Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto : IRPEF 2013 – Redditi fondiari – Canoni di locazione non percepiti -Precedente decisione per gli anni 2011-2012 -Favorevole al contribuente -Giudicato – Sussistenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13987/2020 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale ha indicato l’ indirizzo pec EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7038/11/2019, depositata in data 23 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef per l’anno 2013, maggior reddito di NOME COGNOME, per la mancata indicazione, nella dichiarazione, di redditi derivanti dalla locazione dell’immobile sito in Napoli, INDIRIZZO, locazione stipulata il 18.11.2010.
La contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il detto avviso, eccependo l’inesistenza della notifica e la mancata allegazione del contratto di locazione; asseriva, poi, che il conduttore aveva lasciato l’immobile già a gennaio 2011; chiedeva, infine , la riunione del giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014; la CTP non provvedeva alla riunione e rigettava il ricorso (accoglieva, invece, con altra sentenza, l’impugnazione dell’avviso relativo all’anno 2014).
La ricorrente proponeva appello dolendosi della mancata riunione dei giudizi e ribadendo le censure mosse in primo; la CTR rigettava il gravame rilevando che la riunione non era obbligatoria e l’appellante non aveva provato il proprio assunto.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 novembre 2025.
La ricorrente, in data 10 novembre 2025, ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la «violazione di legge e falsa applicazione del diritto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 546/92 e artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. » per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la mancata riunione dei due giudizi in primo grado.
Con il secondo motivo lamenta la «violazione di legge di cui agli artt. nn. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.» per non avere la CTR tratto gli elementi di prova (non prodotti dalla ricorrente) dalla sentenza della CTP di Napoli n. 2038/2019 (relativa all’annualità 2014) e dalla sentenza della CTR della Campania n. 4971/2018 (passata in giudicato il 23 ottobre 2019 e relativa agli anni di imposta 2011 e 2012).
Va, preliminarmente, rilevato d’ufficio il giudicato esterno, costituito dall’accertamento contenuto nella sentenza della CTR n. 4971/2018 relativa alle annualità 2011 e 2012, giudicato emergente ex actis , sostanzialmente eccepito anche dalla contribuente (v. pag. 6 del ricorso), e rilevabile in questa sede in quanto sopravvenuto all ‘udienza di discussione in appello (cfr. Cass. 02/09/2022, n. 25863).
Nella detta sentenza veniva accolto in parte il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011-2012, rilevandosi che la locazione era cessata al mese di giugno 2011; pertanto, l’importo dovuto a titolo di IRPEF veniva rideterminato, recte sensibilmente ridotto, avendo come riferimento temporale solo il periodo dal novembre 2010 al giugno 2011. In altri termini, la CTR accertava in fatto che dal mese di luglio 2011 la locazione stipulata il 18 novembre 2010 era cessata, annullando la pretesa tributaria per 6 mesi dell’anno 2011 (da luglio a dicembre) e per l’intero anno 2012 .
Ora, nel processo tributario l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che,
estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così da ultimo Cass. 14/06/2025, n. 15938, resa in fattispecie di vendita su piattaforma Ebay, in cui la Corte ha affermato che ‘l’autonomia annuale del periodo di imposta esclude la permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altri anni, variando i presupposti organizzativi, le quantità accertate, le modalità operative, lo spessore delle prove offerte ‘) .
4.1. Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta non consente al giudicato di ‘fare stato’ in relazione ad altre annualità̀ , laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025, n. 28226).
4.2. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950).
Nella specie, non vi è dubbio che l’accertamento contenuto nella sentenza della CTR n. 4971/2019 circa la cessazione della locazione al 30 giugno 2011 deve estendere i suoi effetti sulle annualità successive a quelle giudicate nel detto giudizio (ovvero dal 2013 in poi), essendo venuto meno il presupposto di fatto (la locazione, alla quale la legge ricollega la produzione di redditi da dichiarare) o, in altri termini, un elemento costitutivo della fattispecie tributaria.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con
l’accoglimento, tenuto conto dell’intervenuto giudicato, dell’originario ricorso della contribuente.
Stante il sopravvenuto giudicato sussistono i presupposti per compensare le spese de ll’intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, tenuto conto dell’intervenuto giudicato, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese de ll’intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME