Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12252/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA – SEZ. ST. DI SIRACUSA n. 9915/04/22 depositata il 23/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 9915/04/22 del 23/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione staccata di Siracusa (di seguito CGT2) accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME affinché l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ottemperasse alla sentenza n. 361/05/20 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (di seguito CTP), la quale aveva imposto ad AE il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a seguito dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014 n. 190.
1.1. La CTR accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME evidenziando che il rimborso spettava al contribuente in misura integrale e non già nella misura del 50% prevista dalle successive modifiche apportate alla predetta disposizione dall’art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. nella l. 3 agosto 2017, n. 123.
Avverso la sentenza della CGT2 AE presentava ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la CGT2 ha accertato il passaggio in giudicato della statuizione della CTP oggetto di ottemperanza e tale accertamento di fatto non risulta essere stato specificamente impugnato da AE.
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 5, nonché dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 1, comma 665, della
l. n. 190 del 2014, come modificato, dapprima, dall’art. 16 octies , comma 1, lett. a), b) e c), del d.l. n. 91 del 2017 e, quindi, dall’art. 29, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, del Provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26 settembre 2017 e degli artt. 81 e 111 Cost. In buona sostanza NOME deduce che il rimborso debba essere riconosciuto nella sola misura del 50%, così interpretando le modifiche legislative.
2.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario “ad acta”, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati ».
2.3. La CTG2, accogliendo il ricorso del contribuente, non si è pienamente conformata al menzionato orientamento giurisprudenziale, non avendo effettuato le verifiche di sua spettanza in ordine alla disponibilità dei fondi.
2.4. Nel contempo, il giudice del rinvio verificherà l’effettuazione dell’integrale pagamento da parte di AE di cui fa menzione il contribuente nella memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui si è detto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.