Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30550 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Ires, Iva ed Irap, 2011 -Giudicato penale -Incidenza nel giudizio tributario -Ordinanza interlocutoria.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10413/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3592/2019 resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 25/09/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse l’appello dell’ufficio proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2011, scaturi to da operazioni oggettivamente inesistenti fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE In particolare, i giudici d’appello evidenziarono che questa non aveva adeguati mezzi propri per eseguire le prestazioni fatturate né poteva ritenere che si fosse avvalsa dell’ausilio d i società terze, posto che quasi tutti i costi erano relativi a operazioni con la società RAGIONE_SOCIALE, del tutto non operativa; le fatture erano generiche e la documentazione di supporto frammentaria; né aveva rilievo decisivo la circostanza che le fatture risultassero pagate con bonifici bancari.
Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di decisione anticipata. Il ricorrente ha depositato istanza di decisione della causa.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025, per la quale la ricorrente ha depositato memoria e l’AVV_NOTAIO atto di rinuncia al mandato .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, e 5 d.lgs. n. 546/1997; ha errato la CTR nel ritenere che la contribuente non abbia offerto la prova mediante documenti tecnici e contrattuali dell’esecuzione da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prestazioni dedotte nelle fatture nn. 43, 44, 56, 72, 73, 80 e 90/2011, con conseguente diritto
alla deduzione dei costi a fini Ires, al loro computo a fini Irap e alla detrazione dell’I va.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., avuto riguardo al mancato soddisfacimento dell’onere ex art. 2697 c.c. gravante sull’RAGIONE_SOCIALE, anche in riferimento all’art. 2727 c.c., in quanto gli elementi indiziari si riferiscono ad attività di controllo eseguite nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del suo fornitore RAGIONE_SOCIALE il cui p.v.c. non è stato prodotto dall’ente e poiché dalla inesistenza RAGIONE_SOCIALE relative operazioni non è possibile inferire l’inesisten za anche RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
Con la memoria depositata in data 15/10/2025 parte ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata invocando la sopravvenuta previsione dell’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000, richiamando il giudicato penale assolutorio intervenuto a seguito della sentenza dibattimentale n. 2627/2024, irrevocabile il 15/11/2024, resa dal Tribunale di Monza sui medesimi fatti di cui all’odierno processo. La sentenza in questione è stata a sua volta depositata in data 6/06/2025.
Il giudizio va rinviato a nuovo ruolo, alla luce della pendenza della questione della rilevanza del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, di cui all ‘art. 21 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, presso le Sezioni Unite di questa Corte (o.i. n. 5714/2025).
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME