Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29320 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 36447-2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COSTANZA DE COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME PAOLA
rappresentati e difesi dagli Avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 7977/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA CAMPANIA, depositata il 20/9/2018;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I contribuenti indicati in epigrafe propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7977/2018, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n.
, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta complementare di registro su atto di compravendita immobiliare, a seguito di rettifica di valore del terreno in oggetto disposta con sentenza n. 5047/45/2010 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, confermata in appello.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con istanza, notificata in data 30/5/2019, il ricorrente NOME COGNOME ha proposto domanda di definizione della presente controversia ai sensi dell’ art. 6 D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136.
L RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 13/1/2020, ha provveduto al diniego della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 citato.
Avverso il provvedimento di diniego NOME COGNOME ha proposto ricorso per l’annullamento d el provvedimento di diniego.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe.
1.2. Il ricorso è infondato.
1.3. Questa Corte, ha più volte affermato (sulla scia dell’ orientamento RAGIONE_SOCIALE SU sulla nozione di «atto impositivo»: Cass., Sez. Un. n. 18298/2021) che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass. nn. 2054/2022, 9/2022, 20683/2021).
1.4. Come è noto, l’art. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, dispone che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
1.5. In deroga al criterio del valore della controversia, i commi successivi della richiamata disposizione prevedono che la lite possa essere definita con il versamento di importi inferiori, a seconda dell’esito dei precedenti gradi di merito.
1.6. L’art . 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, soggiunge che «la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».
1.7. Nel caso di specie, non si valuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione agevolata, in quanto la lite aveva ad oggetto un atto liquidatorio e non un atto impositivo.
1.9. Mediante l’avviso di liquidazione in oggetto -con cui è stato richiesto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale , parametrata sul maggior valore determinato con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 507/45/2010, passata in giudicato nei confronti dei ricorrenti – l ‘Ufficio si è infatti limitato a chiedere l’imposta in base al quantum riportato nella suddetta sentenza, confermata con le sentenze nn. 359, 360 e 361 del 2011 della Commissione tributaria regionale della Campania, in giudicato, emesse nei confronti dei ricorrenti.
1.10. Trattasi quindi di provvedimento di mera liquidazione del tributo, emanata senza il previo esercizio di alcun potere discrezionale dell’amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica, e senza applicazione di sanzioni (cfr. Cass. nn. 15946/2025, 25486/2022, 18840/2006, 19507/2004, 12147/2004).
1.11. Nel caso di specie, l’atto non esprime una finalità sostanzialmente impositiva, laddove l’avviso di liquidazione rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedente atto di accertamento, impugnato con pronuncia passata in giudicato, e non riveste natura di atto impositivo, non essendo il primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale era stata esercitata nei confronti degli odierni ricorrenti.
1.12. L’avviso di liquidazione in oggetto non ha originato dunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, con conseguente rigetto della richiesta di annullamento del diniego.
2.1. A seguire, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs 546/92 per illogicità
della motivazione laddove nell’accogliere l’appello erariale disponeva di rigettare l’impugnazione degli odierni ricorrenti («in riforma della sentenza gravata rigetta l’impugnazione proposta da … »).
2.1. La doglianza è infondata, trattandosi , alla luce dell’intero contesto motivazionale, di mero lapsus calami in cui è incorso il Giudice d’appello, che intendeva chiaramente riferirsi al rigetto del ricorso introduttivo in primo grado, e non al gravame avverso la sentenza di primo grado.
2.2. L’errore i n cui è incorsa la Commissione tributaria regionale risulta quindi agevolmente riconoscibile e non ha in alcun modo inficiato il ragionamento logico che ha portato alla decisione impugnata.
3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, violazione dell’a rt. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per nullità del procedimento, nonché dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. «per omesso esame di un punto decisivo della controversia (omesso esame e critica della sentenza di primo grado nella parte favorevole ai contribuenti) – mancanza assoluta dei motivi» e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di esaminare l’insussistenza del presupposto impositivo per intervenuto annullamento, con pronuncia in giudicato, dell’avviso di rettifica originariamente impugnato.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1306 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto non invocabile dagli odierni ricorrenti l’eccezione di giudicato fra condebitori solidali, di cui all’art. 1306 c.c.
3.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
3.4. È opportuno precisare che in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata
in giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce (cfr. Cass. nn. 6411/2021, 19580/2014).
3.5. Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato quanto segue: «Viene in rilievo in questo giudizio la questione dell’estensibilità del giudicato di annullamento dell’avviso di liquidazione ex art. 1306 c.c … L’applicazione del principio richiamato alla vicenda de qua comporta che i contribuenti-venditori non possono giovarsi della regola generale di cui all’art. 1306 co. II cod. civ. per invocare l’estensione a loro favore della pronuncia ottenuta dalla RAGIONE_SOCIALE, atteso che nei loro confronti si è consolidato un giudicato diverso, costituito dalla sentenza della CTP n. 507/45/2010, confermata in appello dalla CTR con sentenze n. 359,360 e 361/08/2011, a seguito di domande da ciascuno di loro proposte …».
3.6. Emerge, invero, dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti che il ricorso avverso l’avviso di rettifica, originariamente emesso nei confronti dei ricorrenti e di RAGIONE_SOCIALE, fu respinto con sentenza della CTP n. 507/45/2010, confermata in appello nei confronti dei ricorrenti con sentenze n. 359, 360 e 361/08/2011, passate in giudicato, e, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 358/08/2011, oggetto di ricorso in cassazione, deciso con ordinanza n. 3081/2014, con cui fu annullata la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della CTR di Napoli; con sentenza della CTR n. 3685/29/15 fu successivamente disposto l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione nei confronti della sola ricorrente, RAGIONE_SOCIALE
3.7. Lo schema, tracciato nell’art. 1306 c.c., cui si ispira la disciplina favorevole al condebitore solidale, è volto a munire tale obbligato, quando sia rimasto estraneo al giudizio, della eccezione da «opporre» al creditore, per paralizzarne la pretesa (o la maggiore pretesa), in caso di giudicato favorevole conseguito da altro condebitore (comma 2).
3.8. Trattandosi di disciplina intesa, eccezionalmente, a tutelare il condebitore estraneo al giudizio, estendendo a lui gli effetti dei giudicato oltre i limiti dell’art. 2909 c.c., la ratio della tutela non solo viene a mancare (arg. comma 1), ma addirittura risulterebbe in contrasto con gli stessi principi della
cosa giudicata sostanziale, in ipotesi di giudizio conclusosi con autonoma efficacia nei confronti dello stesso condebitore meno favorito.
3.9. In altri termini, ove, su un’obbligazione solidale, come nel caso in esame, si siano formati più giudicati, ognuno dei debitori resta soggetto alle statuizioni contenute in quello che lo riguarda, in quanto il giudicato diretto devitalizza l’efficacia riflessa di qualsivoglia altro giudicato.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di parte ricorrente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia; rigetta il ricorso iscritto al nrNUMERO_DOCUMENTO; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 30.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)