Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23623/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Avellino, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 2025/2022, depositata il 23 febbraio 2022;
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA-IRAP 2012-2013
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
-Rilevato che:
1. All’esito di verifica fiscale e sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società RAGIONE_SOCIALE i seguenti avvisi di accertamento: a ) avviso di accertamento n. TFK0 30503004/2018, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione costi dedotti a fronte di operazioni ritenute inesistenti e costi non inerenti, determinando per l’anno 2012 una maggiore IRES di € 34.379,00, una maggiore IRAP di € 6.806,00 ed una maggiore IVA di € 30.145,00, oltre sanzioni ed interessi; b ) avviso di accertamento n. TFK030503088/2018, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione costi dedotti a fronte di operazioni ritenute inesistenti, ammortamenti indeducibili e corrispettivi per proventi illeciti, determinando per l’anno 201 3 una maggiore IRES di € 75.167,00, una maggiore IRAP di € 13.543 ,00 ed una maggiore IVA di € 56.583,00, oltre sanzioni ed interessi; c ) avviso di accertamento n. TFK 070503033/2018, con il quale l’Ufficio accertava, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’anno 2012, una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 20% sull’utile extra -contabile attribuito dalla società ai soci titolari di una partecipazione non qualificata (a seguito della rettifica del reddito di impresa attribuito per presunzione ai soci per la ristretta base sociale; d ) avviso di accertamento n. TFK070503101 /2018, con il quale l’Ufficio effettuata lo stesso accertamento delle ritenute d’imposta per l’anno 2013.
Venivano altresì emessi gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2018 e NUMERO_DOCUMENTO/2018, con i quali era accertato il maggior reddito di partecipazione all’80% nella società RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME NOME, per gli anni 2012 e 2013.
Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dalla RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la quale, con sentenza n. 1307/2019, depositata il 16 dicembre 2019, previa riunione degli stessi, li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame da parte della sola società RAGIONE_SOCIALE (limitatamente, quindi, agli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti), la Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2025/2022, pronunciata il 3 novembre 2021 e depositata in segreteria il 23 febbraio 2022, rigettava l’appello, condannando la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi (ricorso notificato il 23 settembre 2022).
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
In data 28 dicembre 2023 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., ritenendo lo stesso manifestamente infondato.
In data 8 febbraio 2024 il difensore della contribuente presentava istanza di trattazione del ricorso ex art. 380bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 24 febbraio 2025 è stata, quindi, fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
-Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, posto che le doglianze proposte non erano rivolte al richiamo al p.v.c., bensì alla informativa della G.d.F., cui lo stesso p.v.c. faceva richiamo per stralci, senza che la stessa fosse stata messa a disposizione del contribuente; la stessa informativa, peraltro, non poteva costituire una prova certa circa l ‘inesistenza delle operazioni ivi indicate, tanto è vero che il Tribunale di Avellino, con sentenze n. 2170/2021, depositata il 13 dicembre 2021, e n. 81/2022, depositata il 16 aprile 2022, entrambe passate in giudicato rispettivamente in data 25 febbraio 2022 e 4 giugno 2022, aveva assolto il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMECOGNOME imputato per i medesimi fatti posti a fondamento dell’avviso di
accertamento, con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ , ritenendo insussistente la prova che le fatture in oggetto fossero oggetto di operazioni oggettivamente inesistenti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva proceduto a liquidare le spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, in quanto questa era stata in giudizio senza il ministero di un difensore.
Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con riferimento alla questione rimessa da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo 2025, in ordine alla riferibilit à del disposto di cui all’art. 21 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione.
Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questione per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimit à costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Invero, con riferimento ai fatti da cui sono derivati gli avvisi di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenze definitive di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società.
In particolare, il Tribunale di Avellino, con sentenze n. 2170/2021 del 10 novembre 2021, depositata il 13 dicembre 2021, e n. 81/2022 del 18 gennaio 2022, depositata il 16 aprile
2022, ha assolto il COGNOME dalle imputazioni a lui ascritte relativamente all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per gli anni d’imposta 2012 e 2013 , perché il fatto non sussiste.
Orbene, ciò posto, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento degli avvisi di accertamento, è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche ai giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 -che ha introdotto il nuovo art. 21bis cit. purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti: cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), deve essere rinviata a nuovo ruolo anche la trattazione del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025.