Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Accertamento analitico – induttivo – Avv. Acc. IRPEF – IRAP – IVA ed altro – 2009
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30337/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto Empedocle, INDIRIZZOEMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5120/2021, depositata in data 27 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE per l’anno di imposta 2009. Invero, il contribuente, per i periodi di imposta dal 2009 al 2012, veniva sottoposto a verifica fiscale a carattere generale da parte della Guardia di finanza,, tenenza di Canicattì, per l’attività di commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici. Il
relativo controllo si era svolto nello sviluppo delle giacenze di magazzino rilevate in sede di accesso giacenti sia nel locale deposito sito in INDIRIZZO sia presso il punto vendita sito in INDIRIZZO a Canicattì. La Guardia di finanza, dopo aver rilevato dettagliatamente la merce per qualità e quantità e dopo aver confrontato i prezzi di acquisto rilevati dalle fatture passive e i prezzi di vendita per ogni singolo articolo commercializzato rilevato dai listini e/o cartelli di prezzo, aveva determinato la percentuale di incidenza degli articoli venduta sul totale del monte merci e la percentuale media ponderata di ricarico effettivamente praticata pervenendo a determinare una diversa percentuale di ricarica e cioè, nella vendita all’ingrosso, nella misura del 50% e, nella vendita al dettaglio, nella misura del 100%: Conseguentemente l’Ufficio accertava un reddito di impresa di € 476.127,00 rettificando conseguentemente la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. L’istanza di accertamento con adesione non andava a buon fine.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Agrigento; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che ribadiva la legittimità del proprio operato.
La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 2785/2014, accoglieva il ricorso, ritenendo plausibili e veriterie le argomentazioni offerte dal contribuente a fronte del compendio indiziario prodotto dall’amministrazione erariale.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Sicilia, si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 5120/2021, depositata in data 27 maggio 2021, la C.t.r. rigettava l’appello e confermava la sentenza di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed i contribuenti hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 54, d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha contestato la legittimità del procedimento seguito dai verbalizzanti e fatto proprio dall’Ufficio, teso a una ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi, poiché, a loro dire, tale ricostruzione è stata operata determinando la percentuale di ricarico dell’anno 2012 (anno di inizio verifica fiscale) ed estendendola, poi, all’anno di imposta in contestazione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con l’art. 2729 cod. civ., nonché dell’art. 2735 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. avrebbe arbitrariamente applicato e contestualmente disapplicato le regole sulla prova presuntiva, omettendo di argomentare e motivare circa la fonte del suo convincimento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ)» l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha del tutto obliterato l’esame della confessione stragiudiziale di controparte.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e degli artt. 1, secondo e settimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato il principio di autonomia del processo tributario da quello penale.
Preliminarmente, va disaminata l’eccezione sollevata dal controricorrente in memoria e relativa all’invocato annullamento dell’avviso di accertamento in virtù dello ius superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 4, lett. m., del d.lgs. n. 87/2024. Invero, è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 che (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis , rubricato ‘Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione’, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.’ Tale ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore
del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di
entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza.
2.1. Nella fattispecie in esame, il contribuente ha depositato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste munita della formula dell’avvenuto passaggio in giudicato in data 10/3/2015.
Senonchè, sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, per cui con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell’àmbito del procedimento n. 27278/2017 R.G., è stata disposta l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione interpretativa dell’applicabilità della novella legislativa circa gli effetti del giudicato penale assolutorio anche al presupposto impositivo, ma anche la sua stessa riferibilità all’assoluzione ex 530 2° comma c.p.p..
Pertanto, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle SSUU con ordinanza n. 5714/2025 del 4 marzo 2025.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.