Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3601 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3601 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18352/2021 R.G. proposto da :
MEDICI DI COGNOME NOME, MEDICI DI COGNOME NOME, MEDICI DI COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
e sul ricorso iscritto al n. 18879/2021 tra le stesse parti:
MEDICI DI COGNOME NOME, MEDICI DI COGNOME NOME, MEDICI DI COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO MILANO n. 1711/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Carugate notificò alle ricorrenti, nella loro qualità di comproprietarie di un’area di 40.000,00 mq ubicata in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU (ex ICI) per gli anni 2009 -2011 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell’area, avvenuta nel settembre 2009, da agricola a edificabile.
Le contribuenti impugnarono gli atti, in procedimento diverso dal presente, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con le sentenze 11839, 11841 e 11842 del 17/10/2014, sostanzialmente identiche, respinsero i gravami.
Le stesse comproprietarie proposero appello e, poco prima della discussione avanti alla Commissione Regionale, chiesero una mediazione con la quale accettavano il valore dell’area come determinato dal Comune, chiedendo solo l’esenzione per le sanzioni irrogate per mancata dichiarazione IMU.
La Commissione Regionale, con la sentenza n. 1012 del 26/1/2016 confermò i valori stabiliti dal Comune ai fini dell’ICI concedendo una riduzione al 40% delle sanzioni. Tale sentenza non fu impugnata e passò pertanto in giudicato.
*
Sulla base di tali valori, il Comune emanò nei confronti delle stesse comproprietarie tre avvisi d’accertamento relativamente all’IMU del 2012, atti oggetto del presente procedimento.
Le contribuenti impugnarono anche questi tre avvisi, riproponendo le eccezioni che avevano già sollevato nel precedente procedimento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 2474 del 26/2-28/5/2019, accolse i ricorsi, fondando il suo convincimento su di una consulenza tecnica di parte, redatta dall’AVV_NOTAIO, ritenendo che il valore ivi indicato, benc hé anteriore alla modifica della destinazione urbanistica dei terreni, fosse comunque correttamente calcolato.
Il Comune propose appello rilevando, tra l’altro, il giudicato esterno nella citata sentenza n. 1012/16 della Commissione Regionale e quest’ultima, con la pronuncia indicata in epigrafe e qui gravata (n. 1711/21), accolse l’appello dell’ente locale. Ritenne in particolare che:
i valori presi a riferimento dalla Commissione Provinciale e mutuati dalla consulenza di parte, non fossero attuali, perché riferiti al 2008 e pertanto prima della modifica della destinazione urbanistica delle aree in oggetto;
gli analoghi ricorsi contro gli avvisi per il 2009-2011 con censure analoghe erano stati respinti con sentenza passata in giudicato.
Ricorrono per Cassazione le contribuenti sulla base di due motivi di ricorso integrati da successiva memoria.
Resiste il Comune di Carugate con controricorso, anch’esso seguito da memoria.
Le ricorrenti hanno altresì proposto identico ricorso iscrivendolo con il numero di r.g. 18879/2021, in cui il Comune è restato intimato. Trattandosi d’impugnazione avverso la medesima sentenza, lo stesso va riunito al presente ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto respinta l’eccezione preliminare di giudicato esterno formulata dal Comune resistente in relazione alle sentenze:
-n. 1012/2016 della CTR Lombarda, relativa all’ICI degli anni
2009/2011;
n. 2847/2023 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, relativa all’IMU del 2014 (depositata unitamente alla memoria illustrativa del Comune controricorrente); atteso che:
per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattuali operate nelle citate sentenze, in tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813 – 01);
per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali il valore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in tema di giudicato tributario -secondo cui nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche … atte nga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv. 660691 – 01) -deve ritenersi che il giudizio sul valore di un’area sia passibile di modificazione a seconda di molteplici eventi che possono interessarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendo pertanto un elemento variabile, sicché la valutazione
operata dal giudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere a elemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato sui periodi precedenti e successivi;
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Sostengono che il giudice d’appello abbia errato nell’affermare che la consulenza di parte fosse riferita ai valori del 2008, precedenti la modifica della destinazione urbanistica. Nella valutazione del consulente di parte si teneva conto della possibilità di adibire l’area a destinazione turistico -ricettiva e in tali termini era calcolato il valore dell’ar NOME.
Censurano altresì di nullità la sentenza in quanto la stessa richiama altre pronunce senza specificare in quali punti esse sarebbero vincolanti, concretizzando una motivazione per relationem in realtà non sufficiente. Sostengono che non avrebbe rilevanza la mediazione in merito ai giudizi ‘ del 2014 e del 2016 ‘.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Con la censura, prospettante carenze motivazionali, si sollecita in realtà una rivalutazione della consulenza tecnica di parte.
1.3 Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non cons ente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del
ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta l’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento si concretizzi nell’assenza di esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando sia carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166). 1.4 Nel caso specifico la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, è tutt’altro che apparente avendo espresso le ragioni per cui non potevano condividersi i valori di cui alla consulenza di parte, fatti propri dalla sentenza di primo grado, e richiamate le sentenze che avevano respinto i ricorsi delle contribuenti per gli anni dal 2009 al 2011 . Il giudice d’appello, peraltro, non ha rilevato specificamente un giudicato sui precedenti periodi d’imposta, peraltro non invocabile come si è detto, ma si è limitato a richiamare le citate pronunce al solo scopo di rimarcare l’infondatezza del motivo inerente al valore del fondo. La sentenza evidenzia peraltro come si tratti di accertamenti riferiti all’ICI/IMU degli anni suindicati e non meramente di ‘ giudizi del 2014 e 2016 ‘ individuando specificamente l’analogia con quello in oggetto, relativo all’IMU 2012. Ne deriva che la differente valutazione in ordine alla consulenza di parte del 2008 di cui al motivo di censura costituisce mero sollecito alla rivalutazione degli elementi in atti, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Esso sarebbe da individuare nella consulenza di parte più volte citata, lamentandone l’erronea interpretazione.
2.1 Anche questo motivo è infondato.
2.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).
2.3 Ne discende che la deduzione del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dal già citato art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2012 n. 143) non è più idonea a censurare l’omissione o l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione a fatti controversi.
2.4 Nel caso specifico, si ribadisce come:
-da un lato, non vi è stato alcun omesso esame della ‘ perizia del 2008 ‘ che è anzi espressamente richiamata e contestata in conseguenza della sua palese anteriorità rispetto alla modifica della destinazione urbanistica dell’area;
-dall’altro, la consulenza di parte non possa essere ritenuta un fatto storico e la sua valutazione da parte del giudice d’appello, in assenza d’errori logici o giuridici che emergano dal provvedimento, non può essere censurata nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto e le ricorrenti condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del Comune controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare le ricorrenti tenute al pagamento, in solido tra loro, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ciò osservando che -come per le spese di lite -va considerato solo il primo giudizio, giacchè l’iscrizione al ruolo del procedimento n. 18879/NUMERO_DOCUMENTO di ruolo generale – promosso dai medesimi ricorrenti, contro il medesimo Comune e la stessa sentenza, sulla base dei medesimi motivi ha costituito solo un’erronea duplicazione della stessa impugnazione, che non può essere sanzionata con l’applicazione della previsione del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li respinge.
Condanna le ricorrenti alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare le ricorrenti, in solido tra loro, tenute al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la sola impugnazione di cui al
giudizio n. 18352/2021 di ruolo generale, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME