Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27919 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
OTTEMPERANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30584/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende,
-ricorrente -Contro
COGNOME NOME, ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 5150/2021, depositata il 27/05/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe..
Con ricorso per ottemperanza il contribuente premesso di essere creditore verso l’A mministrazione RAGIONE_SOCIALE‘importo pari ad € 15.472,13 in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza di I° grado (Sentenza CTP Ragusa n° 49/02/2012), confermata dalla sentenza di II° grado (Sentenza CTR Sicilia -Sez. Catania n° 2267/17/16), e dalla Corte di Cassazione (ordinanza n° 8354/2018), e d i avere inutilmente diffidato l’A.E. , con atto ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 adiva la C.t.r. affinchè la stessa emettesse i provvedimenti necessari alla sentenza di condanna.
Quest’ultima, con la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che era passata in giudicato la sentenza di condanna, premetteva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7368 del 2019, aveva stabilito che l’A.E. che voglia eccepire l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies D.L. 91/2017, era tenuta a dimostrare quali e quante domande di rimborso fossero state presentate o integrate al fine di conoscere se i fondi messi a disposizione (90 milioni) fossero sufficienti a soddisfare per intero le richieste oppure nella limitata misura del 50 per cento o addirittura, se fossero esauriti . Facendo applicazione di questo principio al caso in esame, rilevava che l’Amministrazione non aveva in alcun modo adempiuto all’onere probatorio sulla stessa incombente . Aggiungeva che il limite di spesa autorizzato (30 milioni annui per tre anni) non era definitivo ma limitato solo ai rimborsi del triennio 2015-2017, altrimenti sarebbe s tato contrario all’art. 3 Cost. Concludeva affermando che l’ A.E. era tenuta ad ottemperare al giudicato formatosi mediante il pagamento RAGIONE_SOCIALE restante somma e all’uopo no minava il
Commissario ad acta per l’emissione dei necessari provvedimenti, condannando l’A.E. altresì al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha dato atto che, nelle more di questo giudizio, l’Ufficio ha versato il saldo di quanto ancora dovuto.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse assolto all’onere di provare lo sforamento RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate rispetto alle risorse messe a disposizione. Evidenzia che lo stesso legislatore ha ritenuto insufficienti le risorse stanziate e che, in ogni caso, la prova potrà essere fornita in sede di rinvio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall’art. 16 octies d.l.. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 d.l. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.
Afferma che il riconoscimento del diritto al rimborso non comporta automaticamente l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘intero e che la normativa richiamat a ha stabilito il rimborso in forma dimidiata.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal contribuente nel controricorso e fondata sul presupposto che il suo contenuto violi i limiti circoscritti alla
inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme sul proce dimento, secondo il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 19, d.lgs. n. 546 del 1992.
3.1. Vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.
In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui all’art. 70 del d.Lgs. n.546/92 – a mente RAGIONE_SOCIALE quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento” -va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. 01/12/2004,n. 22565; conformi, ex plurimis , Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass. 28/09/2018, n. 23487). Ebbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere – dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
4 Venendo al merito del ricorso, la questione centrale è se il rimborso del 90 per cento RAGIONE_SOCIALE imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere falcidiato nella misura del 50 per cento a titolo definitivo.
Nel caso di specie risulta, infatti, incontestato che il rimborso, originariamente, non era stato corrisposto al contribuente nella misura integrale in cui era stato riconosciuto, bensì nella misura RAGIONE_SOCIALE metà.
4.1. Sulla questione si è già pronunciata questa Corte che, con ha affermato il principio di diritto, ormai consolidatosi secondo cui «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 5 46 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE special e ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertata» (Cass.19/05/2022, nn. 16289 e 16290 Cass. 24/05/2022, n. 16830).
4.2. La Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 16octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE
risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi – non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300).
4.3. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva).
4.4. Si è chiarito sul punto che i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte”, Cass. 13/04/2022, n. 15789).
In buona sostanza il delineato ius superveniens , attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sull’ammontare del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass11/10/2018, n. 32758, Cass. 27/09/2018, n. 28172, Cass. 22/11/2017, n. 29900).
4.5. Una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato.
Invero, l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, « i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che « a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso in sede amministrativa, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento
di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente
4.6. Deve escludersi che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione (con gli effetti di cui al p aragrafo che precede) RAGIONE_SOCIALE‘art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale.
Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ an e sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% RAGIONE_SOCIALE‘imposta) 3 Cost.
Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di spe cie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell’aspettativa di intangibilità RAGIONE_SOCIALE relativa normativa, tanto meno in settori ( quale quello fiscale) in cui è necessario – e di conseguenza ragionevolmente prevedibile – che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni RAGIONE_SOCIALE congiuntura economica ( cfr. Cass. 24/02/2020, n. 4848; Cass. 20/02/2020, n. 4411 e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione).
Infine, attraverso il complesso RAGIONE_SOCIALE normativa di attuazione de qua , il legislatore, preso atto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie
erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimentale che, operando l”effettuazione’ dei rimborsi in considerazione non solo RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ma anche del complesso RAGIONE_SOCIALE domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario.
Fermo restando che, come si è detto, la limitazione RAGIONE_SOCIALE specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude definitivamente l’attuazione.
4.7. Rimane peraltro da chiarire quali siano i criteri con i quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata.
Invero il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, è stato ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza di ottemperanza, presuppone che sia « allegato d all’ Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15.03.2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall’art. 16octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza.» (Cass. 23/03/2021, n. 8380, in motivazione).
Tuttavia, tali conclusioni vanno coniugate con la considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa e RAGIONE_SOCIALE stesso giudizio di ottemperanza.
Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti.
Deve inoltre conside rarsi la peculiare natura ‘attuativa’ del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione): «Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perch é́ il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Ci ò comporta che, se da un lato, il potere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pu ò̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da
eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, pu ò – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016).
La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, pu ò enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, pu ò avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire).
In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza pu ò̀ compiere un’attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è , invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.».
E’ dunque in tale contesto RAGIONE_SOCIALE‘attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione
RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16octies d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale.
Si tratta del resto, RAGIONE_SOCIALE medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua , nella quale si sostituisce quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta .
Peraltro, proprio l’esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati -in luogo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge- tutti quei provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, rende necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo RAGIONE_SOCIALE stessa attuazione.
4.8. L’ eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘ effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del rela tivo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua at tuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione
e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo.
A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta , allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 ( ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istit uto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseg uente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione.
L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente
capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pi ù possibile i danni al pubblico erario, deriv anti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività’ amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione del le risorse finanziarie pubbliche.
La procedura può quindi essere esperita nell’ip otesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia).
4.9. La RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi in quanto, pur avendo riconosciuto il diritto al rimborso integrale ed avendo nominato un commissario ad acta, non ha demandato a quest’ultimo l’accertamento di cui al principio di diritto sopra espresso. Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza avrebbe dovuto verificare l’effetto, nel senso precisato, RAGIONE_SOCIALE disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici
indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, a seconda RAGIONE_SOCIALE capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
4.10. Tuttavia, lo stesso controricorrente ha dedotto in memoria di aver già ricevuto dall’Amministrazione il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE‘importo oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare e tale risultato deve presumersi conseguente ad una legittima azione amministrativa, che abbia assicurato il reperimento dei fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile. Non è quindi necessario, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo affinché adotti, specificando le modalità di attuazione, i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza in luogo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, il quale ha comunque già provveduto.
Il ricorso va allora rigettato, essendo necessario e sufficiente correggere, nei termini esposti, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Stante la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.