Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 454/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del controricorso (PEC: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Taranto n. 2439/28/2014, depositata il 28.11.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Taranto accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘intimazione di pagamento , per IRAP, IVA e altro, in
Oggetto: Tributi -Intimazione
-Dichiarazione di estinzione del giudizio relativo alla prodromica cartella di pagamento -Giudicato sostanziale – Esclusione
quanto la prodromica cartella di pagamento, a cui si riferiva l’intimazione impugnata, era stata oggetto di un giudizio dichiarato estinto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio , osservando che:
poiché nel giudizio riguardante la prodromica cartella di pagamento l’Ufficio aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, senza alcuna riserva e per tutte le somme iscritte a ruolo, la CTP di Taranto, con sentenza n. 318/03/06, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio senza alcuna specifica limitazione;
lo stesso Ufficio aveva chiarito che solo a seguito della richiesta di sgravio, presentata dalla contribuente, conseguente alla estinzione del giudizio, aveva proceduto a riesaminare gli atti del condono ed aveva ritenuta dovuta, a fronte dell’importo totale indicato nella cartella di pagamento in euro 406.612,69, la somma di euro 31.742,52, in quanto il condono ex art. 9-bis della l. n. 289/2002 aveva riguardato solo i versamenti dovuti a saldo dell’anno 1999 e non anche i versamenti dovuti a titolo di acconto;
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio nell’atto di appello proposto, la declaratoria di estinzione ex art. 46 del d.lgs. 546/1992 comporta «…la caducazione di tutti i provvedimenti resi nel relativo processo, non trovando applicazione la diversa regola di cui all’art. 310 c.p.c., in quanto il perdurare degli effetti ivi previsto per tali pronunce contrasterebbe con l’accettata definizione del rapporto oggetto delle stesse.. .» (Cass, n. 18640 del 2008);
ne consegue che, soltanto impugnando la sentenza dichiarativa dell’estinzione, l’Ufficio avrebbe potuto far valere la parte di pretesa che era stata portata dall’intimazione impugnata;
l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, 310 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la sentenza che aveva definito il giudizio relativo all’impugnazione della cartella di pagamento, prodromica all’intimazione impugnata, dichiarando cessata la materia del contendere, era di mero rito e non idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, essendo tale efficacia limitata al venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ed essendo irrilevante la motivazione con cui è stata decisa la cessazione della materia del contendere; rileva altresì che l’atto di definizione agevolata non aveva riguardato tutte le somme dovute, ma solo quelle interessate dal provvedimento di sgravio; – con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 6, della l. n. 289 del 2002, 12 preleggi, 1362 e segg. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il giudicato sorto a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della di definizione ovvero al provvedimento di sgravio, che non aveva di
materia del contendere era limitato al contenuto dell’atto interessato tutta la pretesa fiscale indicata nella cartella pagamento;
-i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
per consolidato indirizzo di questa Corte, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito di
intervenuta definizione di altra lite (nella specie, per condono ex art. 16 della legge 27 febbraio 2002, n. 289), non consegue alcun accertamento di giudicato sulla “res litigiosa”, trattandosi di un’assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. (ex plurimis, Cass. n. 8376 del 2013); nel processo tributario, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono (nella specie, appunto, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002) non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale (Cass. n. 33486 del 2018);
la CTR non si è attenuta ai richiamati principi ritenendo precluso il giudizio riguardante l’impugnata intimazione di pagamento, in forza del giudicato formatosi con riferimento alla sentenza dichiarativa di estinzione del diverso giudizio relativo alle cartelle di pagamento, sottese a detta intimazione, senza verificare se tutte le somme dovute in base alla intimazione impugnata fossero riconducibili alla domanda di condono;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria della Puglia in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025
Il Presidente NOME COGNOME