Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6868 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6868 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17671/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia n. 348/2022, depositata il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sentenza della CTR per la Sicilia n. 4427/2019, depositata l’11/7/2019, passata in giudicato, riconosceva a NOME COGNOME il diritto al rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (IRPEF e ILOR) versate nel periodo 1990-1992, per effetto RAGIONE_SOCIALE agevolazioni
tributarie introdotte in conseguenza del cd. sisma ’90. L’RAGIONE_SOCIALE provvedeva al pagamento unicamente della somma di euro 7.290,00, pari al 50% del dovuto, oltre interessi legali. Il contribuente si rivolgeva allora nuovamente alla CTR competente ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, instaurando un giudizio di ottemperanza per richiedere il pagamento della residua somma.
Con la sentenza n. 348/2022 la RAGIONE_SOCIALE per la Sicilia rigettava il ricorso per ottemperanza. Secondo il giudice adito:
-dalla certificazione del MEF n. NUMERO_DOCUMENTO del 23/2/2021 risultava l’incapienza dei fondi stanziati per l’erogazione integrale dei rimborsi relativi al sisma del 1990;
-è applicabile l’art. 16 -octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in legge n. 123 del 2017, che ha fissato un fondo spese oltre quale, se le domande richiedono impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato del 50%; qualora poi sia esaurito il fondo, il diritto al rimborso non è riconoscibile;
-in mancanza di disposizioni transitorie, l’introduzione di un diverso procedimento amministrativo di rimborso incide sui giudizi in corso.
Al momento dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza l’art. 16 -octies d.l. n. 91 del 2017 era in vigore, a nulla rilevando il diverso giudizio di merito relativo al riconoscimento del diritto al rimborso.
Il contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo , rubricato «nullità della gravata sentenza per violazione ed erronea applicazione degli art.: 1, comma 665, della legge 190/14, nel testo risultante a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dall’art. 16 octies del d.l. 91/2017, convertito con l. n. 123/2017; 70 del d.lgs. 546/92 -art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.»,
il ricorrente lamenta che il giudice, dovendosi attenere per l’esecuzione del rimborso riconosciuto e quantificato con sentenza passata in giudicato , alle previsioni dell’art. 16 -octies d.l. n. 91 del 2017 e del relativo provvedimento direttoriale, nell’ipotesi di verificata incapienza RAGIONE_SOCIALE risorse all’uopo stanziate nei capitoli di bilancio dell’ente erogante, è comunque obbligato a dare completa attuazione al comando contenuto nella decisione. Per la parte del beneficio non coperta dalle predette risorse può ricorrersi all’emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 660 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell’ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione dello Stato esegue comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà quando saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione .
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
L’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017, ha modificato il comma 665 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 che, per effetto della novella, stabilisce: « i n relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma ».
La decisione impugnata si pone in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito. Nel novero degli adempimenti è compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce costituzionali e convenzionali, una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 16290/2022, Cass. 5706/2023, Cass. 13934/2025 e Cass. 69/2026).
3. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 4/3/2026
la Presidente
NOME COGNOME