Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/04/2025
Cartella di pagamento -iscrizione provvisoria -Sospensione del giudizio – riassunzione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24302/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec EMAIL,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla INDIRIZZO, (pec:EMAIL,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, N. 2358/2020, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello Stato NOME COGNOME e per NOME COGNOME l’Avv. NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME cartella di pagamento, emessa ex art. 15 d.P.R. n. 603 del 1972, a titolo di iscrizione provvisoria in pendenza del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento (n. TF7011000344/2012). Con quest’ultimo l’Ufficio, con riferimento all’anno di imposta 2006, aveva recuperato nei confronti del COGNOME il reddito da partecipazione nella società di diritto olandese, RAGIONE_SOCIALE, considerata dall’Amministrazione una società di fatto este ro-vestita nei confronti della quale era stato emesso precedente avviso di accertamento (n. T9B02HI04872/2012).
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla CTP di Caserta nei confronti sia della società di riscossione che dell’Agenzia delle entrate .
La CTP, all’udienza del 26 marzo 2018, dichiarava l’estinzione del giudizio, ex art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’assenza delle parti costituite.
Avverso detta sentenza spiegava appello il contribuente.
La CTR con la sentenza di cui all’epigrafe, accoglieva l’appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la riassunzione del giudizio. Il giudice del secondo grado rilevava che l’accertamento in primo grado della mancata riassunzione del giudizio
non era conforme all’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1 992; che nemmeno vi era spazio per l’applicazione dell’ art. 45 d.lgs. cit.; che, pertanto, non sussistevano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per inattività delle parti; che per tale ragione non era possibile la rimessione del giudizio innanzi alla CTP. ex art. 59 d.lgs. cit; che invece, la rimessione doveva essere dichiarata sia perché il giudizio sull’avviso di accertamento personale ed anche quello sull’avviso di accertamento societario erano ancora in fase di sospensione e sia perché il giudizio non si era svolto nel contraddittorio della società e di tutti i soci,
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente si difende a mezzo controricorso.
Il controricorrente in data 2 marzo 2025 ha depositato: 1) Sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. COGNOME; 2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di COGNOME, Barletta e COGNOME
In data 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale, in primo luogo, ha riferito che nelle more del presente giudizio, l’Avviso Personale è stato annullato dalla CTP di Caserta con sentenza confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania con sentenza n. 3863 dell’11 giugno 2024. Ha, altresì, affermato che, in relazione ai medesimi fatti da cui sono derivati prima l’ avviso presupposto, poi l’avviso p ersonale e, infine, la Cartella di Pagamento si è già pronunciato il Giudice penale con sentenze definitive di assoluzione
rese nei confronti dei presunti soci di fatto di COGNOME perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l ‘Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Assume cha la C.t.r. ha errato nel richiamare l’art. 43 cit . in quanto norma estranea al tema del contendere; che, nella fattispecie in esame, sebbene permanessero le ragioni che avevano giustificato la sospensione del giudizio, vi era comunque l’onere delle parti di porre in essere gli adempimenti necessari alla sua prosecuzione; che tanto, tuttavia, non era avvenuto.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992 cit.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente una fattispecie di litisconsorzio necessario in controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento nella quale non vi è il presupposto dell’unitarietà dell’accertamento.
Sebbene il contribuente ha dedotto in memoria che l’avviso di accertamento in ragione del quale è stata emessa la cartella a titolo di iscrizione provvisoria è stato annullato dalla C.t.p. con sentenza confermata in appello, non ha versato in atti i relativi provvedimenti.
Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo preliminare a ll’esame dei motivi di ricorso la questione relativa all’efficacia del giudicato penale.
3.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza , prescritto dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit., ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato,
evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso .
3 .2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegn azione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21 -bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.
3 .3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost.
P.Q.M .
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.