Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36253 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35255 -201 9 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in fallimento, in persona del curatore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 315/03/2019 della Commissione tributaria regionale delle RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 16/04/2019;
Oggetto:
giudizio
tributario di
ottemperanza
–
art. 70
d.lgs. n. 546 del 1992
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR delle RAGIONE_SOCIALE, rigettava il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza della sentenza n. 23/03/2010 emessa dalla medesima Commissione e divenuta definitiva, che aveva annullato sei avvisi di accertamento emessi per IVA non dichiarata derivante da bonus qualitativi per gli anni dal 1999 al 2004, oltre che per varie altre riprese, nei confronti della predetta società contribuente che aveva provveduto al pagamento di 612.942,79 euro a seguito della riscossione frazionata degli importi di cui ai predetti atti impositivi effettuata con l’emissione di tre cartelle di pagamento .
Sosteneva la CTR che l’amministrazione finanziaria era tenuta a restituire «solamente le somme dei rilievi annullati con le sentenze di primo e secondo grado», la prima delle quali aveva disposto un aumento del reddito dichiarato dalla società contribuente nell’anno 2002 di 51.375,00 euro in luogo del maggior importo di 855.188,35 euro preteso con l’avviso di accertamento relativo al predetto anno d’imposta, nonché annullato le sanzioni per le tassazioni ai fini IVA, e la pronuncia di secondo grado aveva accolto l’appello che la società contribuente aveva proposto limitatamente ai bonus qualitativi, con conseguente definitività degli altri rilievi (omessa contabilizzazione ai fini IVA di un acconto di 2.000,00 euro, errata fatturazione IVA al 4% anziché al 20% ed errata applicazione ai fini IRAP dell’aliquota del 4,25% anziché del 5,15%).
Sulla base di tali premesse, la CTR accertava che l’amministrazione finanziaria aveva adempiuto al proprio obbligo di restituzione degli importi relativi ai rilievi annullati con le sentenze di primo e secondo grado, comprensivi degli interessi, «tramite lo
sgravio parziale delle cartelle emesse dopo il giudizio di primo grado ed attraverso anche la compensazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE con le somme dovute dal contribuente in forza di altra cartella emessa per rilievi diversi da quelli oggetto di giudizio»; compensazione che riteneva ammissibile «essendo stato portato in compensazione un controcredito certo, in quanto oggetto di una cartella non impugnata e quindi definitiva», annotando la mancanza di contestazione sul punto.
Avverso tale statuizione il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso .
La ricorrente ha depositato istanza di sollecita definizione del giudizio.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deducendo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, censura la sentenza impugnata per avere i giudici dell’ottemperanza affrontato questioni inerenti il merito della controversia oggetto della sentenza divenuta definitiva, in particolare in ordine al giudicato interno asseritamente formatosi in fase di impugnazione della sentenza di primo grado nonostante la questione non fosse stata posta nel giudizio conclusosi con la sentenza divenuta definitiva, la cui statuizione con la formula «annulla la pretesa fiscale» non lasciava alcun margine di incertezza circa l’intento dei giudici di appello di annullare integralmente la pretesa impositiva.
Il motivo è infondato.
E’ noto che « In tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia
definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato» (Cass. n. 19346 del 2018).
3.1. Si è però precisato che «In materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione» (Cass. n. 16569 del 2019).
3.2. Si è, inoltre, affermato che «Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del “dictum” contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE» (Cass. n. 23379 del 2022).
3.3. «Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.
In tale contesto dell’attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (cfr. Cass. 19/05/2022, n. 16289)» (così in Cass. appena sopra citata).
3.4. Da quanto detto consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice dell’ottemperanza ben può sindacare l’eventuale presenza di un giudicato, sia esterno che interno, che limiti la portata precettiva della sentenza di cui viene chie sta l’ottemperanza, anche alla stregua del principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio, non escluso quello di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992.
3.5. Ed è quello che è accaduto nel caso di specie in cui, appunto, il giudice dell’ottemperanza, esaminando il contenuto degli atti processuali, ha rilevato l’esistenza del giudicato interno e, proprio in virtù di questo, limitato la portata precettiva della statuizione di cui era chiesta l’ottemperanza ad una parte delle riprese a tassazione (i cc.dd. ‘bonus qualitativi’), escludendo le altre riprese risultanti dagli avvisi di accertamento originariamente impugnati ed in relazione alle quali la sentenza di primo grado si era pronunciata in senso favorevole a ll’amministrazione finanziaria senza che la statuizione fosse stata censurata nel successivo grado di giudizio.
3.6. Concludendo, sul punto, ai giudici dell’ottemperanza non è imputabile la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 come dedotto nel motivo di ricorso in esame, che va, conseguentemente rigettato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 115 e 116 cod. proc. civ.
4.1. Sostiene la ricorrente che, per consolidato principio giurisprudenziale, la compensazione era possibile solo ove «il controcredito opposto dal Fisco nel giudizio di ottemperanza risulti accertato da sentenza passata in giudicato» (così in Cass. n. 11450 del 2011), Deduce, inoltre, che la CTR aveva ritenuto corretta la compensazione di parte delle somme dovute in restituzione dall’Agenzia delle entrate con l’importo di una cartella di pagamento di cui, diversamente da quanto sostenuto dai giudici dell’ottemperanza, non era provata la defin itività, risultando prodotta agli atti del giudizio soltanto la quietanza di compensazione rilasciata dall’agente della riscossione e un’istanza di rateizzazione presentata dalla società contribuente.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui si dirà.
5.1. E’ noto che il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente se sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, ovvero quando la compensazione sia accettata sia dal Fisco che dal contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il credito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato (Cass. n. 11450 del 2011; conf. Cass. n. 25945 del 2023, non massimata, pag. 4).
5.2. Orbene, nel caso di specie mentre non ricorre la seconda delle ipotesi sopra indicate (esistenza di una sentenza passata in giudicato), il giudice dell’ottemperanza deve accertare, in sede di giudizio di rinvio, se sussiste la prima ipotesi, ovvero di comp ensazione accettata sia dall’amministrazione finanziaria che
dalla società contribuente, posto che sul punto la controricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento oggetto di compensazione era stato oggetto di una richiesta di rateizzazione che l’agente della riscossione aveva concesso «al netto dell’avvenuta c ompensazione». Il che renderebbe palese l’accettazione della compensazione anche da parte della contribuente.
In estrema sintesi, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, nei termini di cui si è detto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle RAGIONE_SOCIALE, quale giudice dell’ottemperanza, anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle RAGIONE_SOCIALE, quale giudice dell’ottemperanza, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 18/10/2023