Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32968 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27679/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. ROMA n. 4532/2022 depositata il 13/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
La CTP di Roma, con sentenza n. 3027/25/2019, depositata il 5 marzo 2019, accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo la spettanza di un credito Iva di euro 1.567.747,62, per il 2006. La CTR del Lazio rigettava l’appello erariale, confermando la sussistenza del credito, sicché la società contribuente avanzava ricorso in ottemperanza, avuto riguardo alla sentenza della CTP. Il rimborso veniva eseguito per quota capitale, mentre con riferimento agli interessi l’erogazione si attestava ad un ammontare inferiore rispetto a quello preteso: euro 72.674,77 in luogo di euro 410.706,92. Con sentenza n. 4532/25/2022, depositata il 13 aprile 2022, il ricorso della contribuente è stato accolto dalla CTP di Roma, con riconoscimento parziale degli interessi richiesti. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato ora ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Il P.G. presso la Suprema Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dal momento che la CTP ha illegittimamente provveduto in ambito di ottemperanza di una sentenza non ancora passata in giudicato, compiendo, inoltre, valutazioni di merito, anziché limitarsi a dare esecuzione al dispositivo della sentenza.
Ad avviso del Collegio la causa va rinviata a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Nella specie, il dispositivo della sentenza di cui è domandata l’ottemperanza si limita a riconoscere ‘ spettante l’importo di € 1.567.747,62, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di credito IVA 2006 ‘, tralasciando di dettagliare la natura degli interessi, di chiarirne la decorrenza, di esplicitarne il criterio di computo.
Ciò suggerisce un approfondimento nomofilattico sull’assetto e il perimetro del giudizio di ottemperanza, dal quale emerga la specifica misura e declinazione dei poteri accertativi in capo al giudice.
In particolare, deve appurarsi se a quest’ultimo sia consentita (ed entro quali margini) ovvero interdetta un’attività accertativa sulle modalità di calcolo degli interessi, sia a livello di natura, sia di decorrenza, sia di individuazione dei periodi di eventuale sospensione della decorrenza medesima, sia di identificazione dei criteri di computo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 12/09/2024.