Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21625/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale alla PEC
;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO PUGLIA n. 1544/2023 depositata il 19/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di ‘confezione in serie di abbigliamento esterno’, impugnava l’avviso di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Lecce, notificatole il 30 luglio 2018, mediante il quale venivano recuperati importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva.
L’Ufficio aveva proceduto ad accertare il maggior reddito d’impresa effettivo concernente l’anno d’imposta 2015 rispetto a quello dichiarato. La rideterminazione del reddito traeva origine dagli elementi acquisiti dai funzionari dell’A.F. nel corso della verifica conclusasi con la redazione, in data 20 aprile 2020, di PVC nel cui ambito veniva contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di costi relativi a prestazioni ricevute nell’anno 2014 ritenuti non riferibili, sulla base del principio di competenza, al 2015.
La CTP di Lecce, con sentenza n. 1269/01/19 pronunciata il 02/07/19 e depositata il 16/07/19, accoglieva parzialmente il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto il successivo appello della contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 D. Lgs. 74/00, 7, co. 4^ D. Lgs. n.
546/92, 115 e 116 c.p.c. e 409, 652 e 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 1^ co. n. 3 cpc’ , per avere la Corte di secondo grado ‘ incentrato la propria determinazione di annullamento dell’avviso sulla base del «giudicato penale», rappresentato dalla motivazione della sentenza di assoluzione n. 1281/2022 del Tribunale di Lecce Sezione monocratica penale, ignorando l’autonomia dei due giudizi (penale e tributario), fondati su differenti mezzi di prova e criteri di valutazione, senza procedere -come sarebbe stato necessario – ad una autonoma valutazione dei fatti di causa e degli elementi probatori in atti, in tal modo violando il principio del c.d. ‘doppio binario’ di cui all’articolo 654 cpp il quale dispone che «la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (…) purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa ‘.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 109 DPR n. 917/1986 e 19 DPR n. 633/72 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3) cpc ‘, per avere la CTR trascurato del tutto gli elementi presuntivi dedotti dall’Amministrazione, limitandosi a valorizzare in senso assorbente il giudicato penale e a dare risalto probatorio alle risultanze di una consulenza di parte.
Ad avviso di questa Corte la causa attinge profili che ne suggeriscono il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
In principalità, ad essere intercettato è l’assetto dei rapporti fra giudizio penale e giudizio tributario, ridefinito dal recente D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, anche mediante l’introduzione di un nuovo art. 21bis nel corpo del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, testo contenente ab origine la disciplina dei rapporti in parola.
La controversia investe, inoltre, il tema del perimetro di incidenza, della portata sistemica e, infine, della riferibilità alla società nei cui
confronti viene condotto l’accertamento tributario, del ‘giudicato penale’ immediatamente riguardante il rappresentante legale dell a società medesima. Nel caso di specie il giudice regionale ha valorizzato, infatti, la sentenza penale, emessa dal Tribunale di Lecce il 5 maggio 2022, n. 1281, di assoluzione (con la formula « perché il fatto non sussiste ») di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dal reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 a seguito