Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3091/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASPROMONTE COGNOME e COGNOME
-intimati- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1876/2019 depositata l’ 11/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso sorretto da tre motivi l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe, resa in controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento notificati a NOME COGNOME e NOME COGNOME con i quali l’Ufficio ha imputato ai predetti gli utili extracontabili accertati nei confronti della «RAGIONE_SOCIALE», qualificata società di capitali a ristretta base partecipativa.
In particolare, i giudici di appello rigettavano l’appello principale dei contribuenti e l’appello incidentale dell’Amministrazione,
confermando la pronuncia di primo grado, che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi dei soci, riducendo l’imponibile accertato e le sanzioni.
I contribuenti sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 115 del c.p.c.».
Lamenta la Difesa erariale che, illegittimamente, la CTR, confermando l’analoga pronuncia di primo grado e rigettando il puntuale motivo di gravame proposto dall’Ufficio, avrebbe deciso la controversia secondo equità contraddicendo i principi dettati dagli invocati artt. 113 e 115 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in via subordinata rispetto al primo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.» .
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 -bis del D.Lgs. n. 546 del 1992».
Il primo motivo di ricorso è fondato.
I giudici di appello hanno deciso in base ad una valutazione meramente equitativa, laddove hanno statuito che « visto l’esito del primo grado, che non ha fatto altro che determinare le imposte e le sanzioni nella misura in cui l’Agenzia era addivenuta in sede di mediazione (…) si ritiene equo confermare tale decisione e quanto dall’Ufficio stesso proposto con l’atto di mediazione ».
A tale riguardo va ricordato che questa Corte (v. Cass. n. 13726/2023; n. 16960/2019; n. 7354/2018) ha affermato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio. Invero, ai sensi dell’art. 113 comma 1 c.p.c. «nel pronunciare sulla
causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità». L’equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch é il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa che lo autorizzi. Poich é́ nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità “sostitutiva”, per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest’ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch é il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito come da Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988; Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986).
5. In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.