Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25315/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 5203/2023 depositata il 16/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME COGNOME è residente nel cratere sismico degli eventi tellurici che hanno scosso la Sicilia orientale nel dicembre 1990, donde proponeva istanza di rimborso del 90% dei tributi versati negli anni di imposta 1990-1992, esperendo altresì azione giudiziaria avverso il silenzio rigetto opposto dall’Ufficio.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente che si vedeva riconosciuta la somma di €.223.585,33, divenuta definitiva per il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, non opposta dall’Amministrazione finanziaria.
Sennonché, stante l’inadempimento dell’Agenzia delle entrate, esperiva altresì azione di ottemperanza avanti la CTR per la Sicilia -Sezione staccata di Catania che esitava in una duplice limitazione: da un lato sulla quota iure hereditatis del marito, di cui non sarebbe erede universale, dall’altro per il 50% del dovutole per il limite di capienza del fondo destinato a rifondere gli aventi titolo.
Ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due mezzi cassatori, mentre spiega controricorso l’Avvocatura generale dello Stato. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo di protesta censura per violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123 (e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e ss. modifiche ed integrazioni, anche per contrasto
con gli art. 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Nella sostanza si lamenta che, nonostante il giudicato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza impugnata, abbia ritenuto di ridurre del 50% l’importo dovuto alla ricorrente in proprio secondo una interpretazione, ritenuta scorretta, dell’art. 1, comma 665, della legge 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 -octies , convertito in legge n. 127 del 2017 che per la parte che qui interessa dispone ‘in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi’ .
Secondo la sentenza impugnata il compito del Giudice dell’ottemperanza sarebbe quello di verificare la capienza o meno degli stanziamenti assumendo che, in caso di superamento delle risorse assegnate, possa farsi luogo al rimborso ritenendo che il contenuto letterale delle suddette norme sopravvenute escluda l’applicazione dell’art. 14, comma 2, del D.L. 669/1996.
1.2. Con il secondo motivo si profila censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ed art. 70 d.lgs. 546/1992 con riferimento all’art. 360, comma 1, lett. 4 c.p.c.
Nel concreto, la sentenza impugnata sulla scorta dei rilievi formulati dalla Agenzia delle entrate, soltanto nel giudizio di ottemperanza, ha rilevato che la ricorrente sig.ra NOME COGNOME ha agito in proprio e nella qualità di erede, senza mai predicare la titolarità di uno status di erede universale, né risulta che la ricorrente abbia vantato la qualità di erede universale, sicché la questione relativa alla misura della quota ereditaria sarebbe rimasta impregiudicata. Donde il lamentato vizio di violazione del
giudicato, atteso l’inequivoco contenuto della sentenza ormai definitiva e da ottemperare, che non distingue sulle situazioni giuridiche soggettive, ma ordina il rimborso in uno specifico ammontare.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. In più occasioni, anche di recente, questa Suprema Corte di legittimità ha statuito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ” ad acta “, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (cfr. Cass. V, n. 16289/2022).
Tale indirizzo è ormai prevalente e può considerarsi dato acquisito, donde non si vedono ragioni per discostarsene.
Anche il secondo motivo è fondato.
3.1. Il giudice dell’ottemperanza è chiamato a dare puntuale esecuzione al comando contenuto nella sentenza da portare ad esecuzione, senza poter entrare nel merito della vicenda, ormai coperta da giudicato nel an e nel quantum , laddove il comando sia univoco e certo, come nel caso in questione, ove si sostanzia nel diritto della contribuente ad avere una determinata somma di
denaro, indicata precisamente in sentenza, restando quindi irrilevanti le situazioni giuridiche sopravvenute. Ed infatti, in tema di ottemperanza delle sentenze tributarie, il cd. carattere chiuso del giudizio vincola il giudice ad esercitare il proprio potere entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, ma, ove il comando non risulti ben definito, egli può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, ponendo in essere un’attività cognitiva e ricostruttiva, non consentita, invece, nell’esecuzione civile (cfr. Cass. T., n. 669/2025).
Per completezza, si osserva che eventuali diritti di altri coeredi sulle somme liquidate a favore dell’odierna contribuente potranno essere avanzati nei confronti di quest’ultima in sede civile, non spettando al giudice dell’ottemperanza tributaria la soluzione di controversie circa il regime ereditario di eventuali più aventi titolo al rimborso.
In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.