia, 12/02/2008, C-199/06 CELF et Ministre de la Culture et de la Communication). L’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012 imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato; la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. Pertanto, i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla Commissione con la decisione del 17 ottobre 2012 e ad impedire l’erogazione delle agevolazioni nel caso in esame mediante accoglimento dell’istanza di rimborso senza previa verifica della compatibilità con il diritto unionale (cfr. Corte giustizia 18/07/2007, C- 392/04, COGNOME).
4.5. Sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con la Decisione della Commissione in ragione della peculiare natura «attuativa» del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario; questo, infatti, presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia perch é́ il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se
questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 16569/2019).
Questa Corte ha, altresì, affermato che, se da un lato il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pu ò̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può, e deve, essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 15827/2016, Cass. n. 11450/2011, Cass. n. 28944/2008 e Cass. n. 22188/2004).
4.6. Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. In tale contesto dell’attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (Cass. n. 16289/2022 e Cass. n. 32369/2023).
La valutazione delle compatibilità della singola agevolazione concessa con la Decisione della Commissione, pertanto, ben può essere compiuta in sede di ottemperanza in ragione delle caratteristiche specifiche di questo giudizio.
4.7. Tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Quest’ultima ha sempre riconosciuto l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici
nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia (Corte giustizia, 11/11/2015, C505/14, NOME COGNOME; Corte giustizia 03/09/2009, C- 2/08 Fallimento Olimpiclub). Ha, altresì precisato che le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia tali norme procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (Corte giustizia, 10/07/2014, C-213/13 Impresa COGNOME, Corte giusitzia 03/09/2009, C-2/08 Fallimento RAGIONE_SOCIALE). La medesima Corte ha, altresì, affermato che il diritto dell’Unione non impone sempre al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (Corte giustizia, 10/07/2014, C-213/13 Impresa COGNOME; Corte giustizia, 22/12/2010, C-507/08 Repubblica slovacca; Corte giustizia 03/09/2009, C-2/08 Fallimento RAGIONE_SOCIALE; Corte giustizia, 16/03/2006, C-234/04 Kapferer). Ha aggiunto, inoltre, che il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, Corte giustizia, 11/11/2015, C-505/14, NOME COGNOME, Corte giustizia, 24/01/2012, C-282/10, NOME COGNOME). Infine, ha statuito che una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale
nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività (Corte giustizia, 11/11/2015, NOME COGNOME, C-505/14).
4.8. Orbene, la sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto che non potesse occuparsi dell’applicazione del regolamento de minimis in quanto il giudizio di ottemperanza aveva ad oggetto sentenza passata in giudicato, in questo modo esonerando il detto giudizio dalla verifica circa la compatibilità del beneficio in oggetto con il diritto unionale, non ha fatto corretta applicazione dei detti principi. Vieppiù che i giudici di appello avrebbero dovuto escludere integralmente l’IVA, perché questa non va rimborsata, nonché valutare se fossero sussistenti i presupposti del de minimis ed eventualmente, in tali limiti, ottemperare il giudicato con il rimborso.
In conclusione, vanno accolti sia il ricorso principale della contribuente che il ricorso incidentale condizionato dell’Ufficio; conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia Sezione staccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME