Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7689 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28095/2021 proposti da:
AVV_NOTAIO, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio del medesimo (Fax: NUMERO_TELEFONO; Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA), in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, con sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), del Foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta determinazione dirigenziale n. 35/Area I/R.B./2023, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Giudizio di ottemperanza
– Atto di messa in mora
RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico (telefax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 8329/2021 emessa dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE in data 11/07/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n. 5095/2020 della CTP RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il ricorso, rilevando che difettava sia la preliminare notifica alla RAGIONE_SOCIALE della sentenza sia il rispetto del termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 p er consentire all’ente di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 14 d.l. 669/1996 e 6970 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che fosse necessaria la previa notifica della sentenza ai fini dell’attivazione del giudizio di ott emperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992 e che la notifica della sentenza (di cui si chiedeva l’ottemperanza) dovesse essere effettuata antecedentemente (anzichè contestualmente) alla notifica dell’atto di messa in mora.
1.1. Il motivo è infondato, sebbene si renda necessario correggere la motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. .
L’a rt. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al quarto comma, stabilisce che: <>.
Questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022) ha chiarito che dopo la novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. citato, a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo. Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell’art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992 in precedenza riportato, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede, come visto, il comma 4, dell’art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992. Siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione “mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. E da condividere, pertanto, la censura con cui il ricorrente si duole della pronuncia della CTP nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici economici hanno termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al
pagamento delle spese processuali. Invero, tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell’atto posto in essere dalla stessa rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Ne deriva che non può applicarsi il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 conv., con modif., in l. n. 30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive (Cass. n. 25147/2016).
Tuttavia, per stessa ammissione dell’odierno ricorrente, mentre la sentenza poi oggetto di esecuzione è stata notificata in data 18 febbraio 2021, il giudizio di ottemperanza è stato instaurato con ricorso depositato in data 24 marzo 2021 (cfr., rispettivamente, pagg. 6 e 2 del ricorso per cassazione) e, quindi, ben prima della scadenza del detto termine di giorni 90. Trattasi di mera questione di diritto, concernente l’esatta individuazione della normativa in concreto applicabile al caso di specie e non comportante accertamenti in fatto.
Ne deriva che il ricorrente non ha rispettato, come affermato dalla CTP, le norme procedimentali, avuto particolare riguardo al rispetto del termine di 90 giorni (anziché, come evidenziato dalla CTP, di 120) stabiliti dalla legge per consentire all’ente di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 550,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.