Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27237 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27237  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
Oggetto: PDA opposta
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8309/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo P.E.C.: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 930/14/2024, depositata in data 5/2/2024 e che non risulta notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 930/14/2024 veniva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 340/3/2020 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA per gli anni di imposta 2011 e 2013 e i tre relativi provvedimenti di irrogazione sanzioni.
In particolare, si legge nella sentenza impugnata che per l’anno di imposta  2011,  con  avviso  di  accertamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la sussistenza di una interposizione fittizia della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, disconosceva costi per canoni di locazione per un totale di euro 2.731.714,00. Nel contempo, con altro autonomo avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) accertava maggiori ritenute alla fonte per euro
202.745,00. Con riferimento all’anno di imposta 2013 (NUMERO_DOCUMENTO di accertamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO), l’RAGIONE_SOCIALE muoveva  contestazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del 2011, disconoscendo costi per canoni di locazione per euro 1.586.080,00) e riprendendo a tassazione l’importo RAGIONE_SOCIALE fatture relative al servizio di trasporto effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE ritenute inesistenti.
Il giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva li accoglieva ritenendo violate le norme sul contraddittorio endoprocedimentale, nonché l’art. 10 della legge 212 del 2000. La decisione veniva integralmente riformata in appello e, ritenute, tra l’altro , superabili le questioni preliminari di nullità degli avvisi per difetto di loro motivazione e per mancato rispetto del contraddittorio  preventivo,  le  riprese  e  sanzioni  venivano  integralmente  confermate.
Avverso la sentenza d’appello la  contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale condizionato per un motivo. Ha replicato la contribuente con memoria scritta.
Il 7.7.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380bis cod. proc. civ., proposta opposta dalla ricorrente incidentale con istanza di decisione del giudizio. La contribuente da depositato telematicamente ulteriore nota.
Considerato che:
Il Collegio prende atto del deposito da parte della contribuente in data 25.8.2025 di copia conforme all’originale della sentenza penale del  Tribunale  di  Ivrea  n.  532  del  20.11.2020,  depositata  in  data 21.12.2020, proc. pen. n. 1473/16 R.G.R.N., passata in giudicato il
16.3.2022 e invoca l’applicazione dell’art. 21-bis, comma 2, d. lgs. n. 74/2000.
La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo posto che nelle more del giudizio è stata sollevata questione di legittimità costituzionale circa gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, con ordinanza del 10.3.2025 della CGT di 2° grado del Piemonte e poi con ordinanza 1838/13/2025 della CGT e, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, è pendente avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione interpretativa dell’art.21 -bis, incluso il suo effetto circa il rapporto impositivo o limitazione al profilo sanzionatorio e la rilevanza dell’a ssoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.. 
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la controversia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME