Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20995 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 12150-2022, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente e resistente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (cf. NUMERO_DOCUMENTO), in persona dl legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 10164/12/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza camerale del 26 marzo 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento –
Pregiudizialità di diversa
sentenza – Limiti
Rilevato che
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che, all’esito di una verifica condotta da militari della GdF, che aveva interessato la società RAGIONE_SOCIALE per gli anni d’imposta 2009/2014, alla contribuente furono notificati vari avvisi d’accertamento, e tra essi , relativamente all’anno d’imposta 2010, quello con cui l’ufficio aveva inteso recuperare i l maggior imponibile, e quello con il quale l’ufficio, sulla base della presunta distribuzione ai soci degli utili extracontabili, aveva contestato alla società la mancata effettuazione delle ritenute sugli utili distribuiti.
Il giudizio introdotto dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo esitò nella sentenza n. 3274/09/2017, che accolse parzialmente le ragioni della contribuente, ossia ridusse le pretese erariali nella misura proporzionale all’accoglimento delle ragioni riconosciute alla stessa società nel giudizio relativo al recupero del maggior imponibile.
L’Agenzia delle entrate e la società, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 10164/12/2021 rigettò l’appello dell’amministrazione finanziaria e accolse quel lo della contribuente, annullando integralmente l’atto impositivo.
Il giudice regionale ha provveduto ad una ‘correzione di errore materiale’ della sentenza di primo grado, in realtà semplicemente richiamando con gli estremi corretti la pronuncia con la quale le ragioni della contribuente erano state già in parte riconosciute nel giudizio pregiudiziale relativo al recupero dell’imponibile; quindi, menzionando il giudizio pregiudiziale d’appello, che aveva integralmente annullato l’atto im positivo relativo al recupero dell’imponibile, ha annullato integralmente l’avviso d’a ccertamento con cui era stato contestato il mancato versamento delle ritenute sugli utili presuntivamente distribuiti ai soci.
L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.
All’esito dell’adunanza camerale del 2 6 marzo 2025 la causa è stata riservata e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 295 c.c. e 39 D.Lgs. n. 546/92 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 19 e 36 D.L.gs. n. 546/92», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza, nel decidere l’annullamento dell’avviso d’accertamento, ha valorizzato la sentenza n. 5722/12/2021, relativa alla controversia pregiudiziale afferente al l’atto impositivo sul recupero dell’imponibile, pur non ancora passata in giudicato.
Nella illustrazione del motivo l’ufficio lamenta che il giudice d’appello, rispetto ad un giudizio pregiudicante non ancora definitivo, avrebbe dovuto solo sospendere il giudizio pregiudicato, non potendo fare ancora stato la decisione avente ad oggetto la controversia sulla rettifica degli imponibili societari. Invece la Commissione regionale ha deciso come se su quel giudizio pregiudicante fosse intervenuta una decisione passata in giudicato ed ha deciso in via consequenziale nel processo relativo alle ritenute.
Con il secondo motivo l ‘Agenzia delle entrate ha denunciato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73, 109 TUIR, 19 DPR 633/72 e 2697 c.c. », in relazione all’art. 360, primo co mma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha annullato l’avviso d’accertamento con riferimento alla ripresa dei costi per compensi corrisposti agli amministratori.
Con il terzo motivo si è doluta della «violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 19 e 54 DPR 633/72, nonché 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea anche per la parte in cui ha annullato la ripresa dell’ufficio relativa all’util izzo di fatture per operazioni inesistenti.
Con il quarto motivo ha lamentato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 DPR 444/97», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello, nell’accogliere l’impugnazione incidentale della società in merito ai costi recuperati per acquisto di carburante per autotrazione, non avrebbe tenuto conto della disciplina vigente in tema di compilazione delle schede carburante.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società ha denunciato la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c.», in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza non avrebbe tenuto conto della sentenza definitiva intervenuta nella controversia relativa alla annualità 2009.
Tuttavia, è preliminare evidenziare che nella memoria illustrativa la difesa della società ha invocato gli effetti dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Sostiene che al caso di specie vada applicato il principio enunciato nella noma invocata, secondo cui « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».
A tal fine ha allegato la sentenza penale, pronunciata dal Tribunale di Palermo, n. 6933/2022, dichiarata irrevocabile il 25 marzo 2023, con la quale il COGNOME NOME e la COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti dai reati loro ascritti e relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011.
La contribuente lamenta l’omessa considerazione dell’accertamento di fatti rilevanti per il giudizio che ritiene essere stata compiuta in sede penale.
Risulta opportuno evidenziare che, nell’ambito del giudizio RGN 27278 del 2017, con ordinanza 4.3.2025, n. 5714, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. p roc. pen.
Appare quindi opportuno sospendere la definizione di questo giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, segnalando pure che questo processo è stato fissato in data antecedente la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte sospende la definizione del giudizio, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sugli effetti del giudicato penale nel giudizio tributario,
richiesta con ordinanza 4.3.2025, n. 5714, ed in conseguenza rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 26 marzo 2025