Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36222 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3044/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. TARANTO n. 1532/2015 depositata il 28/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
La controversia attiene all’ottemperanza dell’accertato diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE per esenzione decennale dal 1981. Ai fini che qui interessano giova ricordare come la contribuente società abbia esperito azione di ottemperanza su due sentenze definitive della CTP di Taranto, con cui sono stati annullati gli atti impositivi di ripresa a tassazione per recupero RAGIONE_SOCIALE negli anni di imposta 1988 e 1989. Non di meno, il giudice dell’ottemperanza avrebbe esteso la portata del giudicato, comprendendo nella statuizione di ottemperanza anche l’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 1986 e 1987, versata dalla società contribuente in regime di autoliquidazione, con ciò ampliando la portata del giudizio di ottemperanza che, per definizione, è chiuso.
Ricorre con unico motivo l’Avvocatura generale dello Stato, difensore dell’RAGIONE_SOCIALE, cui replica il patrono della società contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione di norma processuale, nella specie gli articoli 36 e 70 c.p.c. del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 2946 c.c., lamentando che il giudice dell’ottemperanza, chiamato a portare esecuzione due sentenze relative agli atti 1988- 1989, abbia esteso il comando anche agli anni precedenti, non coperti da cosa giudicata.
La lettura della sentenza in scrutinio non lascia dubbi sulla portata del comando, laddove il dispositivo recita ‘in accoglimento del ricorso, conferma il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dell’RAGIONE_SOCIALE versata per gli anni dal 1982 al 1989 e quantificato …’.
Né la parte privata ha fornito elementi diversi per acclarare essere questa la portata RAGIONE_SOCIALE sentenze ottemperande della CTP di Taranto n. 840/01/2011 e n. 841/01/2011.
Sul punto questa Corte è intervenuta in più occasioni, ricordando il carattere chiuso del giudizio di ottemperanza, conseguente alla definita portata del giudicato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. V, n. 28944 del 10/12/2008; id n. 11450 del 25/05/2011), il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, non attribuisce alle Commissioni tributarie medesime una giurisdizione estesa al merito, trattandosi di procedimento “chiuso”, nel senso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, ne’ può esserne adeguata la statuizione rispetto ad una situazione normativa sopravvenuta. In continuità ai superiori principi, di recente, si è puntualizzato che “il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (Cass. V, n. 28286 del
18/12/2013). Nel caso in esame, le specifiche disposizioni impartite non sono sorrette da un giudicato a monte, donde viene ampliato surrettiziamente l’accertamento operato dal giudice di merito (cfr. Cass. V, n. 19538/2014, in motivazione).
Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dell’ottemperanza perché si pronunci nel rispetto dei prefati principi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, in veste di giudice dell’ottemperanza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.