Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32971 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1932/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PER AZIONI
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1910/2023 depositata il 09/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il BANCO BPM s.p.aRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3325/2/2021 della CTP di Milano, la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, aveva confermato il credito IVA relativo all’anno 2000 in euro 66.962.147,00; aveva stabilito la quantificazione degli interessi passivi in euro 11.956.154,00, di cui 7.674.385,03 già liquidati ed euro 4.276.730,05 ancora da rimborsare; aveva accolto l’appello incidentale proposto da Societé Generale e Banco BPM s.p.a. in ordine ai crediti IVA di cui alle richieste 014990 rimborso IVA anno 2000 di euro 8.263.310,00, 014988 rimborso IVA anno 1999 di euro 4.906.340,00, 014992 rimborso IVA anno 1998 di 25.564.616,00, oltre interessi di legge. La CTR, inoltre, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 69 RD 2440/23, aveva sospeso l’erogazione dei rimborsi nella misura di euro 1.544.778,25.
Il ricorrente, in data 10 dicembre 2021, aveva notificato la suindicata sentenza della CTR all’Agenzia delle Entrate.
Il Banco BPM, verificando le movimentazioni del suo conto corrente, aveva verificato che erano stati disposti a suo favore cinque distinti bonifici bancari per l’importo complessivo di euro 121.472.388,89, rimborsando in suo favore soltanto 1) il credito IVA di BANCA ITALEASE, periodo d’imposta 1998, per l’importo di euro 25.564.761,00; 2) il credito IVA di RAGIONE_SOCIALE, periodo d’imposta 1999, per l’importo di euro 4.906.340,00; 3) il credito IVA di RAGIONE_SOCIALE, periodo d’imposta 2000, per l’importo di euro 8.263.310,00; 4) il credito IVA di BANCA ITALEASE, periodo d’imposta 2000, per l’importo di euro 66.962.147,00, nonché gli interessi, pari ad euro 11.499.244,42; 5) gli interessi sul credito IVA, periodo d’imposta 1999, già interamente rimborsato, per l’importo di euro 4.276.730,05. La parte ricorrente ha evidenziato che la Direzione Provinciale I di
Milano aveva omesso di rimborsare: 1) gli interessi maturati sul credito IVA di BANCA ITALEASE, periodo d’imposta 1998, di euro 25.564.761,00, pari ad euro 16.157.702,70; 2) gli interessi maturati sul credito IVA di RAGIONE_SOCIALE, periodo d’imposta 1999, di euro 4.906.340,00, pari ad euro 2.826.129,53; 3) gli interessi maturati sul credito IVA di RAGIONE_SOCIALE, periodo d’imposta 2000, di euro 8.263.310,00, pari ad euro 4.431.197,89; 4) gli ulteriori interessi sul credito IVA di BANCA ITALEASE relativo al periodo d’imposta 2000 di euro 66.962.147,00, pari ad euro 24.382.039,88. In totale euro 47.797.070,36. Considerato che la CTR della Lombardia ha disposto la sospensione del rimborso limitatamente ad euro 1.544.778,61, il BANCO BPM, sostenendo di avere ancora diritto al pagamento di interessi pari ad euro 46.252.291,75, ha promosso sul punto apposito ricorso per l’ottemperanza, respinto con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Lombardia n. 1910/2/2023, R.G.A. n. 2555/2022, depositata il 9 giugno 2023. Tale decisione è stata impugnata dal BANCO BPM con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove la CGT della Lombardia ha giudicato fondate e posto a fondamento della propria decisione le due eccezioni sollevate dall’Ufficio in quanto ha illegittimamente esteso la propria giurisdizione al merito avendo accertato fatti nuovi ed estranei alla controversia definita con la sentenza oggetto di ottemperanza.
Con il secondo motivo viene addotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. e
dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 laddove la CGT della Lombardia ha giudicato fondate le due eccezioni sollevate dall’Ufficio in quanto risultano totalmente indimostrate, dato che l’Ufficio si è limitato ad allegare delle circostanze di fatto senza produrre alcun elemento probatorio diretto a dimostrarle.
Ad avviso del Collegio la causa va rinviata a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
La CTR si è incaricata di ricostruire puntualmente il credito anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi; in particolare, ha calcolato i crediti della ricorrente considerando specifici periodi di sospensione degli interessi, soffermandosi su profili e rilievi in precedenza non lambiti dal contraddittorio processuale fra le parti.
Ciò suggerisce un approfondimento nomofilattico sull’assetto e il perimetro del giudizio di ottemperanza, dal quale emerga la specifica misura e declinazione dei poteri accertativi in capo al giudice.
In particolare, deve appurarsi se a quest’ultimo sia consentita (ed entro quali margini) ovvero interdetta un’attività accertativa sulle modalità di calcolo degli interessi, sia a livello di natura, sia di decorrenza, sia di individuazione dei periodi di eventuale sospensione della decorrenza medesima, sia di identificazione dei criteri di computo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 12/09/2024.