Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33195 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33195 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20873/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 897/2016 depositata il 04/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
NOME COGNOME, quale socio amministratore e legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE veniva reso destinatario di un avviso di accertamento mediante il quale l’erario contestava nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente un maggior reddito d’impresa, avviando correlate riprese fiscali; ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME, quali soci, venivano contestati con distinti avvisi maggiori redditi da partecipazione, con rettifica dei redditi imponibili e, pure in questo caso, connesse riprese dei maggiori tributi dovuti. I soci e l’ente impugnavano ciascuno per proprio conto gli atti; i ricorsi non venivano riuniti ed erano separatamente accolti; gli appelli erariali, anch’essi separatamente proposti, venivano respinti. Solo avverso la decisione n. 236/52/02 relativa alla posizione del socio NOME COGNOME il NOME.E.F. e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrevano per cassazione. Con la decisione n. 3303 del 2009 questa Corte accoglieva il ricorso erariale, dichiarava inammissibile quello proposto dal NOME.E.F. e rinviava la causa ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa CTR. Il giudizio non veniva tempestivamente riassunto. L’RAGIONE_SOCIALE iscriveva, quindi, a ruolo il preteso credito e notificava cartella di pagamento ad NOME COGNOME. Quest’ultimo impugnava la cartella adducendo, tra l’altro, la rilevanza del giudicato formatosi in senso favorevole alla società in
esito al ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento; sosteneva anche l’inapplicabilità del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 c.p.c., venendo in apice una nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello con conseguente salvezza RAGIONE_SOCIALEa statuizione di primo grado; adombrava, infine, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo per mancata riassunzione del giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALEa maggior parte dei ricavi pretesi. La CTP di Avellino rigettava il ricorso del contribuente. Non miglior sorte ha assistito il suo appello. Il ricorso per cassazione di NOME COGNOME è affidato a tre motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), degli artt. 23, 97, 113 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c. La sentenza viene censurata in quanto ‘ la mancata riassunzione del giudizio ex art. 393 c.p.c., consolidando la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ‘, la rendeva ‘ insensibile anche al giudicato esterno formatosi in tema di reddito societario in senso favorevole alla società ‘.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., ai sensi del n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., per essere la motivazione del rigetto priva di coerenza, tanto da far venire in apice l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Con il terzo motivo si lamenta, a tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione, rappresentato dall’intervenuto giudicato circa l’accertamento del reddito sociale del reddito dei singoli soci, con il loro corollario di effetti processuali.
Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE. In effetti, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, divenuta operativa dal 1^ gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare RAGIONE_SOCIALEa stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale deve ritenersi che la legittimazione ” ad causam ” e ” ad processum ” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. Un., n. 3118 del 2006). Solo all’RAGIONE_SOCIALE fa capo la legittimazione passiva; ne consegue che il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Ha chiarito questa Corte -condivisibilmente -che ‘ L’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche a favore dei soci, sebbene non abbiano partecipato al giudizio presupposto ed è pertanto opponibile all’Amministrazione finanziaria, in quanto parte in causa nel processo con la società ‘ (Cass. n. 4580 del 2018).
Il motivo è fondato e va accolto nei termini appresso indicati.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, in materia tributaria l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi
soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. Un. n. 14815 del 2008). Si è al riguardo peraltro ulteriormente precisato che il giudicato di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale RAGIONE_SOCIALEo stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.). In tal caso, la pregiudizialità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.
In altri termini, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso RAGIONE_SOCIALEa società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.).
In definitiva, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il
destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere. Ne consegue che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa (v. anche Cass. n. 4580 del 2018).
Orbene, essendo stato nella specie l’accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società (di carattere oggettivamente pregiudiziale rispetto a quello emesso nei confronti dei soci ed oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso di NOME COGNOME, costituendone il presupposto) annullato dalla CTP di Avellino, con successiva conferma da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Campania, non gravata tempestivamente con ricorso per cassazione, di tale giudicato di annullamento NOME COGNOME può giovarsi, anche se non ha partecipato a titolo personale al relativo giudizio, non avendo da tale mancata partecipazione ricevuto alcun danno: mentre l’ufficio non può invocare alcun limite all’efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo (cfr. Cass. n. 17368 del 2009 e Cass. n. 24793 del 2015).
In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza va pertanto disposta la cassazione in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384, 2° co., c.p.c. essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio. Così deciso in Roma, il 09/11/2023.