Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5534/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente nonché ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimataavverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1636/2020
depositata il 25/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della su indicata sentenza della CTR Puglia che, in controversia relativa ad un avviso di rettifica di maggior valore del diritto di superficie trasferito da NOME COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello dell’ufficio precisando che, sebbene l’intervento della COGNOME (adesivo alle ragioni della RAGIONE_SOCIALE) fosse da ritenersi inammissibile (in quanto la stessa era stata parte del giudizio conclusosi con la sentenza della CTP n. 2455/02/2014, non impugnata, che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso della predetta), la sentenza di primo grado -confermata- dispiegava effetti anche nei confronti della predetta quale coobbligata solidale ai sensi dell’ art. 1306, secondo comma, c.c..
NOME COGNOME resiste con controricorso e propone inoltre ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con motivo unico l’ Ufficio denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato favorevole al coobbligato solidale potesse estendersi alla Rigillo, la quale era stata destinataria del medesimo avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro per l’atto stipulato tra loro, laddove l’impugnazione della stessa, in separato giudizi o, sia pure per motivi di rito, era stata ritenuta inammissibile.
NOME COGNOME con il proposto ricorso incidentale condizionato, deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 14 e 53 d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici del gravame considerato che l’intervento in appello si era reso necessario in
quanto la predetta, parte del giudizio di primo grado, non era stata destinataria del ricorso in appello promosso dall’Agenzia delle Entrate.
Osserva il Collegio che il ricorso principale è fondato, dovendosi per contro rigettare il ricorso incidentale.
Va premesso che secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per l’imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di liquidazione, ottenga un giudicato a sé favorevole, non è precluso all’altro coobbligato, rimasto inerte di fronte all’avviso di liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.; la prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2016, nn. 15166 e 15167; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2017, nn. 5933 e 5934; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9210; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2018, n. 32813; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25621).
Tale principio trova, dunque, il suo limite principale nella formazione di un giudicato sfavorevole nei confronti del coobbligato che invochi l’applicazione del giudicato favorevole ad altro coobbligato nei confronti dell’ente impositore, trovando in tal c aso l’estensione ex art. 1306 cod. civ. ostacolo insormontabile nella preclusione maturatasi con l’avvenuta definitività della sua posizione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2017, n. 16560; Cass., Sez. 5^, 9
febbraio 2018, n. 3204; Cass., Sez. 5^, 1° febbraio 2019, n. 3105; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, n. 36713; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, n. 31127; Cass., Sez. 5^, 14 agosto 2024, n. 22846).
Circostanza quest’ultima che si è verificata ictu oculi nei confronti della Rigillo la quale non può invocare, a proprio vantaggio, un giudicato, per quanto favorevole ad un coobbligato solidale, a fronte di un giudicato sfavorevole nei propri confronti, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso ne l giudizio instaurato per l’impugnazione autonoma dell’identico avviso di rettifica e liquidazione, statuizione pacificamente non impugnata dalla predetta. La natura in rito del giudicato ostativo, comunque inidonea ad impedire la definitività della pretesa nei suoi riguardi, non induce ad una diversa conclusione.
In linea generale, l’avviso di liquidazione ha la funzione di liquidare il dovuto e di rendere esigibile l’imposta, ed assume e spiega altresì effetti preclusivi correlati alla sua definitività, in quanto rende incontestabile l’obbligazione tributaria così come risulta definita attraverso l’avviso medesimo; per cui la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso del contribuente comportando l’incontrovertibile riconoscimento della definitività dell’avviso di liquidazione, è idonea alla formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa impositiva (art. 2909 c.c.).
4.2. A nulla vale la circostanza che la stessa abbia dispiegato intervento volontario nel giudizio di appello, dato questo che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, non vale ad inficiare il suddetto giudicato a lei sfavorevole da ciò derivando la infondatezza delle censure avanzate con il proposto ricorso incidentale.
In conclusione, il ricorso principale va accolto mentre va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito, va dichiarata la inammissibilità delle domande proposte da NOME COGNOME in ragione del giudicato a lei
sfavorevole nascente dalla sentenza della CTP di Foggia n. 2455/02/2014.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la inammissibilità delle domande proposte da NOME COGNOME in ragione del giudicato a lei sfavorevole nascente dalla sentenza della CTP di Foggia n. 2455/02/2014. Condanna la Rigillo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell’Ufficio , nella somma di euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione