Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17880 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 791-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta
procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2999/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CALABRIA, depositata il 12/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/3/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società), in qualità di concessionaria per l’esazione delle entrate patrimoniali del Comune di Rende, propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello della Società avverso la sentenza n. 806/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in accoglimento del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di accertamento IMU 2013;
l’ente religioso resiste con controricorso;
le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la Società denuncia, in rubrica, «violazione di legge con riferimento all’ art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 2909 c.c e 324 c.p.c. nonché all’artt. 346 cpc. » per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente confermato la sentenza impugnata, relativamente all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sulla scorta dell’«efficacia espansiva del giudicato» che si era formato in relazione a sentenze precedentemente pronunziate «in altri giudizi inter partes all’esito dei quali …(la)… CTP …(aveva)… già dichiarato la sussistenza del diritto all’esenzione (cfr. sentenze n. 873/01/2015 del 27 maggio 2015 e n. 20/02/2017)», lamentando, la ricorrente, che non era stato dimostrato il passaggio in giudicato delle pronunce, né era stata «accertata la identità della situazione
oggettiva in atto nell’anno oggetto di imposizione rispetto a quelle … con i precedenti invocati»;
1.2. la doglianza va accolta;
1.3. il giudicato al quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado fa riferimento è quello dato da due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che avevano riconosciuto l’esenzione dall’IMU relativamente al medesimo immobil e sulla scorta dell’accertamento in fatto relativo al « verbale di sopralluogo del 25.09.2019 … (da cui)… risulta(va)… che ‘gli immobili censiti in catasto al fg. 38, map. 100 (cat. catastale B/1 – Seminarium Cosentinum) e al fg. 38, map. 1295, sub 1 (cat. catastale B/1 –RAGIONE_SOCIALE Teologico) risulta …(va) no entrambi destinati ad alloggio dei seminaristi ed alla formazione del clero; il pala-cultura RAGIONE_SOCIALE, immobile di cat. B/5, censito in catasto al fg. 38, map. 782, sub 1, …(era)…invece, destinato alla realizzazione di convegni e seminari’ »;
1.4. è dirimente evidenziare che il suddetto giudicato, anche ove dimostrata la sua sussistenza, non ostava all ‘ autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio;
1.5. è giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, l’affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. nn. 31084/2019, 7417/2019, 1300/2018);
1.6. in particolare, in tema di ICI, si è affermato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (cfr. Cass. nn. 7417/2019, 1300/2018);
1.8. il requisito oggettivo per ottenere l’invocata esenzione dal tributo, che attiene alle modalità di esercizio dell ‘ attività svolta nei locali, non costituisce una «qualità permanente» della struttura;
1.9. le modalità di esercizio di una determinata attività, infatti, ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi, in particolare se distanti nel tempo -nella fattispecie si tratta dell ‘IMU per l’anno 201 3 rispetto ad un sopralluogo eseguito nell’anno 2019 -(cfr. Cass. n. 13966/2016);
1.10. è opportuno, inoltre, evidenziare che la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in fatto dei requisiti di esenzione, richiamando il verbale di sopralluogo solo per rilevare che «sulla scorta di tale stato di fatto, in altri giudizi inter partes questa CTP ha già dichiarato la sussistenza del diritto all’esenzione» , dovendo essere quindi esclusa la sussistenza di una doppia, autonoma ratio decidendi ;
sulla scorta dei suesposti rilievi, va accolto il ricorso della Società con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite, ed in particolare quello relativo alla sussistenza dei requisiti per l’esenzione dall’imposta, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da