Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5851 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2357/2021 R.G. proposto da: NOME,
COGNOME NOME e COGNOME rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 c.p.c.
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 2310/2020, pubblicata il 21/7/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2310/2020, pubblicata il 21/7/2020 , la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs. 546/1992 da NOME COGNOME e NOME COGNOME di Cesana in relazione alla sentenza n. 3907/2019, emessa dalla medesima Commissione, per un residuo credito di euro 36,26 da essi
vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di spese giudiziali.
Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME di Cesana sulla base di un solo motivo, mentre la RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2 d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver il giudice dell’ottemperanza riconosciuto ai ricorrenti il credito di euro 36,26 da essi vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di spese successive alla sentenza (quali copia e notifica della sentenza; notifica dell’intimazione di pagamento).
Il ricorso è inammissibile.
In base al disposto dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso esclusivamente per inosservanza delle norme del procedimento, con ciò intendendosi non le sole norme che disciplinano il già menzionato giudizio, ma comprendendo nella violazione de qua anche ogni altro error in procedendo nel quale sia potuto incorrere il giudice dell’ottemperanza (cfr. Cass. 14962/2025; 14642/2019; 23487/2018; 8830/2014; 4796/2011; 3057/2008; 7801/2004).
Nel caso di specie, non si denunzia un error in procedendo ma in iudicando , e segnatamente l’errata liquidazione degli esborsi sostenuti dai difensori antistatari nel giudizio presupposto.
Ne consegue, pertanto, che, trattandosi di vizio esorbitante dal perimetro di cui al richiamato art. 70, comma 10, è precluso il sindacato di legittimità.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME