Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9654 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9654 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.6500/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, studio INDIRIZZO, alla INDIRIZZO (pec:EMAIL; EMAIL).
-ricorrente principale -controricorrente incidentalecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec EMAIL).
-controricorrente -ricorrente incidentale- tributi
COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla INDIRIZZO
(pec:massimoEMAIL; EMAILnet).
-controricorrenti incidentaliNonché RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t.
-intimata-
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.4446/05/14, pronunciata il 27 maggio 2014, depositata in data primo settembre 2014 e non notificata.
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il P.G., NOME COGNOME che si è riportato alle proprie conclusioni scritte, chiedendo il rinvio o, in subordine, il rigetto dei ricorsi.
Uditi l’avv. NOME COGNOME per la parte contribuente e l’avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate , il quale ha prodotto ordinanza della C.g.t. di secondo grado del Piemonte di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con quattro articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.4446/05/14,
pronunciata il 27 maggio 2014, depositata in data primo settembre 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli riuniti del contribuente e dell’ufficio.
La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento con cui l’ ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta dal 2001 al 2006, conseguenti all ‘asserita esterovestizione della società RAGIONE_SOCIALE, residente, in realt à , secondo l’Ufficio, in Italia e riconducibile al predetto Barletta ed ai suoi familiari; l’accertamento è stato inoltre esteso anche a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci di fatto.
I contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano che accolse parzialmente i ricorsi, confermando la ripresa a tassazione solo nei confronti di NOME COGNOME e limitatamente all’anno di imposta 2006.
L ‘ Agenzia delle entrate e NOME COGNOME proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza impugnata, ha rigettato entrambi i gravami, ritenendo che: (a) la societ à olandese RAGIONE_SOCIALE altro non fosse che una contenitore vuoto della operazione commerciale incentrata sulla vendita del centro commerciale Campania realizzato da altre societ à del gruppo ; (b) che la suddetta società avesse la propria sede amministrativa in Italia e che il Barletta ne era il dominus assoluto ; (c) che non vi fosse la prova che COGNOME, COGNOME e COGNOME fossero soci di fatto; (d) che non vi fosse evidenza di attività commerciale della società RAGIONE_SOCIALE per gli anni anteriori al 2006.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, l’ Agenzia delle entrate, cui il ricorrente principale resiste con controricorso insieme con
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME mentre Equitalia Nord S.p.A è rimasta intimata.
Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo 2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto dei ricorsi.
Il ricorrente avanzava istanza di riunione con altro procedimento, che tuttavia risultava già deciso da questa Corte con ordinanza n.22640/2023 in relazione all’anno di imposta 2007 ; inoltre, con nota del 28 febbraio 2025, depositava le sentenze penali di assoluzione nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti, chiedendo, con successive memorie, rilevarsi l’efficacia del giudicato penale nella presente fattispecie, ai sensi dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000.
Infine, depositava istanza di rinvio dell’udienza in attesa dell’eventuale pronuncia delle Sezioni unite in ordine alla questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art.21 bis d.lgs. n. 74/2000, questione rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2025 n.5714, pubblicata il 4 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’i nesistenza o nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Il ricorrente principale si duole della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la C.t.r. gli avrebbe imputato integralmente la ripresa a tassazione avanzata nei confronti
della RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006, benché l’Agenzia delle Entrate avesse contestato allo stesso solo il 50% del reddito di partecipazione nella società.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’i nesistenza o nullità della sentenza nella parte in cui qualifica il dott. COGNOME come “capo assoluto” della COGNOME, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 18, 19, 24 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia l’i llegittimità della sentenza per violazione dell’art. 73, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nella parte in cui considera RAGIONE_SOCIALE una societ à esterovestita .
1.5. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. aveva riconosciuto superata la presunzione di legge per il solo fatto che il contribuente aveva dato prova del fatto che le movimentazioni di denaro dal 2001 al 2005 fossero avvenute all’interno del gruppo di società.
1.6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.2247 cod. civ., poich é la C.t.r. avrebbe escluso l’esistenza di una società di fatto valorizzando elementi inconferenti e non decisivi.
2.1. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso appare la questione in ordine all’efficacia del giudicato penale .
Le parti private, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza prescritto dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, hanno depositato la sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, e depositata in cancelleria
il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti dei sig.ri COGNOME e COGNOME e la sentenza n.1626/16, resa il 10 febbraio 2016 dal Tribunale di Milano, depositata il 25 marzo 2016, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti nei confronti di Barletta NOMECOGNOME
In maggior dettaglio, come rilevato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE ritenuta esterovestita, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati rinviati a giudizio, nella qualità di amministratori di fatto, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi in relazione ai periodi di imposta dal 2001 al 2007, e il processo penale che ne è scaturito si è concluso in secondo grado con sentenza n. 3689 della Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, depositata in cancelleria il 10 luglio 2015 che ha assolto COGNOME e COGNOME perché il fatto non sussiste (essendo COGNOME già stato assolto in primo grado).
Inoltre, con la sentenza n.1626/16 del Tribunale di Milano, il Barletta è stato assolto dal reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef in relazione ai periodi di imposta dal 2006 al 2008, quale socio di fatto della RAGIONE_SOCIALE con una partecipazione del 50%.
In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati (avvisi di accertamento e nelle cartelle di pagamento per gli anni di imposta dal 2001 al 2006) nell’odierno giudizio, rilevano nella controversia le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21 -bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.
Rileva, altresì, l’ulteriore questione per la quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost.
Sussistono, dunque, i presupposti del rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la sua trattazione sempre in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Cos ì deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2025