Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29301 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29301 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto:
iva -servizio postale -esenzione –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24695 d el ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 20 17 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE-riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO,
NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale depositata il 28 giugno 2023, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso quest’ultimo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, n. 912/3/2017, depositata in data 15 marzo 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ;
uditi per la ricorrente gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO;
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla RAGIONE_SOCIALE, soxcietà esercente l’attività di riscossione mediante ruolo, un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale era stata irrogata la sanzione per omessa regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE alla quale era stato affidato il servizio di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, in quanto le suddette operazioni non erano state assoggettate a iva; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e la società appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello principale, in particolare ha ritenuto che erano da condividere le motivazioni di altra sentenza resa da altra Commissione tributaria regionale avente un oggetto sostanzialmente analogo a quello in esame; nella sentenza richiamata, in particolare, si era ritenuto che alla fattispecie doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 10, n. 16, d.P.R. n. 633/1972; sotto tale profilo, il regime di esenzione di cui alla suddetta previsione poteva trovare applicazione, anche alla luce della norma interpretativa di cui all’art. 6 , l. n. 31/1980, solo con riferimento alle prestazioni rese dall’RAGIONE_SOCIALE nell’espletamento del servizio postale o da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione, sicchè l’esenzione aveva riguardo solo alle prestazioni rese per i servizi postali universali e non a quelle di recapito della corrispondenza non epistolare svolte per conto di un’altra impresa privata al di fuori del regime di esclusiva; nella specie, tali requisiti soggettivi non erano stati riscontrati né provati; non sussisteva, inoltre, il difetto di motivazione dell’atto impugnato né la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12, legge n. 212/2000, né poteva trovare accoglimento la ragione di doglianza della società relativa al fatto che non poteva essere applicata la sanzione sulla base della supposta natura di organismo pubblico della società in quanto partecipata anche dall’RAGIONE_SOCIALE .
La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura ed illustrato con successiva memoria. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi de ll’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118, disp. a tt., cod. proc. civ., e dell’art. 36 , d.lgs. n. 546/1992, per avere pronunciato con una
motivazione apparente, essendosi limitata a riportare l’intero contenuto di una sentenza di altra sezione avente ad oggetto un differente atto impositivo e un’altra annualità rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione al secondo motivo di appello incidentale con il quale era stata rilevata la violazione dell’art. 16, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 17bis, d.lgs. n. 546/1992, in quanto la sanzione era stata illegittimamente irrogata senza adottare l’atto di contestazione e, senza, quindi, consentire alla società di presentare deduzioni difensive. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione al motivo di appello incidentale con il quale era stata rilevata la sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa sulla portata e sull’ambito di applicazio ne RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiva la contestazione.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 10, comma 1, n. 5), d.P.R. n. 633/1972, in quanto la suddetta previsione avrebbe riguardo a tutte le prestazioni effettuate e non solo a quelle relative alla procedura di riscossione dei tributi.
Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art., 16, comma 1, n. 16, d.P.R. n. 633/1972, poiché l’attività in esame era stata svolta nell’interesse pubblico di riscossione ed era espressione di poteri pubblicistici del concessionario e , inoltre, in quanto l’attività di
RAGIONE_SOCIALE costituiva un servizio postale vero e proprio, in quanto aveva operato in alternativa al servizio di RAGIONE_SOCIALE italiane.
Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo consistente nella insussistenza della potestà sanzionatoria da parte dell’ufficio fiscale attesa la sua carenza di legittimazione attiva alla contestazione.
Ai fini della definizione della presente controversia assume rilevanza nel presente giudizio quanto dedotto dalla ricorrente con la memoria nella quale, in particolare, si evidenzia l’avvenuto annullamento della pretesa impositiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE pronunce RAGIONE_SOCIALE sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia, passate in giudicato.
Evidenzia parte ricorrente che tali sentenze rivestono decisiva importanza nel presente giudizio, poiché, con autorità di cosa giudicata, hanno statuito in ordine al l’insussistenza della violazione contestata alla società RAGIONE_SOCIALE e sul cui presupposto era stata irrogata la sanzione alla RAGIONE_SOCIALE
A tal proposito, dalla documentazione prodotta si evince che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1217/2017, passata in giudicato, si è pronunciata , tra l’altro, sulla legittimità degli avvisi di accertamento notificati alla società RAGIONE_SOCIALE, per mancata applicazione dell’iva , anche relativamente all’anno 2007, sulle prestazioni di servizi resi in favore di RAGIONE_SOCIALE , in quanto, secondo la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non poteva trovare applicazione il regime di esenzione.
Il giudice del merito, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, ha rigettato l’appello dell’ufficio, e, in particolare, ha ritenuto che l’attività posta in essere da RAGIONE_SOCIALE rientrava nel
regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 633/1972, con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.
La statuizione di annullamento della pretesa impositiva, passata in giudicato, ha effetti riflessi sul presente giudizio.
In primo luogo, va osservato che, secondo questa Corte, il giudicato esterno (e analogamente deve dirsi per il giudicato riflesso) è rilevabile in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, anche qualora risulti da atti che siano stati prodotti per la prima volta in cassazione, purchè il documento nuovo costituito dalla sentenza passata in giudicato si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito e venga prodotto con la notifica del ricorso per cassazione, non operando in tal caso la preclusione di cui all’art. 372, cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi; diversamente, l’eventuale contrasto tra le due pronunzie potrebbe integrare i presupposti di un vizio revocatorio, causando un inconveniente incompatibile con il principio di rango costituzionale di economicità dei giudizi (Cass. civ., 20 settembre 2023, n. 26916; Cass. civ., 30 ottobre 2003, n. 16376).
Sotto tale profilo, la suddetta sentenza risulta passata in giudicato in data successiva alla pronuncia del giudice del gravame (15 marzo 2017) oggetto della presente controversia, essendo stata depositata il 21 marzo 2017, sicchè il giudicato si è formato dopo la pronuncia oggetto di censura nel presente giudizio, con conseguente ammissibilità dell’eccezione di giudicato in questo giudizio .
In secondo luogo, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l’efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo
al giudizio venga a configurarsi una relazione di ” pregiudizialitàdipendenza in senso giuridico ” (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea AVV_NOTAIO, debba dirsi che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall’art. 2909 c.c., e che, dunque, l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo.
Questa Corte ha, quindi, precisato che l’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di ” diritti dipendenti o comunque subordinati ” al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto ” autonomo ed indipendente ” rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso RAGIONE_SOCIALE obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252).
Più in particolare, le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una efficacia “riflessa” del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casistica giurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di “dipendenza” che caratterizza la situazione giuridica di cui quest’ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può, infatti, configurarsi come: a) “dipendente” nel senso di “accessoria” (es. obbligazione fidejussoria);
b) “dipendente” sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di “derivata o subordinata” (es. sublocazione; subappalto, contratti derivati in genere); c) “dipendente” sul piano del diritto sostanziale, nel senso di “pregiudicata” (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio “inter alios” passato in giudicato).
Con riferimento al caso di specie, l’applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1217/2017, passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
Invero, il presente giudizio ha ad oggetto l’irrogazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, per omessa regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE alla quale era stato affidato il servizio di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, in quanto le suddette operazioni non erano state assoggettate a iva.
Il presupposto, quindi, della irrogazione della sanzione risiede nell’accertamento della irregolare emissione della fattura da parte della società che aveva prestato il servizio.
La circostanza, quindi, che sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che le fatture emesse nell’anno 2007 dalla società RAGIONE_SOCIALE non erano irregolari, produce i suoi effetti riflessi sul presente giudizio, in quanto è venuto meno il presupposto della irrogazione della sanzione nei confronti del committente che aveva acquistato il servizio, sussistendo tra l’oggetto del giudizio definito con autorità di cosa giudicata e quello del presente giudizio un rapporto di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, in quanto l’irrogazione della sanzione trovava il suo necessario presupposto sulla prospettazione, ritenuta non legittima dal giudice del merito, della irregolare emissione della fattura da parte del prestatore del servizio. Ne consegue che la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza censurata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società ricorrente.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE spese, l’esito del giudizio, in dipendenza di sopravvenute ragioni estranee all’odierna controversia, quali la formazione di un giudicato riflesso preclusivo di una diversa soluzione, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” giustificanti, a norma dell’art. 92, cod. proc. civ., comma secondo, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio (Cass. civ., 21 luglio 2023, n. 21853).
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza censurata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società ricorrente e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2023.