Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29052 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13831/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata (EMAIL) ha eletto domicilio
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza n. 1705/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 1° marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso alla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania -per ottenere l’ottemperanza di quanto dalla stessa Commissione disposto in suo favore con la sentenza n. 3397/2019.
Con tale decisione, infatti, la CTR aveva accolto la sua domanda di rimborso delle imposte dirette e dell’Iva versate per le annualità 1990, 1991 e 1992, essendo la società titolata ad ottenere l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 in favore della popolazione residente nelle province della Sicilia orientale interessate dal sisma del 1990.
Il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe.
La CTR ha osservato che l’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019 ha disposto che i rimborsi in questione siano riconosciuti nella percentuale del 50% e contenuti nel limite delle risorse stanziate; ha quindi affermato che la relativa liquidazione attiene alla fase esecutiva del giudizio, «non essendo stati dedotti e provati elementi per poter disporre il pagamento integrale dell’importo».
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’amministrazione finanziaria non ha svolto difese.
Considerato che:
L’unico mezzo di ricorso deduce violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, dell a l. n.
190/2014, dell’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ.
La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia , secondo la quale il giudice dell’ottemperanza è direttamente tenuto a verificare la disponibilità dei fondi stanziati per il rimborso e, in caso di accertata incapienza, nominare un commissario ad acta per dar corso alle previste procedure di contabilità pubblica.
Rileva, quindi, che la CTR si è discostata da tali indicazioni, finendo per vanificare il giudicato.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La decisione impugnata si pone, infatti, in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito.
In tale novero di adempimenti è compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (così, fra le
numerosissime altre, Cass. n. 22560/2023; Cass. n. 5706/2023; Cass. n. 1156/2023; Cass. n. 16290/2022, Cass. n. 16289/2022).
2.2. Posta tale considerazione, il Collegio osserva ulteriormente -nell’ambito dei poteri officiosi di sua spettanza che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa, ed è altresì passata in giudicato, dopo che la Commissione Europea, con la decisione del 17 ottobre 2012 – C(2012)7128 final , ha qualificato le agevolazioni in parola come aiuti di Stato.
Pertanto, nella fattispecie in esame i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla Commissione e ad impedire l’erogazione delle agevolazioni nel caso in esame mediante accoglimento dell’istanza di rimborso senza previa verifica della compatibilità con il diritto unionale (cfr. Corte giustizia. 18/07/2007, C-392/04, RAGIONE_SOCIALE).
2.3. A tale riguardo, questa Corte ha osservato che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con la Decisione della Commissione in ragione della peculiare natura «attuativa» del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, che presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, poiché non ne condivide lo scopo di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, essendo piuttosto finalizzato a dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (v. Cass. n. 23379/2022; Cass. n. 16569/2019).
É stato affermato, inoltre, che il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pu ò̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, ma che, d’altra parte, lo stesso giudice deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato, proprio al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato (così, fra le altre, Cass. n. 15827/2016, Cass. n. 11450/2011, Cass. n. 28944/2008); il giudice dell’ottemperanza , pertanto, ha sempre il potere e il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (Cass. n. 16289/2022).
2.4. Facendo applicazione di tali principi, ripetutamente affermati, al caso di specie, il Collegio osserva che la richiamata decisione della Commissione Europea stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno; in particolare, quando, come nella specie, il beneficio sia concesso a un’impresa, occorre verificare se esso è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure è stato concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione.
In particolare, con le richiamate pronunzie, questa Corte ha osservato che il giudice dovrà: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione
di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; tenere presente che la regola de minimis , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E., può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (così ancora Cass. n. 23379/2022; Cass. n. 30373/2019).
Il ricorso va pertanto accolto nei termini precisati e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania -affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame in conformità ai principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME