Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
Oggetto: rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8481/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge PEC:
dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo EMAIL)
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale in atti (PEC: avvEMAIL) dal quale è rappresentato e difeso
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9362/16/2023 depositata in data 20/11/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-l’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Messina Ufficio controlli -notificava al contribuente gli avvisi di accertamento nn. TYX04M101732/2018 dell’importo di € 3.443,96 per imposte, sanzioni ed interessi anno d’imposta 2012, TYX04M101739/2018 dell’importo di € 49.715,01 per imposte, sanzioni ed interessi anno d’imposta 2013, TYX04M101740/2018 dell’importo di € 116.428,42 per imposte, sanzioni ed interessi anno d’imposta 2014 e TYX04M101741/2018 dell’importo di € 132.198,96 per imposte, sanzioni ed interessi anno d’imposta 2015; tali atti accertativi trovavano il loro presupposto nelle risultanze dell’attività di controllo svolta dalla Guardia di FinanzaCompagnia di Taormina, come da PVC del 20 dicembre 2017, nell’ambito di una verifica fiscale condotta nei confronti dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE
-la CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da COGNOME ed annullava gli avvisi di accertamento in contestazione;
-avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate;
-con la sentenza qui gravata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia impugnata;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi gravame;
-resiste il contribuente con controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo censura la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d. Lgs. n. 546/92 (art. 360, n. 4, c.p.c.) per motivazione omessa o apparente, avendo la CGT eseguito una apodittica ed acritica relatio alla sentenza di primo grado;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), dolendosi della parte della pronuncia impugnata in cui il giudice dell’appello ha ritenuto che non esistessero indizi adeguati di responsabilità in capo al contribuente; secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente i Giudici di seconde cure sembrano non aver preso in alcun modo in considerazione quanto evidenziato dall’Ufficio nei propri atti, e da ultimo nel proprio appello;
-osserva la Corte che è in atti sentenza penale di assoluzione resa dal Tribunale di Messina, n. 214/24 reg. sent. munita di attestazione di irrevocabilità con la quale il contribuente è stato assolto dalle imputazioni mossegli ex art. 530 c. 1 c.p.p.;
-la questione relativa all’applicazione e alla rilevanza del giudicato penale nel processo tributario, ex art. 21 del d. Lgs. n. 74 del 2000, è attualmente pendente di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte: in attesa di tale pronuncia, la controversia va quindi rinviata a nuovo ruolo;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.