Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25061/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI ERCOLANO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 2997/18/23, depositata il 09/05/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento ICI, relativo all’anno d’imposta 2011, emesso dal Comune di Ercolano. L’Agenzia delle Entrate e d il Comune di Ercolano si sono costituite, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 11735/2021 la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate nella memoria di costituzione, circa il difetto di legittimazione a stare in giudizio del legale rappresentante della società ricorrente.
La contribuente ha proposto ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello , affermando che il giudicato favorevole alla contribuente relativo all’annualità 2001 di cui alla sentenza della CTR n. 110 del 2011 era da ritenersi sicuramente estensibile a tutte le annualità successive stante l’identità della fattispecie e delle parti.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Il Comune di Ercolano si è costituito con un atto denominato ‘controricorso’, insistendo tuttavia per la cassazione della sentenza impugnata.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, osserva il Collegio come il Comune di Ercolano abbia dichiarato di aderire alla richiesta della ricorrente principale, insistendo nella richiesta di cassazione della sentenza impugnata, dovendosi qualificare tale atto come controricorso meramente adesivo al ricorso principale.
2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione di legge per falsa e/o erronea applicazione degli artt. 24, 111 Cost; art 324 c.p.c.; art. 2909; artt. 112 e 156 c.p.c.; DM 20 gennaio 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3’ , l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto estensibili gli effetti del giudicato senza considerare che la sentenza n. 110/47/2011 della CTR della Campania ‘era entrata probabilmente in maniera illegittima nel merito del classamento in quanto l’atto impugnato era l’avviso di accertamento n. 1197, prot. N. 46241/2006, relativo all’ICI dell’anno 2001’.
2.1. Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente dare atto della prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della citata sentenza della CTR Campania n. 110/47/11 (allegato n. 6 prodotto dalla società controricorrente).
Tanto premesso, in ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, questa Corte, già nella sentenza a Sezioni Unite, n. 13916 del 16/06/2006 ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo’. Peraltro, si rileva che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Questa Corte ha precisato che «tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l’oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell’autonomia dei periodi d’imposta può consentire un’ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato». Si evidenzia quindi che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. Civ., 20029/2011; Cass., 9 ottobre 2013, n. 22941 e Cass., 14353/2017).
2.2. Ne discende che la diversità degli atti impositivi impugnati, riferiti ad annualità diverse, non è da sola sufficiente ad escludere l’effetto preclusivo del giudicato tra le parti, in quanto il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. opera nella materia de qua entro i limiti
oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato).
Questa impostazione è stata innumerevoli volte ribadita, ma anche puntualizzata, nel senso che: in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale (così Cass. nn. 21824/18 e 30033/18; n. 1300 del 19/01/2018, conforme Sez. 5, Sentenza n. 18923 del 16/09/2011).
2.3. Con riferimento alla medesima fattispecie, in un giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’odierna società controricorrente (relativamente all’anno d’imposta 2002), questa Corte ha affermato che: ‘gli elementi valutati dalla CTR nella sentenza passata in giudicato sono gli stessi posti a base dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio; non è stato, infatti nemmeno dedotto che la determinazione in concreto dell’obbligazione sia stata operata per la intervenuta modifica di elementi di fatto. Il Collegio ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che, nel filone di giurisprudenza già sintetizzato, ha affermato che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto” (vedi tra le altre Cass. 13498/2015; Cass. 4832/2015; Cass.19590/2014; Cass. 16675/2011; Cass.9512/2009). La sentenza in questa sede impugnata ha evidenziato che “la rendita catastale e il classamento su cui si è formato il giudicato (e cioè il valore indicato dal contribuente, seguito dell’annullamento inoppugnabile del relativo avviso di accertamento) si atteggia quale elemento preliminare comune ed immutabile negli anni” (Cass. 14790 del 2018; motivazioni confermate nelle successive ordinanze n.13146/18, n.14971/18 e n.13145/18, relative ai successivi anni d’imposta 2003, 2004 e 2005).
2.4. La CTR ha fatto buongoverno dei predetti principi affermando che: ‘L’estensione del giudicato deriva dalla considerazione, alquanto ovvia, che una volta annullata la rendita catastale non può non tenersi conto del venire meno di tale presupposto per ogni annualità successiva in cui è chiesto il pagamento dell’ICI da parte dell’Ente locale, calcolata appunto sulla rendita annullata, anche perché non è intervenuto alcun evento modificativo del quadro fattuale preso in esame dai giudici nelle sentenze passate in giudicato favorevoli alla contribuente. …Va osservato che le quattro sentenze della Corte di cassazione del 2018 seguono ad altra decisione del 2017 di segno sfavorevole alla contribuente del 2017 (la n. 11119/2017) che la Corte non condivide sia perché palesemente contradetta dalle decisioni successive sia perché si fonda sulla pretesa diversità della fattispecie presa in esame rispetto a quella sui cui si è formato il giudicato, diversità che non sussiste in alcun modo né in fatto né in diritto’.
2.5. Con riferimento alla censura svolta dalla difesa del Comune di Ercolano -in forza della quale il giudicato sarebbe inopponibile sul rilievo della mancata partecipazione al giudizio dell’ente locale,
rimasto contumace -basti osservare che l’estensione degli effetti del giudicato esterno non viene meno in ragione della scelta della parte, ritualmente evocata in giudizio (fatto pacifico nel caso di specie) di non costituirsi. Per completezza si osserva che nella sentenza n. 14012 del 2017, la Quinta Sezione Civile di questa Corte non ha affermato il principio invocato dalla difesa del Comune, ma, al contrario ha puntualmente richiamato i principi di diritto affermati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006. Del resto, il definitivo venir meno della rendita attribuita costituisce elemento pregiudiziale ostativo, per indefettibile dipendenza logico-giuridica, della pretesa impositiva fatta propria dal Comune.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione art.74 c.1 legge 342 del 2000. Art.360 c.1 n.3 c.p.c.’ l’Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione impugnata per non aver il giudice regionale considerato che la rendita era stata rivalutata e non necessitava di alcuna notifica essendo la variazione intervenuta prima della legge 342/2000.
3.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi . La CTR, infatti, ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente in ragione dell’estensione degli effetti del giudicato conseguente all’annullamento della rendita, senza rendere statuizioni di merito sulla rendita stessa.
Si impone, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, nei rapporti tra Agenzia delle Entrate ed il Comune di Ercolano, stante l’identità delle conclusioni dalle stesse parti rassegnate, possono essere integralmente compensate.
Le spese di lite, nei rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M. La Corte
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra l’Agenzia delle Entrate e d il Comune di Ercolano;
-condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della contribuente controricorrente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,