Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10492/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE SIRACUSA, INDIRIZZO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. SIRACUSA n. 434/2021 depositata il 04/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa con la decisione in epigrafe riportata ha rigettato il ricorso in ottemperanza presentato da NOME COGNOME, per la sentenza passata in giudicato della CTP di Siracusa, del 22 giugno 2016, n1920/04/17, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso per la TARSU 2010 da determinare sulla base dell’ultima tariffa approvata dal Consiglio comunale. A detta della CTP, la sentenza passata in giudicato non conteneva la prescrizione in capo al Comune di alcun obbligo, tale per cui il giudice potesse sostituirsi coattivamente ad esso nella mancata determinazione, con delibera del consiglio comunale (invece che della giunta), delle tariffe Tarsu per l’anno in questione.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con due motivi di ricorso. Il Comune è rimasto intimato.
Considerato che:
Il ricorso è fondato e la decisione deve cassarsi con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa.
Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto nel concetto di norme sul procedimento (art. 70, d. lgs. 546 del 1992) deve ricomprendersi anche il mancato (o difettoso) esercizio, da parte del giudice dell’ottemperanza, del potere di dare esecuzione alla sentenza: « L’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di
interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 23487 del 28/09/2018, Rv. 650511 – 01)
2. Con il primo motivo di ricorso (violazione di legge, art. 70, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), che assorbe logicamente il secondo, la contribuente lamenta l’errore della sentenza impugnata laddove non ritiene possibile l’ottemperanza. Il motivo è fondato. La sentenza passata in giudicato prevede il calcolo della TARSU sulla base dell’ultima tariffa approvata dal Consiglio comunale e il conseguente rimborso di quanto versato in più sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta municipale (dichiarate illegittime). La sentenza del 22 giugno 2016, n1920/04/17 chiaramente indica la tariffa da applicare individuando la precedente determinazione del consiglio comunale («tariffa vigente in precedenza»; «determina la tassa sulla base dell’ultima tariffa regolarmente approvata dal consiglio comunale»).
Conseguentemente risulta possibile l’ottemperanza con la rideterminazione della Tarsu nel senso indicato in sentenza.
La sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, che provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al primo motivo; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024.