Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
OTTEMPERANZA
sul ricorso iscritto al n. 23422/2016 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del responsabile pro tempore della funzione ‘Contenzioso’ della Direzione Regionale del Lazio, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale per AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Roma del 25 luglio 2016 (rep. 41.921/23.719), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, al INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), residente in Aprilia (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO
per la cassazione della sentenza n. 14447/46/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, depositata il 15 giugno 2016, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 29 febbraio 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’ottemperanza alla sentenza n. 20309/46/14, depositata il 16 ottobre 2014, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma, accogliendo il ricorso avverso il fermo amministrativo proposto da NOME COGNOME, dichiarava prescritta la pretesa impositiva e condannava la concessionaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
la Commissione tributaria provinciale di Roma con l’impugnata sentenza accoglieva -per quanto ora interessa -il ricorso per l’ottemperanza della suindicata pronuncia, assumendo che detto provvedimento era stato correttamente notificato in data 1° dicembre 2014 e che era, quindi, passato in giudicato, provvedendo quindi a nominare un commissario ad acta per il compimento RAGIONE_SOCIALE attività necessarie alla cancellazione del fermo, in uno ai crediti di cui alle relative cartelle di pagamento, nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite ivi liquidate, pari a 500,00 €;
con ricorso notificato in data 14 ottobre 2016 RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia sulla base di due motivi;
NOME COGNOME è restato intimato.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 324, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo che il Giudice
dell’ottemperanza si sarebbe illegittimamente sostituto a quello del gravame, unico competente a verificare la tempestività dell’appello avverso la sentenza oggetto di ottemperanza, che era stato proposto dalla concessionaria, con esito peraltro alla medesima favorevole, in forza della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1304/2016 depositata il 16 marzo 2016, che aveva accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, ritenendo l’impugnazione tempestivamente avanzata, stante l’inidoneità della notifica della sentenza appellata a far decorrere il relativo termine breve;
con la seconda censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., stante l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza in relazione al disposto dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato rispettato il termine normativamente previsto per l’adempimento dell’Ufficio ed in ogni caso di quello di trenta giorni dalla notifica della messa in mora, adempimento questo non curato dal contribuente;
3. il ricorso va dichiarato inammissibile;
come rappresentato e documentato dalla stessa ricorrente, la sentenza n. 20309/46/14 oggetto di ottemperanza era stata appellata e decisa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1304/2016, depositata il 15 marzo 2016, con accoglimento del gravame avanzato dalla concessionaria;
questa Corte ha chiarito che «la caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza. Invero, allorché l’esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, solo nel caso in cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc , un valido titolo esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di
secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012)» (così Cass., Sez. T, 21 marzo 2024, n. 7686);
nella fattispecie in esame, invece, la suddetta sentenza n. 1304/2016 della Commissione regionale del Lazio ha riformato la pronuncia oggetto del giudizio di ottemperanza, caducando il titolo posto a base dello stesso, con la conseguenza che la concessionaria non ha più interesse a coltivare un giudizio di opposizione all’ottemperanza di una sentenza, la cui attuazione non è più praticabile;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il contribuente svolto difese;
non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tenuto conto della successione ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE nella posizione sostanziale e processuale di RAGIONE_SOCIALE, nonché della previsione dell’art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34 che ha modificato l’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, aggiungendo l’RAGIONE_SOCIALE alle agenzie fiscali ammesse alla prenotazione a debito, tra l’altro, del contributo unificato
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.