Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32180/2020 R.G. proposto da : COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME
COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania n. 3548/2020 depositata il 30/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 28.10.2019 NOME COGNOME richiedeva alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Distaccata di Catania, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3928/5/18 della medesima Commissione Tributaria Regionale, depositata il 21.09.2018, passata in cosa giudicata, con la quale – a conferma della sentenza di primo grado – era stato dichiarato il diritto del ricorrente al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli
anni 1990, 1991 e 1992, pari alla somma di euro 10.955,00, oltre interessi, di cui chiedeva disporsi la materiale corresponsione con il favore delle spese giudiziali.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il ricorso per ottemperanza inammissibile, ritenendo non sussistente nella fattispecie una pronuncia giudiziale di condanna della Agenzia delle Entrate, e dunque una pretesa idonea ad essere portata in esecuzione.
Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con tre motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 7, D. Lgs. 1992 n. 546 -Nullità della sentenza».
1.1. Lamenta il contribuente che il giudice dell’ottemperanza abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto sulla base dell’e rrato assunto della natura di mero accertamento della sentenza, non suscettibile di ottemperanza.
Con il secondo motivo si denuncia la «Inosservanza e violazione dell’art. 70 D. Lgs. 1992 n. 546 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza».
2.1. Afferma il ricorrente che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto priva di efficacia esecutiva la sentenza comunque ontologicamente connotata da esigenza di esecuzione, desumibile dal contenuto stesso della pronuncia e dalla funzione che il titolo è destinato a svolgere.
Con il terzo strumento di impugnazione, il ricorrente denuncia la «Inosservanza e violazione dell’art. 70 D. Lgs. 1992 n. 546 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Error in procedendo».
3.1. Lamenta che il giudice dell’ottemperanza, nel rendere la sentenza avversata, non ha tenuto in considerazione che il procedimento di ottemperanza, come da richiamato orientamento di questa Suprema Corte, è un giudizio sui generis , che si differenzia rispetto al concorrente giudizio esecutivo civile perché caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che si vanno ad esporre.
4.1. Va rilevato che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività (Cass. n. 23379 del 26/07/2022).
4.2. Questa Corte ha chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare
completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289; n. 23379/2022). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50% si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), e a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020).
4.3. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione. Ed infatti si è detto che « È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell’art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione).
4.4. Nello stesso senso, si è ribadito che «In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all’esito dell’instaurazione del giudizio di
accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.» (Cass. 14/10/2021, n. 28108).
Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, per il quale «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ ì pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (Cass., n. 16289/2022, richiamato da Cass., n. 12126/2023). Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, laddove ha ritenuto il ricorso inammissibile, dovendo al contrario adottare i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando i criteri appena illustrati.
Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia -Sezione
Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.