Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2209 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2209 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10088/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-resistente- e contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4325/2020 depositata il 29/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava nove cartelle di pagamento, riferite ad annualità dal 1998 al 2005, per imposte, tributi e sanzioni, in quanto solidalmente obbligata con RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), per effetto
dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. Le cartelle erano relative ad iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito di attività di liquidazione prevista dall’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
La società ricorrente deduceva la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle per intervenuta decadenza per violazione dei termini di notifica, l’avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate ed il limite temporale della responsabilità solidale.
La CTP di Frosinone, con sentenza n. 250/01/10, dichiarava infondata l’eccezione di intervenuta decadenza per violazione dei termini di notifica di cui agli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, rigettava l’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e riteneva dovuti gli importi di euro 76.644,06, di euro 38.700,98 ed euro 7.289,68 relativi a tre RAGIONE_SOCIALE cartelle in oggetto.
La decisione veniva appellata dalla contribuente innanzi alla CTR del Lazio, che rigettava il gravame.
La società proponeva quindi ricorso per la cassazione, sorretto da tre motivi.
5.1. Questa Corte, con ordinanza n. 11489/2018, accoglieva il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la sentenza impugnata per error in procedendo ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., relativamente al capo della pronuncia con cui si era rigettata l’eccezione di intervenuta decadenza dal potere di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme per il mancato rispetto dei termini di notifica di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che la CTR aveva omesso di dare conto dell’iter logico argomentativo per ritenere provata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nei confronti della debitrice principale.
5.2. Quindi, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La società contribuente riassumeva il giudizio avanti al giudice designato; le parti pubbliche non si costituivano.
In esito, il giudice del rinvio, con la sentenza qui gravata ed indicata in epigrafe, sul presupposto che la sua individuazione «quale giudice della fase rescissoria in luogo della C.T.R. del Lazio -sezione distaccata di Latina che rese la sentenza n. 416/40/12 gravata di ricorso per cassazione» costituisse un chiaro lapsus calami , dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione della RAGIONE_SOCIALE e compensava le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza ricorre la società con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per eventuale discussione in pubblica udienza e l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 383 c.p.с.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità del procedimento per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 546/1992 , per non aver il giudice del rinvio disposto la prosecuzione del giudizio avanti la CTR del Lazio.
Va preliminarmente rilevato che l ‘ordinanza n. 11489/2018 di questa Corte , nell’individuare il giudice di rinvio nella CTR della Campania è incorsa in evidente errore materiale, per come deve desumersi dal fatto che ha disposto che il giudice del rinvio pronunci «in diversa composizione», che è indicazione chiaramente superflua ove la Corte avesse voluto indicare quale giudice del rinvio un ufficio giudiziario diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata, e dunque è da escludere un qualsivoglia
contenuto volitivo della relativa statuizione (in esatti termini v. Cass. 30/12/2025, n. 34787, non massimata).
2.1. È inoltre opportuno ricordare, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, c.p.с. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado. Tale principio, immanente nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 3, n. 3009 del 26/08/1975), enunciato dalle Sezioni Unite nell’ormai non più recente sentenza 27 febbraio 2008, n. 5087, è stato più volte confermato (v., tra le altre, Cass., 13 gennaio 2016, n. 340, Cass., 5 maggio 2017, n. 11120, Cass., 9 gennaio 2021, n. 2114, da ultimo richiamate da Cass., n. 6116 del 07/03/2025) e deve essere ribadito ulteriormente nella sede odierna.
2.2. Si è inoltre precisato che in tema di designazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa, al di fuori dell’ipotesi di errore materiale cui può sopperire il rimedio della correzione, non risiede nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Suprema Corte, eccetto l’ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391bis e 391ter c.p.c., la suddetta designazione, quale parte della statuizione della Corte, non è suscettibile di essere messa in discussione, essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale (Cass. Sez. L., 20/01/2017, n. 1553, Rv. 642523 -01; Cass. Sez. 6, 20/03/2014, n. 6603, Rv. 630190 -0; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17457, Rv. 600509 – 01).
2.3. La designazione del giudice di rinvio non può pertanto essere modificata né dallo stesso giudice con declinatoria di competenza, né dalla
Corte di cassazione, la quale può intervenire sulla propria decisione solo, come si è già precisato, con ordinanza per correggere un evidente errore materiale (corte o tribunale) o sul luogo del giudice designato (Cass. Sez. L., 09/02/2004, n. 2407, Rv. 569986 -01; Cass. Sez. 6, 20/03/2014, n. 6603, cit.), fermo restando che la Corte di cassazione non può, invece, correggere errori materiali contenuti nelle sentenze del giudice di merito impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale impugnazione è di mera legittimità (Cass. Sez. 2, 19/05/2021, n. 13629, Rv. 661291 – 01).
E dunque, pur sulla condivisa premessa che, qualora la Corte di cassazione designi erroneamente il giudice di rinvio, tale designazione non è suscettibile di essere messa in discussione dal giudice ad quem , essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale e non costituendo tale errore un vizio revocatorio del provvedimento di annullamento con rinvio, nondimeno, qualora il procedimento di rinvio si chiuda con una pronuncia di inammissibilità, la Suprema Corte può, in sede di ricorso contro tale pronuncia in rito, emendare anche d’ufficio l’errore materiale commesso con la propria ordinanza di rinvio e, previa cassazione della pronuncia di inammissibilità, rinviare la causa al giudice al quale, già con l’originario provvedimento di cassazione con rinvio, avrebbe dovuto rinviarla (arg. da Cass. Sez. 2, 07/02/2022, n. 3693, Rv. 663797 – 01).
3.1. Si deve dunque procedere ad emenda, disponendo la correzione dell’originaria ordinanza di questa Corte e provvedendo al rinvio al giudice di corretta attribuzione.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -Sezione staccata di Latina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti, tenendo conto della correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, previa correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 11489 del 2018 nel senso che là dove è scritto, al quarto rigo del punto 5 della motivazione e al secondo rigo del dispositivo rispettivamente «con rinvio alla CTR della Campania» e «rinvia alla CTR della Campania», leggasi «con rinvio alla CTR del Lazio» e «rinvia alla CTR del Lazio»; rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -Sezione Staccata di Latina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME