Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13-2016 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva ricorso contro la cartella di pagamento relativa a Irpef e Ilor degli anni di imposta DATA_NASCITA, DATA_NASCITA, DATA_NASCITA, DATA_NASCITA, DATA_NASCITA, DATA_NASCITA, deducendo che gli avvisi di accertamento presupposti erano stati impugnati dal curatore fallimentare, con esiti favorevoli in primo e secondo grado; in pendenza dei ricorsi presso la Commissione tributaria centrale (CTC) egli aveva presentato dichiarazione integrativa eseguendo i relativi pagamenti; la CTC, in assenza di produzione in giudizio di documentazione al riguardo, emetteva sentenza sfavorevole, cui conseguiva l’iscrizione a ruolo e la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Matera accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Basilicata rigettava l’appello erariale evidenziando che il condono si era perfezionato con la dichiarazione integrativa e il pagamento non occorrendo alcuna esibizione in giudizio di tali documenti; l’estinzione operava quindi ope legis e la sentenza della CTC doveva considerarsi tamquam non esset.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE in base ad un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 32 e 34 della l. n. 413 del 1991, lamentando che la CTR abbia errato nel ritenere estinto il debito
tributario nonostante la parte non avesse depositato, nel giudizio relativo agli avvisi di accertamento, la documentazione attestante la presentazione della dichiarazione integrativa e i pagamenti effettuati, adempimento necessario per consentire il controllo della documentazione; essendo la decisione di merito passata in cosa giudicata, la cartella sarebbe stata legittimamente emessa.
2. Il motivo è fondato alla luce dei principi esposti, per analoga fattispecie, da Cass. 26/11/2014, n. 25103, ribadita da Cass. 26/09/2017, n. 22393, che hanno infatti affermato che, nel caso di condono di cui all’art. 34 della legge 31/12/1991, n. 413, configura una violazione del principio della intangibilità del giudicato, sancito dall’art. 2909 cod. civ., ritenere l’illegittimità dell ‘ iscrizione a ruolo sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia sull’avviso di accertamento costituente il titolo dell’iscrizione medesima, senza tenere conto del passaggio in giudicato della successiva sentenza che ha suffragato l’integrale fondatezza della pretesa fiscale oggetto del menzionato accertamento; e tale violazione non può considerarsi esclusa in funzione dell’astratta facoltà dell’Ufficio di rimuovere l’imposizione in via di autotutela, trattandosi di facoltà del tutto estranea dalla logica del giudizio.
La rilevanza del giudicato, nel caso di specie, esclude dubbi interpretativi della normativa condonistica.
Né rileva in senso contrario l’invocato comma 9 dell’art. 34 citato, che incide solo sugli imponibili da rendere oggetto della dichiarazione integrativa ove la lite sia pendente in grado successivo al primo.
Analogamente, per altre fattispecie condonistiche, Cass. 17/07/2014, n. 16334, Cass. 30/05/2008, n. 14537 , Cass. 7/09/2007, n. 18869.
3. A tali principi occorre dare continuità. Di conseguenza, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 20 marzo 2024.